13/5/19 – Il Consiglio di Stato respinge l’appello avverso l’ordinanza 2090/19 del Tar Lazio; possibile ora il pagamento del 2° acconto contributi tv locali commerciali 2016

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza in data 9 maggio 2019, pubblicata in data odierna, ha respinto l’appello avverso l’ordinanza n. 2090/19 con la quale il Tar Lazio  aveva rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento della Dgscerp in data 25 febbraio 2019 che aveva disposto, tra l’altro, il pagamento di un secondo acconto (del 40% del totale) sui contributi per le tv locali commerciali di cui al DPR n. 146/17 relativi all’anno 2016.
Nella motivazione di tale provvedimento della VI Sezione del Consiglio di Stato si legge, tra l’altro, quanto segue: “l’appello cautelare è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte; va premesso che, per principio pacifico del processo civile, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a., nessuno, salvi i casi tassativi di legge, può far valere in nome proprio un diritto altrui.

Di conseguenza, la domanda proposta dalla ricorrente appellante va intesa come volta a far valere esclusivamente le pretese patrimoniali ad essa eventualmente spettanti, e non le pretese di altri soggetti, ancorché essi possano versare nella stessa sua situazione. Ciò posto, è emerso dal contraddittorio processuale (…) che le somme ancora da distribuire, accantonate dal Ministero in via prudenziale per il caso di accoglimento del ricorso e pari al 10% del totale, sono più che sufficienti a coprire il finanziamento che alla ricorrente appellante spetterebbe anche nella più favorevole delle ipotesi da lei prefigurate, e ciò a prescindere dal rilievo, pure svolto dalla difesa del Ministero, per cui si tratta comunque di un’obbligazione pecuniaria di cui il debitore è un soggetto sicuramente solvibile come lo Stato. L’ulteriore rischio paventato dalla ricorrente appellante, ovvero una generale ridistribuzione dei fondi, che toccasse le posizioni anche di altri soggetti, intanto è allo stato solo un’eventualità teorica, e comunque richiederebbe un’iniziativa giudiziaria di questi altri interessati, che al momento non consta; – di conseguenza, manca il periculum in mora”.
A seguito di tale provvedimento del Consiglio di Stato, la Dgscerp del MiSe può ora procedere al pagamento del secondo acconto (pari al 40% del totale) relativo ai contributi spettanti alle tv locali commerciali per l’anno 2016.
E’, inoltre, auspicabile che la Dgscerp proceda contestualmente al pagamento anche di un secondo acconto (sempre nella misura del 40% del totale) sui contributi 2017.