13 gennaio 1999 Decisione n. 234/99 del TAR Lazio, Sez.II


13 GENNAIO 1999

DECISIONE N.234/99 DEL TAR LAZIO, SEZIONE II

Sul ricorso n.5091/94 proposto dalla impresa individuale D.S.BOX

rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Barneschi e Pietro Alessandrini, con domicilio eletto presso il secondo in Roma,Via dei Prati Freschi, n.221

contro

il Ministero delle Comunicazioni, costituitosi in giudizio,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

per l’annullamento

del D.M. 19.7.1994, di reiezione istanza per il rilascio di concessione di radiodiffusione sonora:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministro P.T.;

Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della,causa;

Udita alla pubblica udienza del 16 dicembre 1998 la relazione del Consigliere Bruno R. Polito e uditi, altresì, l’avv. Marco Di Cencio per delega dell’avv. Barneschi per il ricorrente e l’avv. Dello Stato Coreco per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto in data 19.7.1994 il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni respingeva la domanda presentata dalla Sig.ra Iemma Doretta nella qualità di titolare dell’emittente “Radio DS Box”, intesa ad ottenere il rilascio di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale.

Il provvedimento è motivato sui rilievi che “l’impianto di diffusione operante su frequenza 102.300 MHZ in località M.te Gennaro, censito ai sensi dell’art.32 …. risulta inattivo a seguito del provvedimento di sequestro n. 36975/92/R.G. G.I.P. del 3.3.1993 della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma e che, pertanto,“ non si trova nelle condizioni di esercitare      impianti di radiodiffusione sonora di cui al citato art.1, comma 3, della legge n.482/92.
Avverso l’adottato provvedimento reiettivo ha proposto ricorso avanti a questo T.A.R. la predetta ditta individuale, assumendone, con quattro motivi, l’illegittimità per violazione degli artt.1. comma terzo, della L.n. 482/1992; 16/17 della legge 6.8.1990,n.223; 7 e 9 della legge 7.8.1990,n.242; 24 della Costituzione e perché viziato da eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.

La ricorrente rileva di essere in possesso dei requisiti tutti stabiliti dagli artt. 16 e 17 della L. n. 223/1990 per il rilascio della richiesta concessione di radiodiffusione e che le disposizioni predette non individuano quale condizione preclusiva l’adozione di una misura cautelare ed istruttoria da parte del giudice penale che, tutto al più, avrebbe potuto giustificare la sospensione di ogni definitiva pronunzia.

Lamenta, inoltre, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione del decreto impugnato, che avrebbe consentito l’adeguata prospettazione delle proprie posizioni di interesse.

Con successive memorie l’impresa ricorrente ha insistito nelle proprie tesi difensive ed ha depositato copia del decreto di archiviazione del procedimento penale che aveva originato la misura del sequestro preventivo.

Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora delle Comunicazioni) si è costituito in resistenza.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione P.T. ha disposto il rigetto della domanda presentata dall’emittente “Radio DS Box” intesa ad ottenere il rilascio di concessione di radiodiffusione sonora sul rilievo che i relativi impianti non si trovano nelle condizioni di esercizio, perché oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria penale.

Rileva il Collegio che l’adozione di detta misura cautelare non integra i presupposti per l’adozione di una definitiva pronunzia negativa in ordine alla domanda avanzata dalla Ditta ricorrente per il rilascio della concessione di radiodiffusione secondo la speciale disciplina dettata dall’art.1, terzo comma, della legge 17.12.1992, n.482.

La disposizione da ultimo menzionata condiziona, infatti, il rilascio del titolo concessorio di cui trattasi in favore dei soggetti autorizzati alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione per effetto dell’art.32 della legge 6.8.1990, n.223, al possesso dei requisiti indicati dagli artt. 16, commi 5,7,9,10,12,13,14,15 e 18, e 17 commi 1° e 2°della legge predetta.

Nella specie non è contestata l’appartenenza della ricorrente emittente alla cerchia dei soggetti abilitati alla prosecuzione dell’irradiazione di programmi avvalendosi della disciplina transitoria di cui al richiamato art.32 della legge n. 223/1990, né nella parte motiva del decreto impugnato è fatto riferimento al mancato possesso di taluno dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio della concessione (cittadinanza italiana o di Stato appartenente alla C.E.E., assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi o di misure di prevenzione o di sicurezza ai sensi dell’art. 199 e segg. C.p., inesistenza di precedente provvedimento di revoca di concessione di radiodiffusione).

In presenza di una temporanea inattività dell’impianto per provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria penale – di cui, peraltro, in prosieguo è stata disposta la revoca – l’Amministrazione poteva, tutto al più, adottare una determinazione soprassessoria sulla domanda di concessione, stante l’inidoneità del provvedimento richiesto ad esplicare, allo stato, effetti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, ma non pronunziare in via definitiva sulla istanza predetta che si raccorda alla disciplina di “favor” dettata dall’art.1, comma tre, della L.482/92 per la prosecuzione in regime concessorio dell’attività di radiodiffusione svolta dai soggetti autorizzati ai sensi dell’art.32 della legge n.223/1990.

Deve, infine, aggiungersi che l’adozione della misura penale cautelare del sequestro preventivo cui è fatto riferimento nella motivazione del decreto impugnato non implica la perdita dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora che l’art. 16, comma 13°, della legge n.223/1990 collega, con prescrizioni di carattere tassativo, all’aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi, ovvero all’assoggettamento alle misure di prevenzione previste dalla legge n.1423/1956, o di sicurezza ai sensi dell’art.199 e segg. Cod. pen..

Il ricorso va, quindi, accolto e per l’effetto va annullato il decreto impugnato.

Restano assorbiti i motivi non esaminati.

Vertendosi in materia di disposizioni di legge di prima applicazione può disporsi la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe n.5091/94 proposto dalla impresa individuale Radio “DS Box” e, per l’effetto, annulla il D.M.impugnato in data 19.7.1994.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 16/18 dicembre 1998 in Camera di Consiglio con l’intervento dei seguenti magistrati:

–          Elefante Agostino, Presidente;

–          Riggio Italo,       Consigliere;

–          Polito Bruno R.,   Consigliere estensore