11 gennaio 2002
Atto di Promovimento del Giudizio della Corte Costituzionale n. 4
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 26 gennaio 2002 (dal Presidente del Consiglio dei Ministri)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 “Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocumunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”, pubblicata nel B.U.R. n. 134 del 22 novembre 2001; in particolare delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4; all’art. 3, comma 6; all’art. 7, comma 3. Come espressamente risulta dal titolo della legge regionale n. 25 del 2001 e dal suo art. 1, la disciplina dettata dalla Regione Marche riguarda gli impianti fissi di radiocomunicazione “al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre costituiscono materia di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma) quelle della tutela della salute e dell’ordinamento della comunicazione, con conseguente potesta’ legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali. Cio’ premesso, l’impugnata legge regionale appare invasiva della competenza statale, come sopra attribuita dall’art. 117 della Costituzione, relativamente alle disposizioni seguenti. 1. – L’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 25/2001 prevede che l’installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione di cui al precedente art. 2 venga sottoposta “ad opportuno procedere di valutazione di impatto ambientale …”. Il comma 4 dell’art. 3 prevede che la giunta regionale adotti le disposizioni di attuazione. Le norme di cui ai citati commi 3 e 4 eccedono dalle competenze regionali, la materia essendo infatti disciplinata da principi fondamentali fissati con legge dello Stato, in considerazione della “forte caratterizzazione unitaria” della materia stessa, come osservato nella sentenza della Corte n. 21 del 1991. Ed, invero, la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze e l’individuazione dei siti per l’ubicazione degli impianti, per quanto riguardano gli impianti di radiodiffusione, sono riservate allo Stato, come risulta dagli articoli 1, comma 6, lettera a), n. 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche’ dall’art. 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Norme statali, quelle sopra indicate, dettate o a tutela dell’ambiente, ovvero che costituiscono principi fondamentali (stante il carattere fortemente unitario della materia) in materia di tutela della salute e di ordinamento della comunicazione. Per cio’ che riguarda, poi, gli impianti fissi di telefonia mobile, l’art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 1 luglio 1997, n. 189, ha previsto che la “installazione di infrastrutture dovra’ essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”. Ma non ha individuato, direttamente od indirettamente, ne’ le competenze, ne’ i criteri di carattere generale e le procedure. Sicche’, almeno al momento, la competenza resta riservata allo Stato, in funzione della tutela dell’ambiente. Di conseguenza, il richiamo al citato art. 2-bis, contenuto nell’art. 3, comma 3, della legge regionale impugnata, non e’ rilevante per attribuire la competenza alla regione. D’altro canto, per l’installazione delle infrastrutture in questione non sono applicabili le disposizioni statali generali sulla valutazione di impatto ambientale. 2. – La disposizione di cui all’art. 3, comma 6, della legge regionale impugnata prevede, sia pure in via transitoria, un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti di che trattasi. Cosi’ facendo, la norma in questione invade l’attribuzione riservata allo Stato dalla disposizione di cui all’art. 4, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute “in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalita’ indicate nell’art. 1” della medesima legge n. 36. 3. – L’art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata demanda alla giunta regionale di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell’installazione degli impianti di cui al precedente art. 2. La norma dell’art. 7, comma 3, introduce quindi un parametro, quello della distanza, diverso da quelli di attenzione, la cui determinazione e’ riservata allo Stato dall’art. 4, comma 1, lettera a), della citata legge quadro n. 36 del 2001. Inoltre, il solo parametro della distanza e’ inadeguato, dovendosi invece tener conto delle caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante), nonche’ del livello massimo di campo ammissibile nelle aree abitate.
P. Q. M. Si chiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale Marche 13 novembre 2001, n. 25, nei suoi articoli 3, commi 3 e 4; 3, comma 6; 7, comma 3. Con l’originale notificato del presente ricorso saranno prodotti: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2001, con allegata relazione; Roma, addi’ 11 gennaio 2002 L’Avvocato dello Stato: Ivo M. Braguglia
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