11 MAGGIO 1998
SENTENZA N° 222/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MONTEPULCIANO
Nei confronti di XY
imputato
del reato p. e p. dall’art. 195 D.P.R. 156/1973 per aver, in qualità di legale responsabile di emittente privata radiofonica denominata “WZ”, trasmesso programmi sulla frequenza xxx Mhz pur essendo privo di concessione.
Accertato in KK in data 2.8.1995.
Con l’intervento del Pubblico Ministero Dr. Lorenzo Rossi V.P.O. e di Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona e Avv. Mauro Lippi del Foro di Montepulciano difensori di fiducia dell’imputato.
Le parti hanno concluso come segue.
Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato a mesi 4 di reclusione.
L’Avv. Rossignoli chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
L’Avv. Lippi si associa alla richiesta dell’Avv. Rossignoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 12 marzo 1996 XY veniva citato a giudizio avanti questo Pretore per rispondere del reato di cui in rubrica.
Al dibattimento, svoltosi in più udienze, esaminati i testi AA, BB, CC e DD, revocata su accordo delle parti le testimonianze di EE e FF in quanto manifestamente superflue, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, Pubblico Ministero e difensore concludevano come indicato in epigrafe.
I fatti sono stati ricostruiti sulla base delle dichiarazioni dei testi e della documentazione in atti.
Ha riferito AA in servizio presso la Polizia postale di Siena, che nell’agosto del 1995, su disposizione dell’allora Ministero delle poste e telecomunicazioni, era stato incaricato, unitamente al collega EE ed ai dipendenti del ministero appartenenti al gruppo tecnico di rilevamento, di verificare se l’emittente radiofonica “WZ” pur essendo sprovvista della prescritta concessione, diffondesse i propri programmi sulla frequenza xxx Mhz da un impianto presente sul XX. Recatisi nella zona di diffusione, i tecnici avevano effettivamente accertato la illegittima propagazione del segnale di “WZ” sulla frequenza indicata ed in conseguenza si erano recati presso gli impianti dell’emittente siti sul XX procedendo alla loro disattivazione ed al sequestro. A domanda della difesa ha risposto che qualche tempo dopo egli stesso aveva provveduto al dissequestro dell’impianto a seguito di un provvedimento che disponeva in tal senso da parte del Tribunale del riesame di Siena.
Il teste BB presidente della società ZZ, concessionaria della pubblicità per l’Umbria dell’emittente “WZ” ha detto che tale società effettua anche sei ore al giorno la trasmissione dei programmi di WZ mediante interconnessione al suo circuito nazionale. Ha aggiunto che il segnale all’epoca dei fatti il segnale veniva captato sulla frequenza nnn da un impianto sito sul XX nel comune di KK ha aggiunto che proprio in quel periodo si era più volte lamentato con XY per dei disturbi provocati da un’altra emittente, sollecitandogli una soluzione del problema. In effetti poco dopo era stata modificata la frequenza di trasmissione che era stata portata a xxx Mhz mediante una modifica tecnica dell’impianto di ricezione.
Il CC all’epoca dei fatti collaboratore dell’emittente “MM” ha affermato che anche questa emittente si collegava per sei ore al giorno in interconnessione al circuito nazionale di “WZ” diffondendone per sei ore le trasmissioni nel bacino d’utenza del YY e della TT, ha specificato che il collegamento avveniva mediante ponte radio con l’impianto situato sul XX e che ad un certo punto la frequenza di trasmissione era stata spostata più in basso, da circa ggg Mhz a circa lll Mhz, a causa di disturbi verificatisi, mediante una modifica tecnica realizzata direttamente da personale della “WZ”.
La teste DD all’epoca dei fatti dirigente dell’ispettorato territoriale della Toscana del ministero delle poste, ha riferito che a seguito dell’accertamento del 2 agosto 1995 eseguito dalla Polizia postale e dai tecnici del ministero era emerso che l’emittente locale “WZ” di proprietà della HK della quale il XY era il legale rappresentante, diffondeva il proprio segnale da un impianto del XX su una frequenza che non risultava indicata in relazione a quell’impianto nell’atto di concessione. A domanda della difesa ha precisato che l’impianto in questione va inquadrato nell’ambito degli impianti di collegamento, impropriamente denominati “ponti radio”, i quali hanno la mera funzione, di rendere udibile il segnale nell’ambito di una rete, mentre gli impianti di diffusione sono quelli che rendono direttamente usufruibile il servizio radiofonico, e che per gli impianti di collegamento nell’atto di concessione non viene indicata la frequenza. Ha infine precisato che a suo parere, tuttavia, impianti di collegamento ed impianti di diffusione sono soggetti allo stesso regime autorizzatorio, concessorio e che la illegittima modifica delle frequenze non può considerarsi semplicemente una violazione delle prescrizioni indicate nell’atto di concessione, ma costituisce, nella sostanza creazione di un nuovo impianto poiché lo identifica come caratteristica essenziale.
Così ricostruiti i fatti ritiene il Pretore che l’imputato debba essere assolto dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ed infatti, al di là della circostanza che a seguito dell’ordinanza 31 maggio 1995 del TAR per il Lazio con la quale veniva disposta la sospensione dell’efficacia del decreto di concessione alla HK nella parte in cui escludeva dalla stessa 31 impianti tra i quali era ricompreso quello di KK ordinanza con la quale comunque l’impianto del XX veniva abilitato a trasmettere sulla frequenza nnn e non già su quella xxx oggetto del rilevamento del 2 agosto 1995, resta il fatto che dall’istruttoria dibattimentale è emerso come tale impianto fosse di semplice collegamento, costituendo nella sostanza un ponte radio, e non di diffusione, come risulta del resto dallo stesso atto concessorio. Al riguardo, dapprima la giurisprudenza di merito e poi la Corte di cassazione con una recentissima sentenza (sent. 1653/97), hanno affermato, con un ragionamento pienamente condivisibile, che il reato di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione, di cui all’art. 195, secondo comma, D.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, così come modificato dall’art. 30, comma 7, legge 6 agosto 1990, n.223) – riferendosi soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto – non si può configurare in relazione all’installazione di un semplice “ponte radio”, che non può considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice “collegamento di bacino di utenza”.
D’altra parte, l’accessorietà dei collegamenti di telecomunicazione rispetto all’impianto di messa in onda la si ricava anche dalla recente legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, che – a proposito della vendita di intere emittenti o di singoli impianti – stabilisce che detti trasferimenti “… danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti…”. In sostanza, ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato contestato è la condotta di chi fornisca un servizio di trasmissione sonora o televisiva di segnali via etere essendo sprovvisto dei necessari atti abilitativi della competente pubblica amministrazione, non già quella di chi, essendo autorizzato alla diffusione come nella specie era la HK colleghi il segnale di messa in onda tra più zone d’utenza in maniera illegittima attraverso ponti radio non autorizzati.
Deve pertanto concludersi nel senso indicato
P.Q.M.
il Pretore di Montepulciano,
– visto l’art. 530 c.p.p. assolve XY dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
– termine di 30 gg. per il deposito della motivazione.