12 novembre 2001 Ordinanza n. 2023 del TAR Sicilia, sezione III

12 novembre 2001

Ordinanza n. 2023 del TAR Sicilia, sez.III

 

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ III^, ADUNATO IN CAMERA DI CONSIGLIO CON L’INTERVENTO DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott. Ettore Leotta – Presidente f.f.

Dott. Paola Puliatti – Consigliere

Dott. Daniele Burzichelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

N° 3751/2001, proposto dal legale rappresentante della *** *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***, presso cui è domiciliata;

contro

il COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco., rappresentato e difeso dall’Avv.***, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

del provvedimento n° 32294 in data 22 giugno 2001, con il quale il Comune di Messina ha rigettato la richiesta di autorizzazione edilizia per l’installazione di una stazione radio base da adibire al servizio pubblico di telefonia cellulare e da realizzare sul terrazzo di un edificio sito in Messina, via Tremonti 3;

N° 3752/2001, proposto dal legale rappresentante della *** *** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***, presso cui è domiciliata

contro

il COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento n° 32295 notificato in data 11 luglio 2001, con il quale il Comune di Messina ha nuovamente rigettato la richiesta di autorizzazione edilizia per l’installazione di una stazione radio base da adibire al servizio pubblico di telefonia cellulare e da realizzare sul terrazzo di un edificio sito in Messina, via Tremonti 3;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Relatore il dott. Daniele Burzichelli;

Uditi i difensori delle parti all’udienza del 12/11/2001, come da relativo verbale, anche in ordine all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria;

Visti gli art. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge n° 205 del 21.7.2000;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto:

FATTO

La società ricorrente, con il gravame n° 3751/01, ha impugnato il provvedimento n° 32294 in data 22 giugno 2001, con il quale il Comune di Messina ha rigettato la richiesta di autorizzazione edilizia per l’installazione di una stazione radio base da adibire al servizio pubblico di telefonia cellulare e da realizzare sul terrazzo di un edificio sito in Messina, via Tremonti 39.

La *** *** s.p.a. ha anche avanzato domanda di risarcimento dei danni.

In estrema sintesi, la ricorrente ha lamentato: 1) violazione dell’art.4 legge n°10/1977, per avere l’amministrazione fondato il proprio diniego su presunte ragioni di carattere estetico che non risultano derivare da norme degli strumenti urbanistici vigenti; 2) difetto di motivazione; 3) violazione dell’art. 4, secondo comma, decreto ministeriale n°381/1998, il quale consente la realizzazione di impianti di telefonia cellulare anche “in prossimità di edifici adibiti a permanenza superiore a quattro ore”; 4) violazione dell’art.5 legge n°36/2001, che consente la realizzazione di impianti per telefonia mobile anche in zone tutelate da un punto di vita ambientale o paesaggistico, nel rispetto delle previsioni regolamentari – non ancora emanate – di competenza del Governo (e non dei singoli Comuni).

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, sollecitando il rigetto del ricorso.

A seguito del diniego opposto dall’Amministrazione, la società ricorrente ha comunque presentato un nuovo progetto dell’intervento al fine di migliorarne la caratteristiche estetiche, ma il Comune, con il provvedimento n°32295 notificato in data 11 luglio 2001, ha nuovamente rigettato la richiesta.

La società ha reiterato le censure mosse in occasione del primo ricorso e rinnovato la domanda di risarcimento dei danni.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2001, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, anche in ordine all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria, i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Occorre, in primo luogo, disporre la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Il ricorso n°3751/2001, che in effetti sembra essere stato proposto a fini meramente tuzioristici, deve essere dichiarato inammissibile (anche in relazione alla domanda di risarcimento danni, che, per quanto si dirà, è comunque infondata nel merito), in quanto, come enunciato in narrativa, a seguito del primo diniego opposto dall’Amministrazione, la ricorrente ha presentato un nuovo progetto, adeguatamente modificato al fine di migliorare l’aspetto estetico dell’impianto, così dimostrando di prestare acquiescenza alla decisione amministrativa.

Ad avviso del Collegio, il ricorso n° 3752/2001 è, invece fondato nella parte in cui sollecita l’annullamento del provvedimento impugnato.

Va innanzitutto chiarito che il nuovo provvedimento non può considerarsi meramente confermativo del precedente diniego (come può aver temuto la ricorrente impugnando anche il primo diniego), in quanto, nella specie, vi è stata una vera e propria rinnovazione dell’istruttoria a seguito della presentazione da parte della ricorrente di un progetto diverso.

Come, poi, esattamente osservato dalla ricorrente, il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento a norme urbanistiche e non precisa quali siano la ragioni di carattere estetico addotte a fondamento del diniego.

