12 dicembre 1996 Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sezione VI

12 DICEMBRE 1996

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SEZIONE VI

 

1.

Con sei ordinanze 19 ottobre 1994, pervenute in cancelleria l’8 dicembre (causa C-320/94), il 12 dicembre (cause C-328/94 e C-329/94) e il 28 dicembre (cause C-337/94, C-338/94 e C-339/94) seguenti, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sottoposto alla corte, ai sensi dell’art. 177 del trattato Ce, varie questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del consiglio 3 ottobre 1989 n. 89/552/Cee, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (G.U. L 298, pag. 23; in prosieguo: la “direttiva”), in particolare dell’art. 17, n. 1, in ordine alle sponsorizzazioni, e degli art. 1, lett. b), e 18.

2.

L’art. 1, lett. b), della direttiva definisce la “pubblicità televisiva” come “ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”. Questa disposizione prevede inoltre che “salvo per i fini di cui all’art. 18, non sono incluse le offerte dirette al pubblico per la vendita, l’acquisto o il noleggio dei prodotti, o per la fornitura di servizi dietro compenso”.

3.

L’art. 1, lett. d), della direttiva definisce la “sponsorizzazione” come “ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti”.

4.

L’art. 17, n. 1, della direttiva è così formulato:

“1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dell’emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all’inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi”.

5.

L’art. 18 recita:

“1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia, questa percentuale può essere portata al 20% se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purché l’insieme degli spot pubblicitari non superi il 15%.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo di un’ora non deve superare il venti per cento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, non devono superare un’ora al giorno”.

6.

In forza dell’art. 3, n. 2, d.l. 19 ottobre 1992 n. 408 (G.U.R.I. 19 ottobre 1992 n. 246), convertito, con modifiche, dalla l. 17 dicembre 1992 n. 483 (G.U.R.I. 18 dicembre 1992 n. 297), il ministro italiano delle poste e telecomunicazioni è stato incaricato di modificare, per quanto riguarda le sponsorizzazioni e le offerte dirette al pubblico, il d.m. 4 luglio 1991 n. 439 (G.U.R.I. 24 gennaio 1992, n. 19), al fine di renderlo conforme al diritto comunitario.

7.

Sulla base di questo decreto legge, il ministro delle poste e telecomunicazioni ha adottato, su proposta del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, il decreto 9 dicembre 1993 n. 581, recante il regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi televisivi ed offerte al pubblico (G.U.R.I. 12 gennaio 1994, n. 8; in prosieguo: il “decreto 581/93”).

8.

L’art. 4 di questo decreto così dispone:

“1. La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l’ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. billboards) accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste.

2. Sono altresì consentiti i preannunci o inviti all’ascolto, ciascuno di durata non superiore a otto secondi, di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo (cosiddetti promos), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo dello sponsor, come esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo. I preannunci o inviti all’ascolto non possono superare il numero di tre per ciascun programma diffuso da concessionari in ambito nazionale.

3. Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche.

4. Quando la sponsorizzazione è destinata a finanziare un programma di giochi o di concorsi, prodotti o servizi dello sponsor possono essere assegnati in premio ai privati, anche con la precisazione se del caso che il premio è stato fornito dallo sponsor, a condizione di non formare oggetto di illustrazione o slogan pubblicitari e di essere mostrati in maniera puntuale e discreta solo al momento della consegna. In ogni caso l’ammissione al gioco o al concorso ovvero l’assegnazione del premio non devono essere condizionati alla prova di acquisto di prodotti o servizi dello sponsor o di terzi.

5. Fatto salvo quanto precisato nell’art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario”, in particolare ai fini della determinazione del tempo che può esservi dedicato.

9.

Quanto all’art. 12 del decreto 581/93, esso detta norme in materia di pubblicità sotto il titolo “Spot, telepromozioni, citazioni; offerte fatte direttamente al pubblico: limiti di affollamento”. Alla lett. b), l’art. 12 in parola equipara ai messaggi pubblicitari “l’esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome o del marchio o dell’attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte dell’emittente (c.d. “telepromozioni”)” in particolare ai fini della determinazione del tempo di trasmissione che può esservi dedicato.

10.

La Reti televisive italiane s.p.a., la Publitalia ’80, la Radio Torre, la Rete A s.r.l., la Vallau Italiana Promomarket s.r.l., la Radio Italia Solo Musica s.r.l. e a. e la GETE s.r.l. (in prosieguo: le “ricorrenti nel procedimento nazionale”) hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l’annullamento del decreto 581/93.

