13 NOVEMBRE 2001
SENTENZA N.7226/2001 DEL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE III
………………OMISSIS…………..
sul ricorso n.2400/01, proposto
RADIO ONDA d’URTO
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Bezzi e Francesco Noschese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Claudio Linzola in Milano, via Hoeplí 6
contro
MINISTERO delle COMUNICAZIONI
in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato domiciliato presso gli uffici della medesima in Milano, via Freguglia 1
per l’accertamento
del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza inoltrata in data 31 maggio ?001 e per la condanna dell’amministrazione all’esibizione degli atti medesimi; visto il ricorso notificato in data 10 luglio e depositato in data 16 luglio 2001;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
vista la memoria difensiva della parte ricorrente;
uditi alla camera di consiglio del 19 settembre 2001, relatore il cons. D.Giordano, i procuratori delle parti;
visti gli atti tutti della causa;
considerato che:
-il ricorso è diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’accesso ai documenti richiesti nell’istanza inoltrata al Ministero delle comunicazioni e all’Ispettorato territoriale per la Lombardia;
-la richiesta di accesso ha ad oggetto i provvedimenti con i quali l’emittente radiofonica denominata “Radio Italia” è stata autorizzata ad operare sulla frequenza 106,700 Mhz in località Valcava, al confine tra le province di Bergamo e Lecco, nonché gli ulteriori atti autorizzativi rilasciati all’impianto radiofonico denominato “Radio Italia Anni 60” operante con frequenza 106,300 Mhz in località Roncola in comune di Almeno San Bartolomeo. L’interessata ha chiesto di acquisire anche le schede riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti suindicati;
-detta richiesta è stata motivata con l’esigenza di conoscere l’esistenza di eventuali titoli autorizzativi rilasciati a detti impianti, le cui emissioni interferiscono sulla frequenza di trasmissione 106,500 Mhz in titolarità della ricorrente, con impianto in località Monte Vederra-Brescia;
ritenuto:
quanto alla richiesta d’accesso, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di un interesse personale e concreto all’accesso, in quanto, in ragione delle interferenze che assume di subire dagli impianti la questione, la stessa è titolare dell’interesse ad ottenere l’esibizione degli atti che abilitano l’esercizio delle emittenti dalle quali avrebbero origine i lamentati disturbi interferenziali. Non ricorrendo quindi ragioni o circostanze idonee ad escludere o limitare il diritto all’accesso, deve disporsi l’esiblzlone degli atti richiesti dalla ricorrente nella domanda;
che la documentazione già offerta in visione non può ritenersi completa, atteso che l’autoriizzazione per il trasferimento dell’impianto radiofonico con frequenza 106,700 ha natura provvisoria e sperimentale con validità limitata, per cui da tale atto la ricorrente non è messa in condizione di conoscere l’esistenza di un titolo per l’esercizio attuale dell’impianto medesimo;
che deve ordinarsi l’esibizione della documentazione di cui alla richiesta di accesso e quindi: le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle emittenti operanti con segnale 106,700 Mhz e 106,300 Mhz nonchè le schede tecniche dei relativi impianti;
quanto alla questione inerente le presunte interferenze e le relative responsabilità, sulla quale le difese delle parti si sono intrattenute, che essa non forma oggetto dell’attuale giudizio, ma deve essere definita nel procedimento che gli uffici competenti hanno già avviato;
considerato in conclusione che
il ricorso é fondato e deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia definitivamente pronunciando sul ricorso n.2400/01 così dispone:
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina all’ispettorato territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni di esibire la documentazione indicata nella richiesta presentata dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione;
-condanna l’amministratore soccombente al pagamneto delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in £.3.000.000.
Così deciso in Milano il 19 settembre 2001 in camera di consiglio
………………..OMISSIS…………….