Al riguardo, la giurisprudenza, ha ripetutamente precisato che l’Amministrazione Comunale non può negare l’assenso al rilascio di un titolo edificatorio basandosi su generiche considerazioni di carattere estetico in relazione ad aree in cui la disciplina urbanistica vigente non inibisce di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico-artistico, ovvero di carattere paesaggistico. (cfr. Consiglio di Stato, V, n°718 del 23 giugno 1997).

Deve, quindi, ritenersi illegittimo il diniego di autorizzazione o concessione edilizia fondato sul mero presupposto che l’intervento possa deturpare, sotto un profilo estetico, l’ambiente, in quanto, pur non potendosi escludere che l’amministrazione eserciti il proprio potere di pianificazione urbanistica anche ai fini di tutela ambientale, non può essere negato al cittadino il titolo edificatorio con motivazioni estranee alla vigente disciplina urbanistica e non giustificate da vincoli esistenti sull’area. (cfr. TAR Palermo, I, n°38 del 20 gennaio 1994).

Tale illegittimità rileva, tra l’altro, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto il provvedimento di diniego si esaurisce nel mero riferimento a presunte ragioni di carattere estetico e non indica espressamente la norma impeditiva al rilascio del titolo e il contrasto con essa dell’intervento progettato (TAR Catania, II, n°1065 del 22 dicembre 1993).

Le ulteriori censure mosse dalla ricorrente (violazione dell’art.4, secondo comma, decreto ministeriale n°381/1998, il quale consente la realizzazione di impianti di telefonia cellulare anche “in prossimità di edifici adibiti a permanenza superiore a quattro ore”; violazione dell’art.5 legge n°36/2001, che consente la realizzazione di impianti per telefonia mobile anche in zone tutelate da un punto di vista ambientale paesaggistico, nel rispetto delle previsioni regolamentari – non ancora emanate – di competenza del governo e non dei singoli Comuni) sono, invece infondate, in quanto l’Amministrazione non ha basato il proprio diniego sulla presunta impossibilità di realizzare impianti di telefonia cellulare in prossimità di edifici adibiti ad abitazione, né ha inteso negare la possibilità di edificare tali impianti in zone tutelate da un punto di vista ambientale paesaggistico.

In realtà, con tali doglianze la società ricorrente sembra volere piuttosto prevenire un eventuale successivo diniego dell’Amministrazione, ciò che giustificherebbe, a ben vedere, una pronuncia di inammissibilità in ordine a tali motivi di gravame.

Infatti, com’è noto, il giudice amministrativo non può emanare una pronuncia di mero accertamento che prescinda da un effettivo contrasto tra l’atto impugnato e la posizione giuridica del ricorrente.

Nel caso di specie, il contrasto tra la società e l’Amministrazione concerne esclusivamente la legittimità del riferimento compiuto dal Comune alle “ragioni di carattere estetico” poste a fondamento del diniego e non anche alla possibilità (mai negata dal Comune) di realizzare impianti di telefonia cellulare in prossimità di edifici adibiti ad abitazione o in zone tutelate da un punto di vista ambientale o paesaggistico.

Pur potendosi astrattamente condividere le osservazioni svolte dalla società, il Tribunale non può, quindi, che prendere atto dell’infondatezza di tali censure (per non avere l’Amministrazione mai sostenuto l’impossibilità di realizzare impianti di telefonia cellulare in prossimità di edifici adibiti ad abitazione o in zone tutelate da un punto di vista ambientale o paesaggistico), ovvero della loro ininfluenza ai fini del presente giudizio (in quanto tramite le stesse, la società ricorrente, in difetto di un’effettiva controversia, intende in realtà precostituire un vincolo per la futura azione amministrativa).

In conclusione, per quanto concerne la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato con il gravame n°3752/2001, il ricorso deve essere accolto.

L’Amministrazione dovrà, quindi, nuovamente provvedere sull’istanza della società, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente decisione.

Deve invece essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno avanzata con lo stesso ricorso dalla *** *** s.p.a., se non altro perché il danno derivante dal mancato rilascio dell’autorizzazione rimane scongiurato dal tempestivo accoglimento, con sentenza di merito immediatamente esecutiva, della domanda di annullamento del provvedimento impugnamento (e ciò vale a prescindere da ulteriori profili di inammissibilità, anche ai fini della domanda risarcitoria avanzata con il ricorso n°3751/2001).

Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania:

riunisce i ricorsi n°3751/2001 e 3752/2001;

dichiara inammissibile il ricorso n°3751/2001;

accoglie in parte il ricorso n°3752/2001 e annulla il provvedimento impugnato;

rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente nel ricorso n°3751/2001;

compensa interamente fra le parti le spese di giudizio;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 12.11.2001.

L’Estensore     Daniele Burzichelli

Il Presidente     Ettore Leotta

Depositata in Segreteria il 16/11/2001