11.

Tra i vari motivi dedotti, esse sostengono che le norme italiane in materia di “telepromozioni” e di sponsorizzazioni non sono conformi alla direttiva.

12.

Per quanto riguarda le “telepromozioni”, le ricorrenti nel procedimento a quo contestano l’equiparazione fatta dal decreto 581/93 delle “telepromozioni” ai messaggi pubblicitari in forma di spot. Esse ritengono infatti che le “telepromozioni” costituiscano forme di pubblicità more time consuming analoghe alle offerte fatte direttamente al pubblico, le quali possono fruire, ai sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva, ed entro i limiti stabiliti dal n. 3 dello stesso articolo, di un tempo di trasmissione pari al venti per cento del tempo di trasmissione quotidiano.

13.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, le ricorrenti nel procedimento a quo sostengono che il decreto 581/93 è più restrittivo rispetto all’art. 17 della direttiva, il quale non vieta altre menzioni dello sponsor o dei suoi prodotti all’interno del programma purché tali citazioni ulteriori non stimolino all’acquisto, in particolare facendo riferimenti specifici di carattere promozionale.

14.

Esse contestano del pari al ministro di aver ecceduto i poteri conferitigli dal legislatore, il quale lo avrebbe autorizzato ad apportare alla disciplina precedente soltanto le modificazioni necessarie per renderla conforme al diritto comunitario.

15.

Ritenendo che la soluzione delle controversie dinanzi ad esso pendenti dipendesse dall’interpretazione degli art. 1, lett. b), 17, n. 1, e 18 della direttiva, il giudice nazionale ha disposto la sospensione del procedimento e ha deferito alla corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“Se la direttiva 89/552/Cee e, in particolare, gli art. 1, lett. b), 18 debbano essere interpretati nel senso che l’espressione: “forme di pubblicità conte le offerte fatte direttamente al pubblico”, contenuta nel citato art. 18, assuma, nella disciplina comunitaria, ai fini dell’elevabilità del tetto di affollamento pubblicitario al 20% dell’orario di trasmissione giornaliero:

a) carattere meramente esemplificativo e tale da ricomprendere anche altre forme promozionali, diverse dagli spot pubblicitari, e, per quanto qui interessa, le cosiddette “telepromozioni”, che, pur non contenendo “offerte al pubblico”, potrebbero, cionondimeno, per talune loro caratteristiche intrinseche, essere a queste assimilate (essendo le stesse telepromozioni caratterizzate dal fatto che, pur chiaramente distinguibili, mediante apposite interruzioni, dal contesto editoriale in cui si collocano, cionondimeno esse si pongono normalmente, rispetto a questo, in un rapporto di continuità scenica, comportando, inoltre, per l’inserimento di contenuti spettacolari e/o ludici, una durata più elevata rispetto agli spot -more time consuming -) ovvero:

b) carattere esplicativo delimitativo (secondo il disposto dell’art. 12 del regolamento impugnato) nel senso che la possibilità di estensione al 20% dell’affollamento pubblicitario giornaliero sarebbe ricollegabile solo alle “offerte al pubblico” in senso proprio e non anche a forme di pubblicità quali le “telepromozioni”, proprio in quanto prive, queste ultime, dell’elemento qualificante dell’ “offerta”” (cause C-320/94 e C-337/94).

“Se la direttiva 89/552/Cee e, in particolare, l’art. 17, n. 1, lett. b), debbano essere interpretati nel senso di precludere radicalmente forme di sponsorizzazione in cui l’indicazione del nome e/o del logotipo dello sponsor possa essere inserita in momenti del programma diversi dall’inizio e/o fine dello stesso (secondo quanto previsto, salve talune deroghe, dall’art. 4 del decreto impugnato), ovvero di consentire liberamente forme ripetute di sponsorizzazione anche interne al programma medesimo” (cause C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 e C-339/94).

16.

Con ordinanza del presidente della corte 9 febbraio 1995, le dette cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.

Sulla prima questione

17.

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (in prosieguo: il “Codacons”), l’Associazione utenti radiotelevisivi (in prosieguo: l'”AUR”) e la Federazione italiana editori giornali (i prosieguo: la “FIEG”), intervenute nel procedimento a quo, considerano inammissibile la prima questione posta dal giudice nazionale.

18.

