12 settembre 1997 Sentenza n. 16147/97 del Tribunale di Roma, Sez. I Civile

12 SETTEMBRE 1997

SENTENZA N. 16147/97 DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE I CIVILE

 

 

Nella causa civile di primo grado iscritta al n° 39366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 1995 posta in deliberazione in data odierna e vertente

TRA

SOC. COOP.A R.L. MEDIA NOVA, in persona del rappresentante legale

elett.te  dom.ta in Roma, Via dei Latini n°4 presso lo studio del procuratore avv.to Gino Tomei che la rappresenta e difende insieme all’avv.Marco Rossignoli ai sensi della procura conferita con atto del Notaio Orietta Suardi del 21 marzo 1995 rep.146345

ATTRICE

E

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,in persona del Ministro, dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n° 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per mandato ex lege

CONVENUTO

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DECORRENZA CONCESSIONE

 

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 1997 i procuratori delle parti così concludevano.

Per l’attrice: piaccia al Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: 1) in via principale che nulla è dovuto dall’attrice al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a titolo di canone relativamente alla concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale di cui al D.M. in data 4 marzo 1994 per il periodo intercorrente tra la data di tale decreto ed il 31 dicembre 1994 con ogni consequenziale provvedimento; 2) in via subordinata, qualora il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare che l’importo dovuto dall’attrice a titolo di canone relativamente alla concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale di cui al D.M. in data 4 marzo 1994, per il periodo intercorrente tra la data di tale decreto ed il 31 dicembre 1994, ammonta a £ 19.483.335 anziché a £ 38.966.670 come previsto in detto decreto e nella relativa comunicazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 8 febbraio 1995 con ogni consequenziale provvedimento; 3) in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di non accoglimento sia della domanda sub. 1) che della domanda sub. 2), accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o la disapplicazione della parte del citato decreto di concessione che prevede che l’attrice debba corrispondere l’importo di £ 38.966.670 quale canone per il periodo 4 marzo 1994 – 31 dicembre 1994, nonché della parte della relativa comunicazione in data 8 febbraio 1995 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni che ugualmente prevede che l’attrice debba corrispondere il citato importo a titolo di canone per il citato periodo, con ogni consequenziale provvedimento.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite.

Per il convenuto: si chiede che l’adito Tribunale respinga le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato in data 24 maggio 1995,la Soc. Coop. a r. l. MEDIA NOVA, premesso che:

con nota dell’8 febbraio 1995 il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni le aveva comunicato che, con D.M. 4 marzo 1994, le era stato concesso l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale;

con la medesima nota le era stato richiesto il pagamento del canone di concessione , per il periodo 4 marzo 1994 – 31 dicembre 1994, pari a £ 38.966.670;

quanto richiestole era illegittimo;

in primo luogo lo status di concessionario veniva acquisito solo al momento della ricezione della copia autentica del D. M. conferente la concessione, onde, nel periodo antecedente, nella vigenza del regime autorizzatorio, nulla era dovuto a titolo di canone concessorio, in secondo luogo la somma richiesta era in ogni caso eccedente rispetto a quanto statuito dall’art. 22 legge 6 agosto 1990 n° 223 e dal D.M. 18 febbraio 1994;

conveniva il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni innanzi a questo Tribunale, affinché, in via graduata, venisse dichiarato che nulla era dovuto dalla società attrice o che la somma dovuta era pari a £ 19.483.335 o che venisse disapplicato l’atto amministrativo per la parte relativa alla determinazione del canone concessorio.

Si costituiva il convenuto, contestando il fondamento della pretesa attrice, della quale chiedeva la reiezione.

La causa è stata istruita ed è passata in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di tale fondatezza.

Assume il Tribunale che l’art. 32 comma 1 legge 6 agosto 1990 n°223 disponeva che i privati, i quali alla data di entrata in vigore di tale legge esercivano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale ed i connessi collegamenti di telecomunicazione, erano autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che avessero inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’art. 16  stessa legge  sino al rilascio della stessa o alla reiezione della relativa domanda.

