11 giugno 1998 Sentenza n. 4004/98 della Pretura di Roma, Sezione I

11 GIUGNO 1998

SENTENZA N. 4004/98 DELLA PRETURA DI ROMA, SEZIONE I

Il Pretore di Roma dott. Silvana Campolongo I Sezione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30817 Ruolo Generale contenzioso dell’anno 1997

TRA

TE.SA TV SRL elettivamente domiciliato in Roma Via Casoria 16 presso l’Avv. Emilia Maria Angeloni che lo rappresenta con mandato notarile

opponente

E

Garante della Radiodiffusione e l’Editoria elettivamente domiciliato in Roma Via Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta con mandato ex-lege

opposto

Oggetto: art. 22 L. 689/81

Fatto e diritto

Vista l’opposizione proposta dalla TE.SA TV srl avverso l’ordinanza emessa dal Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria il 2/7/97 e con la quale  le è stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di L. 20.000.000 per la violazione dell’art. 21 c. 1 L. 223/90 accertata il 16/5/97;
esaminate le difese dell’opposto;
rilevato che all’udienza del 14/5/98 la causa è stata discussa e decisa, dandosi lettura del dispositivo;
premesso che a norma dell’art. 14 u.c. L. 689/81 – nella specie applicabile – l’obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni si estingue ove la violazione medesima non sia stata contestata immediatamente al trasgressore ovvero allo stesso notificata nel termine prescritto;
considerato che la sanzione amministrativa irrogata con l’ordinanza opposta consegue alla violazione dell’art. 21 c. 1 L. 223/90 accertata il 16/5/97;
che, come è pacifico, siffatta violazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore – odierna opponente – né allo stesso notificato nel termine di cui al citato art. 14 L. 689/81;
che inconferente si rivela l’avvenuta notificazione di pregressa identica violazione accertata il 22/7/96 per essersi il relativo procedimento sanzionatorio concluso con provvedimento di diffida emesso dal Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria il 3/10/96;
ritenuto, pertanto, che, non essendo stato rispettato con riferimento alla violazione de quo la procedura prevista dagli art. 14, 16 e 18 L. 689/81 , l’ordinanza opposta va annullata;
che appare equo compensare le spese

P.T.M.

Il Pretore annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta.
Spese compensate.