L’AUR, il Codacons e la FIEG premettono che, a parer loro, l’interpretazione dell’art. 18, n. 1, della direttiva è irrilevante ai fini della soluzione della controversia, in quanto agli Stati membri sarebbe rimessa la facoltà, con riguardo alle emittenti soggette alla loro giurisdizione, di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate, segnatamente nel settore considerato da questa disposizione.

19.

La FIEG sostiene inoltre che gli argomenti addotti nell’ambito del ricorso pendente dinanzi al giudice nazionale sono stati formulati essenzialmente con riferimento alle norme nazionali di cui all’art. 9 quater della legge italiana 17 dicembre 1992 n. 483, che ha convertito il d.l. 408/92, mentre alla corte possono essere sottoposte solo questioni relative al diritto comunitario.

20.

Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 177 del trattato Ce, quando una questione di interpretazione del trattato o degli atti derivati adottati dalle istituzioni della Comunità è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale di uno Stato membro, tale giudice può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla corte di pronunciarsi sulla questione.

21.

Nell’ambito di questo procedimento pregiudiziale, il giudice nazionale, che è l’unico ad avere una cognizione diretta dei fatti di causa, è nella situazione più idonea per valutare, alla luce delle particolarità di quest’ultima la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la sua decisione (v. sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Redmond, Racc. pag. 2347, e 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello, Racc. pag. I 5573; Foro it., 1993, IV, 135).

22.

Conseguentemente, poiché le questioni poste dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione di una norma di diritto comunitario, in via di principio la corte è tenuta a statuire (v. sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Ginurzynska Bscher, Racc. pag. I 4003, punto 20).

23.

La corte ritiene di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata dinanzi a un giudice nazionale, in ispecie quando l’interpretazione del diritto comunitario o l’esame della validità di una norma comunitaria, richieste dal giudice nazionale, non abbiano alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della lite nel procedimento a quo (v. sentenze 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 6; Foro it., 1981, IV, 385; Durighello, citata, punto 9, e 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I 4673, punto 18).

24.

Nella fattispecie va rilevato che la questione prospettata dal giudice nazionale non solo verte effettivamente sull’interpretazione di un atto delle istituzioni, ma inoltre non è manifestamente priva di pertinenza ai fini della soluzione della controversia a quo.

25.

La prima questione va pertanto considerata ammissibile.

Nel merito

26.

Preliminarmente si deve rilevare che la direttiva, pur definendo la nozione di pubblicità televisiva, non chiarisce invece le nozioni di “offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi” né quella di “spot pubblicitario”. Quanto alla nozione di “telepromozioni”, la direttiva non la menziona affatto.

27.

E’ quindi necessario stabilire in quale (o quali) ipotesi uno Stato membro possa aumentare il tetto di affollamento pubblicitario dal quindici al venti per cento del tempo di trasmissione quotidiano.

28.

A tal fine, occorre interrogarsi sull’esatta portata dell’espressione “forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi”, di cui all’art. 18, n. 1, seconda frase, della direttiva.

29.

E’ innegabile che l’uso dell’avverbio “come” dimostra la volontà del legislatore comunitario di far riferimento alle “offerte fatte direttamente al pubblico” solo in via esemplificativa, al fine di fornire una descrizione del tipo di pubblicità che può dar luogo ad un aumento dei limiti massimi giornalieri di trasmissione. Infatti, il legislatore, ove avesse inteso circoscrivere la possibilità offerta agli Stati membri di elevare il tetto dell’affollamento pubblicitario giornaliero alla sola ipotesi in cui il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità comprendesse “offerte fatte direttamente al pubblico”, lo avrebbe specificato espressamente.

30.

Occorre pertanto interrogarsi sui caratteri specifici di queste offerte.

31.

Al riguardo, le offerte fatte direttamente al pubblico sono messaggi promozionali di prodotti che possono essere direttamente ordinati per telefono, corrispondenza o videotext e consegnati ai telespettatori nel loro domicilio. Peraltro, i programmi di offerte fatti direttamente al pubblico sono sensibilmente più lunghi degli spot pubblicitari, i quali costituiscono forme di promozione dalla durata solitamente assai breve e di forte impatto suggestivo, che sono presentate generalmente a gruppi secondo intervalli variabili all’interno di un programma o tra un programma e l’altro e vengono realizzate dalle stesse imprese fornitrici dei prodotti o dei servizi o da loro agenti pubblicitari, piuttosto che dalle stesse emittenti.

