11 giugno 1996 Sentenza n. 778/96 del TAR Lombardia, Sez. III


11 GIUGNO 1996

SENTENZA N. 778/96 DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE III

Pres., est.: Mariuzzo

Parti: Teleradio Capo Nord c. Ministero PP.TT.

FATTO E DIRITTO – Rilevato:

che il ricorso risulta proposto dalla Teleradio Capo Nord, che denuncia l’illegittimità del diniego di concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale;

che l’istante afferma in particolare che il Ministero non avrebbe potuto respingere la domanda di concessione sul solo fondamento dell’omesso invio della documentazione da allegarsi entro il 30 novembre 1993 alla relativa domanda;

che il Ministero resiste all’anzidetta prospettazione, rilevando che il sistema introdotto all’art. 32 della L. 6 agosto 1990, n. 223 e dalle sue successive modificazioni renderebbe evidente la natura perentoria e non meramente sollecitatoria del termine sopra indicato;

che detta conclusione troverebbe conferma nell’esigenza di una rapida definizione delle assai numerose richieste inoltrate all’Amministrazione, nonché di una rinnovazione documentale idonea a rappresentare l’interesse attuale al rilascio della richiesta concessione;

considerato:

che l’art. 32 della richiamata L. 6 agosto 1990, n. 223 prevede l’autorizzazione ope legis alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, a condizione che i privati interessati abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge;

che il termine in questione è stato prorogato sino al 30 novembre 1993 dall’art. 1, V comma del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, come modificato in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 1992, n. 482;

che l’art. 4 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella L. 27 ottobre 1993, n. 422, ha ulteriormente prorogato il termine al 28 febbraio 1994, prescrivendo peraltro che, entro quello del 30 novembre 1993, i privati interessati inviassero al Ministero la documentazione tecnica relativa alle trasmissioni in essere;

che, in relazione a quanto sopra, il termine suddetto non può essere qualificato come perentorio, in quanto non solo fa difetto nella vista previsione legislativa un’espressa indicazione in tal senso, ma perché alla sua eventuale violazione non corrisponde la perdita di efficacia della concessione a trasmettere, stabilita fino al 28 febbraio 1994;

che le esposte argomentazioni non sono contraddette dalla allegata urgenza di una decisione da parte del Ministero sulle numerose domande inoltrate, in quanto, se il fatto è di intuitiva evidenza, la proroga dei termini susseguitasi nel tempo sin dalla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 1990, n. 223 non escludeva certo la possibilità di ulteriori differimenti, soprattutto se connessi con eventuali difficoltà operative dell’Amministrazione;

che l’interpretazione illustrata dall’Avvocatura non pare, infine, tenere in adeguata considerazione che il termine del 30 novembre 1993 stabilito per la presentazione della ricordata documentazione è divenuto definitivo soltanto con la conversione in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, attuata dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422, il cui testo coordinato è comparso sulla G.U. del 5 novembre 1993, a pochi giorni, cioè, dalla prevista scadenza;

che detta ulteriore circostanza avvalora dunque la conclusione che il Legislatore, lungi dal sottoporre i privati interessati a termini per loro iugulatori soprattutto con riguardo alla documentazione in linea tecnica da reperire e da trasmettere al Ministero, abbia in effetti inteso sollecitare gli stessi ad un rapido adempimento delle anzidette formalità, a pena della inefficacia della concessione in essere alla successiva data del 28 febbraio 1994.

Si è ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere accolto.