11 gennaio 2001
Ordinanza n.56 del TAR Puglia, Bari, Sez. II
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA SEDE DI BARI – SEZIONE II – |
Nr. 0056/2001 Reg. Ord.
Nr. 3490/2000 Reg. Ric.
nelle persone dei Magistrati
MICHELE PERRELLI PRESIDENTE
VITO MANGIALARDI COMPONENTE
PERFRANCESO UNGARI COMPONENTE, Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio del 11 gennaio 2001;
Visto il ricorso n. 3490/2000 proposto dalla “XXX”
contro
il “YYY”, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione n. 52 del 26.09.2000, mai notificata né altrimenti comunicata alla ricorrente con la quale il Consiglio “YYY”, chiamato ad approvare la proposta di “disciplina della procedura per il rilascio delle concessioni edilizie relative all’installazione degli impianti per telefonia cellulare e similari, compresi gli impianti per antenne e ripetitori”, ha apportato il seguente emendamento: “Non si potrà concedere nel territorio del Comune di Valenzano alcuna concessione in ordine alla installazione di antenne per telefonia mobile in ossequio al regolamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata invia incidentale dal ricorrente;
Uditi gli Avv.ti “ZZZ” e “RRR”;
Considerato che l’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione nonché la prestazione di servizi ad esse relativi accessibili al pubblico rappresentano attività di preminente interesse generale (art. 2 DPR 318/1997), che gli impianti installati dai gestori delle predette attività rivestono il carattere di opere di pubblica utilità (art. 231 cod. postale – DPR 156/1973), e che il possesso della licenza governativa per la gestione ed erogazione di servizi di telefonia mobile in tecniche digitali DCS 1800 e GSM 900 costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di realizzazione della relativa rete di telecomunicazione (art. 4 legge 249/1997);
Considerato che, alla luce dell’esistenza di valori-limite di esposizione ai campi elettromagnetici che anche gli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra i 100 KHZ e 300 GHZ sono tenuti a rispettare a tutela della salute e dell’ambiente circostante (DM 381/1998, e relative disposizioni attuative), della previsione dell’esperimento sui predetti impianti di opportune procedure di valutazione dell’impatto ambientale (art. 2 bis, comma 2, legge 189/1997, e relative disposizioni attuative), della possibilità per i Comuni di conformare la localizzazione e la tipologia costruttiva dei predetti impianti mediante integrazione degli strumenti urbanistici vigenti, deve ritenersi illegittimo un provvedimento comunale che preveda, senza alcuna motivazione sostanziale, il divieto generalizzato di installazione di antenne per telefonia mobile nel territorio comunale;
Considerato che dal provvedimento impugnato deriva un danno grave ed irreparabile, sotto il profilo dell’arresto procedimentale nell’ulteriore esame dell’istanza di concessione presentata dalla ricorrente in data 25/7/2000 (prot. in carico n. 12039);
Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, settimo comma, della legge 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Seconda Sezione, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Bari, 11 gennaio 2001
Presidente Michele Perrelli
Estensore Pierfrancesco Ungari
Depositata l’11 gennaio 2001.