11/6/19 – Fornitori di servizi di media radiofonici. Occorre prevedere l’accesso ai futuri mux televisivi

Il regolamento per le trasmissioni televisive digitali terrestri, di cui alla delibera Agcom n. 353/11/CONS prevede, all’art. 3, comma 12, che l’autorizzazione per fornitori di servizi di media radiofonici (di cui alla delibera n. 664/09/CONS) costituisca titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica.
Attualmente, sono numerosi gli editori radiofonici che, disponendo della citata autorizzazione per fornitori di servizi di media radiofonici, diffondono i propri palinsesti anche attraverso mux televisivi digitali terrestri; tale modalità consente, infatti, di superare il problema della progressiva scomparsa di ricevitori domestici per la radio Fm, coprendo, dunque, il cosiddetto “ascolto indoor” attraverso l’impiego della parte audio dei televisori.
La questione dei fornitori di servizi di media radiofonici e del futuro accesso che questi dovranno avere ai mux che verranno eserciti dai nuovi operatori televisivi (che riceveranno le assegnazioni frequenziali secondo il nuovo Pnaf Agcom) è stata sollevata nell’ambito della recente riunione del Tavolo ministeriale Tv 4.0 dal coordinatore Aeranti-Corallo, avv. Marco Rossignoli.
In particolare, Rossignoli ha evidenziato l’esigenza di prevedere l’accesso ai futuri mux Dvbt-2 da parte dei fornitori di servizi di media radiofonici, attraverso una specifica graduatoria al riguardo, analoga a quella prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi.

(Nella foto: Marco Rossignoli)