32.

Tra gli elementi menzionati, soltanto la durata delle “offerte fatte direttamente al pubblico”, la quale è in funzione delle modalità di presentazione di questo tipo di promozione, sembra essere di natura tale da giustificare, l’esistenza di una possibilità di aumento del tempo massimo di trasmissione, al fine di non svantaggiarle rispetto agli spot pubblicitari. La circostanza che i prodotti possano successivamente essere ordinati per telefono, per corrispondenza o anche per videotext non può avere alcuna incidenza in ordine all’elevazione del limite massimo di affollamento, in quanto l’ordinazione dei prodotti costituisce un’operazione del tutto distinta dalla presentazione televisiva oggetto della disposizione de qua.

33.

Questo intendimento trova inoltre conferma nella lettura della relazione esplicativa che accompagna la convenzione europea 5 maggio 1989 sulla televisione. transfrontaliera, convenzione i cui lavori preparatori erano coevi alla direttiva e che viene da quest’ultima richiamata nel suo preambolo. Risulta infatti dal paragrafo 168 di questa relazione che la facoltà di elevare al venti per cento il tetto di affollamento pubblicitario giornaliero di cui all’art. 12 della convenzione, disposizione redatta in termini identici a quelli dell’art. 18, n. 1, della direttiva, si giustifica alla luce della necessità di tener conto dello sviluppo di nuove norme di pubblicità, come le televendite, che richiedono generalmente più tempo degli spot pubblicitari classici.

34. Conseguentemente, si deve ritenere che la facoltà concessa dall’art. 18, n. 1, seconda frase, di elevare il tetto di affollamento pubblicitario giornaliero al venti per cento del tempo di trasmissione quotidiano può altresì riguardare forme di pubblicità che, pur non costituendo “offerte fatte al pubblico”, richiedano, come queste ultime e in considerazione delle loro modalità di presentazione, una durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari.

35. Poiché si evince dal testo della prima questione, come pure dalle osservazioni presentate alla corte, che le “telepromozioni” sono forme di pubblicità che, in considerazione delle loro modalità di presentazione, hanno una durata più lunga rispetto agli spot, esse possono in via di principio giovarsi della facoltà, concessa dall’art. 18, n. 1, della direttiva, di aumento percentuale del limite massimo di affollamento pubblicitario giornaliero.

36.

Occorre tuttavia sottolineare che gli Stati membri non sono affatto tenuti, in forza dell’art. 18, n. 1, seconda frase, della direttiva, ad elevare il tetto di affollamento pubblicitario giornaliero. Del pari, essi sono liberi, nel caso in cui scelgano di avvalersi della facoltà loro riconosciuta da questa disposizione, di farlo solo a vantaggio di talune forme di pubblicità more lime consuming. Infatti, l’art. 19 della direttiva, laddove precisa che “gli Stati membri possono prevedere che il tempo e le modalità di trasmissione televisiva per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione siano fissati più rigorosamente di quanto previsto dall’art. 18 (…)”, va interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri ad adottare norme più restrittive per la definizione dei tipi di pubblicità che possono giovarsi del tempo di trasmissione aggiuntivo di cui all’art. 18, n. 1, seconda frase, sempreché tuttavia queste norme siano compatibili con le disposizioni del trattato.

37.

Emerge da quanto sopra che la direttiva e, in particolare, gli art. 1, lett. b), e 18 della medesima devono essere interpretati nel senso che l’espressione “forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico”, di cui all’art. 18, nella disciplina comunitaria riveste, per quanto attiene la possibilità di elevare in termini percentuali il limite massimo di affollamento pubblicitario giornaliero e portarlo al venti per cento, carattere esemplificativo, con la conseguenza che essa può altresì riguardare altre forme di pubblicità quali le “telepromozioni” che, al pari delle “offerte fatte direttamente al pubblico”, necessitino, in considerazione delle loro modalità di presentazione, una durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari.

Sulla seconda questione

38.

La AUR e il Codacons considerano superflua l’interpretazione dell’art. 17, n. 1, lett. b), della direttiva ai fini della soluzione della controversia, in quanto gli Stati membri disporrebbero della facoltà, con riguardo alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate, in particolare nel settore considerato da questa disposizione.

39.

