11 febbraio 2003 Sentenza n. 159/2003 del T.A.R. Calabria, Sezione II, Sede di Catanzaro |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO
2 SEZIONE T.A.R. CALABRIA
nelle persone dei Signori:
LUIGI A. ESPOSITO Presidente
NICOLA DURANTE Primo Ref. , relatore
UMBERTO MAIELLO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 06 Febbraio 2003
Visto il ricorso 1162/2002 proposto da:
SIEMENS MOBILE COMMUNICATIONS S.P.A.
rappresentato e difeso da:
BELVINI GENNARO
… OMISSIS …
contro
… OMISSIS …
COMUNE DI STALETTI’
rappresentato e difeso da:
IOVINE BRUNO
… OMISSIS …
Per l’annullamento, previa sopensione,
a)della nota prot.n.5461 del 4.7.2002, a firma del Sindaco dott.Gregorio Aversa, con la quale si comunica che la commissione edilizia in sede di esame dell’istanza in sanatoria ex art.13 avanzata dalla ricorrente, nella seduta del 21.05.2002 con verbale n.1 ha espresso parere: NEGATIVO;
b)del parere reso dalla Commissione edilizia e conosciuto solo a seguito della nota trasmessa;
c)della delibera di Consiglio Comunale n.28 del 15.07.1997, avente ad oggetto “Petizione Popolare: rimozione antenne Radio TV”, con la quale si delibera di rimuovere le antenne radio TV e il decentramento delle stesse al di fuori del centro abitato, con allegata relazione sull’inquinamento elettromagnetico, a firma dell’assessore comunale all’Ambiente del Comune di Staletti (atto impugnato con motivi aggiunti depositati in data 21.01.2003).
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e con successivo ricorso per motivi aggiunti del 21.01.2003;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI STALETTI’
Udito il relatore Dott. Nicola DURANTE e uditi altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Visto l’articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che dà facoltà al tribunale amministrativo regionale, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
Rilevato che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;
Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame, atteso che, ai sensi dell’art. 41a) e 2a) L. 22.2.2001 n. 36, vigente all’epoca dei fatti, la materia della salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza dello Stato e non del comune (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.12.2002 n. 7274; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 7.6.2002 n. 1851 e 1852);
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 6 Febbraio 2003 .
Dott. Luigi A. ESPOSITO Presidente
Dott. Nicola DURANTE Estensore
Bruno IONADI Segretario