Dalla prospettazione attrice, peraltro confortata dalla produzione documentale, emerge che la Soc. Coop. a r.l. MEDIA NOVA si trovava, al momento dell’entrata in vigore della legge 223/90, nella condizione soggettiva prevista dal richiamato art. 32 comma 1 e, avendo proposto domanda per il rilascio della concessione, questa gli veniva conferita con atto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 4 marzo 1994.

Atteso che, ai sensi dell’art.22 stessa legge, è previsto che i concessionari siano tenuti al pagamento di un canone,si controverte se tale canone debba essere corrisposto a decorrere dalla data dell’atto di concessione, secondo l’assunto della parte convenuta, o a decorrere dalla ricezione, da parte del concessionario, dell’atto medesimo, come sostenuto dall’attrice.

Al riguardo si rileva che né l’art. 22  cit. legge 223/90, pur minuziosamente precettivo, né altre disposizioni succedutesi nel tempo per regolamentare il sistema radiotelevisivo pubblico o privato, hanno statuito sul punto oggetto della controversia.

Ne consegue che, stante la rilevata mancanza di specifica regolamentazione, dovranno essere applicati i principi generali in materia di concessione.

L’assunto attoreo della natura recettizia dell’atto di concessione non trova il conforto della più autorevole dottrina, la quale, al contrario, è concorde nell’affermare che, in linea generale, l’atto amministrativo non ha natura ricettizia, se non nei limitati casi in cui la realizzazione degli effetti dell’atto stesso necessitino della collaborazione del destinatario, e non formula alcuna esclusione, con riferimento al principio enunciato, quanto all’atto concessorio.

Nel caso in esame, l’atto conferente la concessione di cui all’art.16 legge 6 agosto 1990 n°223 non ha certamente alcun bisogno della cooperazione del concessionario per la produzione degli effetti, qualora tale atto consegua all’autorizzazione ex lege cui al cit. art. 32 atteso che l’esercizio dell’impianto di radiodiffusione sonora televisiva prosegue senza alcuna interruzione, pur mutando la natura giuridica del provvedimento autoritativo.

La pertanto accertata efficacia dell’atto concessorio, pur in assenza di una cooperazione del concessionario, ne esclude la natura ricettizia con conseguente decorrenza del canone dalla data dell’atto stesso, individuata, nel caso in esame,in quella del 4 marzo 1994.

Con riferimento all’entità del canone preteso,nei confronti della società attrice, si rileva che in effetti quello richiesto dal Ministero convenuto  è pari al doppio di quello determinato ai sensi dell’art.22 commi 1 lett.b),3 e 5 legge 223/1990.

Dalla lettura della memoria conclusionale della parte attrice, emerge che a tale somma si è pervenuti nella considerazione che l’impianto di radiodiffusione televisiva della società attrice interessava due Regioni.

Osserva il Tribunale che l’art.22 menzionato, nel determinare i canoni, non prende in alcuna considerazione l’ente regionale, sussistendo in tale previsione normativa il solo discrimine tra ambito locale e quello nazionale.

Il canone preteso dal Ministero convenuto risulta pertanto difforme dalla corretta applicazione dello specifico dato normativo, onde, in accoglimento della domanda subordinata dell’attrice, tale canone va accertato in £ 19.483.335 e va quindi emanata conforme pronuncia dichiarativa.

Si ravvisano giustificati motivi,individuati nella novità della controversia, per compensare per intero tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Pronunciando definitivamente sulla domanda proposta dalla Soc. Coop. a r.l. MEDIA NOVA nei confronti del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni:

a)     accerta in £ 19.483.335 il canone dovuto dall’attrice al convenuto, in dipendenza della titolarità della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al D.M. 4 marzo 1994, per l’anno 1994;

b)     dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

 

Roma 19 maggio 1997

Il Giudice Unico