12 febbraio 2004
Sentenza n. 38/04 del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
In composizione monocratica
Sezione distaccata di Cividale del Friuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli, dottor Marco Genna, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2004, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
CONTRO
XX nato a … omissis …
libero – presente
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 195 comma 4 DPR 29 marzo 1973, n. 156, perché, quale legale rappresentante dell’emittente privata in ambito locale che irradiava i suoi programmi in un bacino di utenza superiore a quello che avrebbe servito se avesse rispettato i parametri imposti nell’atto di concessione .
In Porzus di Attimis nel febbraio 1999
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PUBBLICO MINISTERO:
assoluzione perché il fatto non sussiste.
DIFESA:
assoluzione perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 27 agosto 2002, il Giudice per le Indagini Preliminari citava a giudizio XX per rispondere del reato di cui in rubrica, a seguito della tempestiva opposizione da questi presentata al Decreto Penale di condanna n. 265/02, con il quale in data 8 febbraio 2002 gli era stata inflitta la pena di Euro 2.324,05 di multa.
All’udienza del 4 marzo 2003, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarata la contumacia dell’imputato, ritualmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento.
All’udienza del 6 novembre 2003 veniva dichiarato aperto il dibattimento, che si svolgeva alla presenza dell’imputato.
Veniva acquisita documentazione prodotta dalle parti, in particolare comunicazioni intercorse tra l’imputato e l’Ispettorato territoriale del Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni tra l’aprile e il giugno 1999, allegate dal Pubblico Ministero, e copia del Decreto di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora privata rilasciato a Radio YY dall’allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 2 marzo 1994 e relativi allegati, depositata dalla Difesa.
Veniva esaminato il teste dell’Accusa ZZ all’epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Postale di Udine.
All’odierna udienza, venivano esaminati il teste dell’accusa KK all’epoca del fatto Direttore Coordinatore del già citato Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni e il teste della Difesa JJ, socio unitamente al XX della Società WW in n.c..
Al termine della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della probatoria istruzione dibattimentale, è emersa l’insussistenza del fatto ascritto in rubrica all’imputato XX. Nei suoi confronti, deve, dunque, pervenirsi ad una pronuncia assolutoria, ai sensi dell’art. 530 comma 1 cp, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
La documentazione prodotta dalle parti e le circostanze riferite dai testi dell’Accusa escussi KK, Direttore Coordinatore dell’Ispettorato regionale del Ministero delle Comunicazioni, e ZZ Ispettore della Polizia Postale di Udine, attestano che nel febbraio del 1999 e nei mesi immediatamente successivi, nell’impianto di Porzus di Attimis in esercizio all’emittente radiofonica Radio YY di cui era proprietaria la TT di XX, si erano verificate delle variazioni del livello del segnale della citata emittente, dovute ad un aumento della potenza di alimentazione dell’impianto.
Il teste KK ha, in particolare, precisato che questo problema di natura tecnica, che si era manifestato in alcuni controlli e non in altri effettuati nel periodo sopra indicato, causava l’insorgere di interferenze nella ricezione del segnale di Radio Tre RAI nella città di Pordenone, irradiato sulla frequenza di FM 98,500 mhz, mentre Radio YY era abilitata a trasmettere dall’impianto di Porzus di Attimis sulle frequenze FM 98,450 mhz.
Per tale motivo l’Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni, di cui il KK era all’epoca responsabile, instaurò con il XX un contraddittorio, adeguatamente comprovato dalla produzione documentale del Pubblico Ministero, per verificare il rispetto dei parametri tecnici stabiliti nell’atto di concessione e per far cessare le interferenze con il segnale di Radio Tre RAI nella città di Pordenone.
E’ pacifico, invece, che nessuna contestazione venne rivolta al XX quale legale rappresentante della TT proprietaria di Radio YY, circa lo sconfinamento da parte dell’emittente radiofonica dell’ambito territoriale interessato dal servizio radiofonico diffuso dall’impianto di Porzus di Attimis. E’ infatti provato documentalmente che l’indicato impianto, oggetto degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Postale di Udine e dall’Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni, fosse abilitato a diffondere il segnale di Radio YY nelle Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Treviso in forza di quanto previsto espressamente dall’art. 1, comma 2 e dall’allegato B del Decreto Ministeriale di concessione datato 2 marzo 1994. Come ha ben chiarito all’odierna udienza il teste KK non essendo stato ancora approvato un piano nazionale delle frequenze radiofoniche, le emittenti private autorizzate dal Decreto Ministeriale all’esercizio della radiodiffusione in ambito locale, come Radio YY operavano secondo dei parametri tecnici, che facevano riferimento all’area di servizio degli impianti indicata nelle schede allegate all’atto di concessione e l’area territoriale servita dall’impianto di Porzus di Attimis (e dunque il relativo bacino di utenza) non subì alcun ampliamento nel febbraio 1999, per effetto delle anomalie tecniche riscontrate, in quanto il segnale, irradiato anche se con maggiore potenza, dall’impianto sopra menzionato non serviva aree diverse da quelle indicate espressamente nell’allegato B del Decreto Ministeriale di concessione prodotto dalla Difesa.
Non essendosi, dunque, rilevata, per le ragioni sopra esposte, alcuna contravvenzione da parte dell’emittente radiofonica di cui l’imputato era responsabile ai limiti territoriali previsti dal Decreto di concessione nel caso di specie si deve escludere qualsiasi violazione dell’art. 195 comma 4 DPR 29 marzo 1973 n. 195, così come modificato dall’art. 30, comma 7 legge 6 agosto 1990, n. 223. Da ciò consegue la necessità di pronunciare nei confronti dell’imputato XX sentenza pienamente assolutoria dal reato a lui contestato in rubrica, ai sensi dell’art. 530 comma 1 cpp con la formula “perché il fatto non sussiste”.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 cpp
ASSOLVE
XX dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivi riservati in giorni trenta.
Così deciso in Cividale del Friuli, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2004.
Il Giudice
dott. Marco Genna