11 GIUGNO 1996
SENTENZA N° 784/96 DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE III
sul ricorso n. 1911/1994 proposto da
RADIO TELE MORTARA s.r.l.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Rossignoli e R. Pellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Barnaba n. 30;
contro
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore,
LA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DEL MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI, in persona del Direttore pro-tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Milano, Via Freguglia n. 1
per l’annullamento
dell’esecuzione del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 22/2/94, con il quale si decreta il non accoglimento della domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del resistente Ministero;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 12.4.1996, il relatore dott. Francesco Mariuzzo;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
che il ricorso risulta proposto dalla Radio Tele Mortara srl, che denuncia l’illegittimità del diniego di concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale;
che l’istante afferma in particolare che il Ministero non avrebbe potuto respingere la domanda di concessione sul solo fondamento dell’omesso invio della documentazione da allegarsi entro il 30.11.1993 alla relativa domanda;
che il Ministero resiste all’anzidetta prospettazione, rilevando che il sistema introdotto all’art. 32 della L. 6.8.1990, n. 223 e dalle sue successive modificazioni renderebbe evidente la natura perentoria e non meramente sollecitatoria del termine sopra indicato;
che detta conclusione troverebbe conferma nell’esigenza di una rapida definizione delle assai numerose richieste inoltrate all’Amministrazione, nonché di una rinnovazione documentale idonea a rappresentare l’interesse attuale al rilascio della richiesta concessione;
considerato:
che l’art. 32 della richiamata L. 6.8.1990, n. 223 prevede l’autorizzazione ope legis alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, a condizione che i privati interessati abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge;
che il termine in questione è stato prorogato sino al 30.11.1993 dall’art. 1, 3° comma del D.L. 19.10.1992, n. 407, come modificato in sede di conversione dalla L. 19.12.1992, n. 482;
che l’art. 4 del D.L. 27.8.1993, n. 323, convertito nella L. 27.10.1993, n. 422, ha ulteriormente prorogato il termine al 28.2.1994, prescrivendo peraltro che, entro quello del 30.11.1993, i privati interessati inviassero al Ministero la documentazione tecnica relativa alle trasmissioni in essere;
che, in relazione a quanto sopra, il termine suddetto non può essere qualificato come perentorio, in quanto non solo fa difetto nella vista previsione legislativa un’espressa indicazione in tal senso, ma perché alla sua eventuale violazione non corrisponde la perdita di efficacia della concessione a trasmettere, stabilita fino al 28.2.1994;
che le esposte argomentazioni non sono contraddette dalla allegata urgenza di una decisione da parte del Ministero delle numerose domande inoltrate, in quanto, se il fatto è di intuitiva evidenza, la proroga dei termini susseguitasi nel tempo sin dalla data di entrata in vigore della L. 6.8.1990, n. 223 non escludeva certo la possibilità di ulteriori differimenti, soprattutto se connessi con eventuali difficoltà operative dell’Amministrazione;
che l’interpretazione illustrata dall’Avvocatura non pare, infine, tenere in adeguata considerazione che il termine del 30.11.1993 stabilito per la presentazione della ricordata documentazione è divenuto definitivo soltanto con la conversione in legge del D.L. 27.8.1993, n. 323, attuata dalla L. 27.10.1993, n. 422, il cui testo coordinato è comparso sulla G.U. del 5.11.1993, a pochi giorni, cioè, dalla prevista scadenza;
che detta ulteriore circostanza avvalora dunque la conclusione che il Legislatore, lungi dal sottoporre i privati interessati a termini per loro iugulatori soprattutto con riguardo alla documentazione in linea tecnica da reperire e da trasmettere al Ministero, abbia in effetti inteso sollecitare gli stessi ad un rapido adempimento delle anzidette formalità, a pena della inefficacia della concessione in essere alla successiva data del 28.2.1994;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere accolto e che le spese di giudizio vanno poste a carico del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nella misura di L. 3.000.000 in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. III – accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il decreto 22.2.1994 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Condanna quest’ultimo a corrispondere alla società ricorrere la somma di L. 3.000.000 a titolo di spese, diritti di procuratore ed onorari di avvocati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.