12 febbraio 2004 Sentenza n. 38/04 del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli

12 febbraio 2004

Sentenza n. 38/04 del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
In composizione monocratica
Sezione distaccata di Cividale del Friuli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli, dottor Marco Genna, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2004, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XX nato a … omissis …
libero – presente

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’art. 195 comma 4 DPR 29 marzo 1973, n. 156, perché, quale legale   rappresentante dell’emittente privata in ambito locale che irradiava i suoi programmi in un bacino di utenza superiore a quello che avrebbe servito se avesse rispettato i parametri imposti  nell’atto di concessione .

In Porzus di Attimis nel febbraio 1999

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PUBBLICO MINISTERO:

assoluzione perché il fatto non sussiste.

DIFESA:

assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27 agosto 2002, il Giudice per le Indagini Preliminari citava a giudizio  XX   per rispondere del reato di cui in rubrica, a seguito della tempestiva opposizione  da  questi presentata al Decreto Penale di condanna n. 265/02, con il quale in data 8 febbraio 2002 gli era stata inflitta la pena di Euro 2.324,05 di multa.
All’udienza del 4 marzo 2003, verificata la regolare  costituzione  delle parti, veniva dichiarata la contumacia  dell’imputato, ritualmente citato e non comparso senza  addurre alcun legittimo impedimento.
All’udienza del 6 novembre 2003 veniva dichiarato   aperto il dibattimento, che si svolgeva alla presenza  dell’imputato.
Veniva acquisita documentazione  prodotta dalle parti, in particolare comunicazioni intercorse tra l’imputato  e l’Ispettorato territoriale del Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni tra l’aprile e il giugno 1999, allegate dal Pubblico Ministero, e copia del Decreto di concessione per l’esercizio  della radiodiffusione sonora privata rilasciato a Radio YY dall’allora   Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 2 marzo 1994 e relativi allegati, depositata  dalla Difesa.
Veniva esaminato  il teste dell’Accusa ZZ all’epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Postale di Udine.
All’odierna udienza, venivano esaminati il teste dell’accusa KK all’epoca del fatto Direttore Coordinatore del già citato Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni e il teste della Difesa  JJ, socio unitamente al XX della Società WW in n.c..
Al termine della discussione, le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito   della probatoria istruzione dibattimentale, è emersa l’insussistenza   del fatto ascritto  in rubrica all’imputato XX. Nei suoi confronti, deve, dunque, pervenirsi ad una pronuncia assolutoria, ai sensi dell’art. 530 comma 1 cp, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
La documentazione prodotta dalle parti e le circostanze   riferite dai testi dell’Accusa  escussi KK, Direttore Coordinatore   dell’Ispettorato regionale  del Ministero delle Comunicazioni, e ZZ Ispettore della Polizia Postale di Udine, attestano che nel febbraio del 1999 e nei mesi immediatamente  successivi, nell’impianto  di Porzus di Attimis in esercizio  all’emittente  radiofonica Radio YY di cui era proprietaria   la TT  di XX, si erano verificate delle variazioni del livello del segnale della citata emittente, dovute ad un aumento della potenza di alimentazione dell’impianto.
Il teste KK ha, in particolare, precisato che questo problema di natura  tecnica, che si era manifestato  in alcuni controlli e non in altri effettuati nel periodo sopra indicato, causava l’insorgere di interferenze   nella ricezione del segnale di Radio Tre RAI nella città di Pordenone, irradiato sulla frequenza di FM 98,500 mhz, mentre Radio YY era abilitata a trasmettere dall’impianto di Porzus di Attimis sulle frequenze  FM 98,450 mhz.
Per tale motivo l’Ispettorato  del Ministero delle Comunicazioni, di cui il KK era all’epoca  responsabile, instaurò con il XX un contraddittorio, adeguatamente comprovato  dalla produzione  documentale del Pubblico Ministero, per verificare  il rispetto dei parametri  tecnici stabiliti nell’atto di concessione e per far cessare  le interferenze  con il segnale di Radio Tre RAI nella città di Pordenone.
E’ pacifico, invece, che nessuna contestazione  venne rivolta al XX quale legale rappresentante  della TT proprietaria di Radio YY, circa lo sconfinamento  da parte dell’emittente  radiofonica  dell’ambito territoriale interessato dal servizio radiofonico diffuso dall’impianto di Porzus di Attimis. E’ infatti provato documentalmente  che l’indicato impianto, oggetto degli accertamenti  eseguiti dalla Polizia Postale di Udine e dall’Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni, fosse abilitato a diffondere il segnale di Radio YY nelle Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Treviso in forza di quanto previsto espressamente dall’art. 1, comma 2 e dall’allegato B del Decreto Ministeriale di concessione  datato 2 marzo 1994. Come ha ben chiarito all’odierna udienza il teste KK non essendo stato ancora approvato  un piano nazionale delle frequenze   radiofoniche, le emittenti  private autorizzate dal Decreto Ministeriale all’esercizio  della radiodiffusione  in ambito locale,  come Radio YY operavano secondo dei parametri  tecnici, che facevano  riferimento all’area di servizio   degli impianti  indicata nelle schede  allegate all’atto di concessione e l’area territoriale servita dall’impianto di Porzus di Attimis (e dunque il relativo bacino di utenza) non subì alcun ampliamento nel febbraio  1999, per  effetto delle anomalie tecniche riscontrate, in quanto il segnale, irradiato anche se con maggiore potenza, dall’impianto  sopra menzionato non serviva aree   diverse da quelle  indicate espressamente  nell’allegato B del Decreto Ministeriale di concessione prodotto dalla Difesa.
Non essendosi, dunque, rilevata, per le ragioni sopra esposte, alcuna contravvenzione  da parte dell’emittente  radiofonica di cui l’imputato   era responsabile ai limiti territoriali previsti dal Decreto di concessione nel caso di specie si deve escludere qualsiasi violazione  dell’art. 195 comma 4 DPR 29 marzo 1973 n. 195, così come modificato dall’art. 30, comma 7 legge 6 agosto 1990, n. 223. Da ciò consegue la necessità di pronunciare nei confronti dell’imputato XX sentenza pienamente  assolutoria dal reato a lui contestato  in rubrica, ai sensi dell’art. 530 comma 1 cpp con la formula  “perché il fatto non sussiste”.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 cpp

ASSOLVE

XX dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivi riservati in giorni trenta.
Così deciso in Cividale del Friuli, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2004.

Il Giudice
dott. Marco Genna