13 MAGGIO 1998
ORDINANZA N. 2022/98 DEL TAR LAZIO, SEZ. II
nella Camera di Consiglio del 13 maggio 1998
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n°1034;
Visto il ricorso n. 5364/98 proposto da Soc. RTI- Reti Televisive italiane
…….. omissis ……..
contro
Comune di Roma + altri
………… omissis …………………
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di sgombero del Comune di Roma e di rimozione degli impianti e delle antenne installati nel Parco di Monte Mario, in data 26.3.90 n°467, notificata il 27.3.98
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata da parte ricorrente;
Udito il relatore consigliere …. omissis …..
e uditi altresì per le parti …. omissis …….
considerato:
che l’attuale ubicazione dell’impianto di telecomunicazione gestito dalla Società ricorrente forma oggetto di specifica considerazione per effetto dell’art. 1, comma 22 della legge n°249/1997 che, ad integrazione dell’art. 4 della legge n°223/1990, ha introdotto strumenti e modalità di regolarizzazione ad iniziativa delle emittenti interessate;
che l’attività di radiodiffusione esercitata dalla ricorrente è assistita da titolo di concessione ed è soggetta, quanto all’osservanza dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, ai poteri di controllo dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni secondo il disposto di cui all’art.1 comma sesto, lett.a)n°19, della legge n°249/1997;
che, con riguardo alla fattispecie in esame, emergono fondati dubbi circa la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza che possono giustificare l’esercizio dell’eccezionale potere di ordinanza previsto dall’art. 38 della legge n°142/1990, con l’immediata e radicale ablazione dei diritti di comunicazione ed informazione riconosciuti in capo alla Società istante per effetto di valido provvedimento concessorio ed in assenza di ogni preventiva concertazione con l’autorità istituzionalmente preposta ala vigilanza sulle attività di telecomunicazione;
che, quanto agli aspetti di danno alla salute derivanti dall’esercizio dell’impianto di radiodiffusione, nella stessa motivazione dell’ordinanza impugnata è individuato in 6 volt/mt il limite di emissioni elettromagnetiche da osservarsi in relazione alla più incisiva tutela apprestata per le località sedi di asili, scuole, ospedali ecc. dal decreto interministeriale attuativo dell’art. 1 comma sesto, lett.a),n°19 della legge n°249/97, in corso di perfezionamento, ed assunto dall’Amministrazione stessa a valido parametro di riferimento per l’individuazione della soglia di accettabilità delle emissioni di cui trattasi;
che costituisce regola di corretto esercizio della potestà autoritativa dell’Amministrazione che il soddisfacimento dell’interesse primario cui è preordinata la determinazione provvedimentale avvenga con il minor aggravio degli interessi pubblici e privati di carattere secondario coinvolti (c.d. principio di proporzionalità o del minimo mezzo);
che tale principio deve ritenersi segnatamente valido in ordine all’esercizio del potere di ordinanza previsto dall’art.38 della legge n°142/1990, stante l’ampia area di discrezionalità riservata al Sindaco quanto alla scelta dei contenuti ed alla modulazione degli effetti (cfr. Cons. St. Sezione V n°332 del 3.4.1990);
che, per le considerazioni che precedono, è di giustizia disporre l’accoglimento parziale della formulata domanda cautelare con sospensione dell’atto impugnato nella parte in cui ordina lo sgombero e rimozione degli impianti con cessazione della trasmissione del segnale, fermo restando l’obbligo della Società ricorrente, in concorso con le altre emittenti che irradiano dalla postazione di Monte Mario, di osservare a mezzo di ogni utile adeguamento ed accorgimento tecnico il limite di compatibilità elettromagnetica di 6 volt/mt stante la presenza in sito viciniore di edificio scolastico, obbligo di adempiere nel piu’ breve tempo possibile e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fatti salvi eventuali ulteriori termini di cui innanzi,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,Sezione II, ACCOGLIE parzialmente la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma il 13/15 maggio 1998, in camera di consiglio
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE est.