Essi argomentano peraltro che la disciplina istituita con la normativa italiana è meno restrittiva di quella prevista dalla direttiva, dal momento che essa autorizza del pari l’inserzione del nome o del logotipo dello sponsor in caso di preannunci o ringraziamenti per l’ascolto, come pure la loro apparizione fino a un massimo di cinque secondi nel corso delle trasmissioni giornaliere di durata pari o superiore a quaranta minuti. Ne consegue, secondo la AUR e il Codacons, che le ricorrenti nel procedimento a quo non hanno alcun interesse ad impugnare la normativa di cui trattasi, che forma oltretutto oggetto di ricorsi incidentali da parte delle associazioni intervenienti nel procedimento nazionale, le quali contestano l’eccessiva invadenza ,esercitata dalla pubblicità sugli schermi.

40.

In ordine al carattere necessario dell’interpretazione dell’art. 17, n. 1, lett. b), della direttiva, gli argomenti della AUR e del Codacons vanno respinti per motivi identici a quelli esposti ai punti 20-24 della presente sentenza.

41.

Quanto alla carenza di interesse ad agire delle ricorrenti nel procedimento a quo contro il decreto 58l/93, si tratta di una questione di competenza del giudice nazionale, anche nel caso in cui essa presupponga, per la sua soluzione, una previa interpretazione della direttiva.

42.

Occorre quindi considerare ammissibile la seconda questione.

Nel merito

43.

In ordine all’interpretazione da attribuire all’art. 17, n. 1, lett. b), della direttiva, occorre rilevare che il tenore di questa disposizione non consente affatto di ritenere che il legislatore comunitari o abbia inteso limitare la menzione dello sponsor soltanto all’inizio e/o alla fine dei programmi.

44.

La conclusione secondo la quale questa disposizione si limita a porre una prescrizione minima per quanto riguarda la menzione del nome e/o del logotipo dello sponsor trova conferma nel fatto che la proposta iniziale della commissione (G.U. 1986, C179, pag. 4), che limitava espressamente la menzione dello sponsor all’inizio e alla fine del programma, non è stata accolta, benché il parlamento europeo non solo avesse emesso un parere favorevole il 20 gennaio 1988 (G.U. C 49, pag. 53), ma avesse inoltre tentato, in seconda lettura, di ottenere l’introduzione di un emendamento inteso a ripristinare la disposizione iniziale (G.U. 1989, C 158, pag. 138).

45.

Anche se l’art. 17, n. 1, lett. b), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla menzione del nome e/o del logotipo dello sponsor all’interno di un programma, occorre tuttavia ricordare che questa disposizione prevede che i programmi televisivi sponsorizzati non devono in nessun caso stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, in particolare facendo riferimenti specifici di carattere promozionale ai detti prodotti o servizi.

46.

Occorre peraltro sottolineare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori considerati dalla direttiva, il che implica che, anche se l’art. 17, n. 1, lett. b), non vieta la menzione del nome e/o del logotipo dello sponsor all’interno dei programma, gli Stati membri possono, per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, emanare discipline più restrittive i materia, sempreché non lesive delle libertà garantite dal trattato Ce e, in particolare, della libera prestazione di servizi e della libera circolazione delle merci.

47.

Emerge da quanto precede che la direttiva e, in particolare, l’art. 17, n. 1, lett. b), vanno interpretati nel senso che essi non ostano all’inserzione del nome c/o del logotipo dello sponsor in momenti diversi dall’inizio e/o dalla fine del programma. (Omissis)

Per questi motivi, la corte (sezione sesta), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza 19 ottobre 1994, dichiara:

1) La direttiva del consiglio 3 ottobre 1989 n. 89/552/Cee, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive e, in particolare, gli art. 1, lett. b), e 18 della medesima vanno interpretati nel senso che l’espressione “forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico”, di cui all’art. 18, nella disciplina comunitaria riveste, per quanto attiene alla possibilità di elevare in termini percentuali il limite massimo di affollamento pubblicitario giornaliero e portarlo al venti per cento, carattere esemplificativo, con la conseguenza che essa può parimenti riguardare altre forme di pubblicità quali le “telepromozioni” che, al pari delle “offerte fatte direttamente al pubblico” necessitino, in considerazione delle loro modalità di presentazione, una durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari.

2) La direttiva 89/552 e, in particolare, l’art. 17, n. 1, lett. b), vanno interpretati nel senso che essi non ostano all’inserzione del nome e/o del logotipo dello sponsor in momenti diversi dall’inizio e/o dalla fine del programma.