14 dicembre 1999 – 23 febbraio 2000 Sentenza n. 2144 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Penale


14 DICEMBRE 1999 – 23 FEBBRAIO 2000

SENTENZA n. 2144 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE V PENALE

 

Svolgimento del processo

 

L’impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Roma che in data 12/05/1997 aveva ritenuto Longo Alessandra e Scalfari Eugenio (oltre che Ravera Lidia, non impugnante) colpevoli rispettivamente del reato di cui al1’art. 595 c.p. e 57 c.p., per avere la prima – quale autrice dell’articolo «Povere noi che discorso da pianerottolo» comparso sul quotidiano «la Repubblica» il 23/04/1994 offeso la reputazione di Irene Pivetti ed il secondo omesso il necessario controllo sulla pubblicazione.
Aveva negato la corte di merito (come il tribunale romano) la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, invocato dalla Longo, ritenendo che la giornalista con la pubblicazione dell’intervista alla Ravera aveva apportato il proprio «contributo cause» alla diffusione di espressioni diffamatorie «obiettivamente lesive della reputazione della Pivetti».
La responsabilità del direttore era ritenuta conseguenziale, ex art. 57 c.p..
I ricorrenti allegavano i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione e violazione artt. 51 c.p. e 21 Cost., in relazione al mancato riconoscimento del diritto di cronaca.
2) Assoluta mancanza di motivazione in ordine ava richiesta di revoca o riduzione deva provvisionale e nullità dell’ordinanza camerale in data 26/06/1998.
Chiedevano l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Venivano presentate note difensive.
La parte civile ha insistito nella costituzione

Motivi della decisione

Ritiene questa corte che il primo motivo di ricorso meriti accoglimento.
Va anzitutto precisato, come le stesse sentenze di merito riconoscono, che la giornalista Longo aveva «raccolto e pubblicato fedelmente» l’intera intervista rilasciata dalla scrittrice Lidia Ravera.
Alcune espressioni usate dall’intenvistata sono state ritenute diffamatorie (Al di là e prima di ogni considerazione dico che questa donna è stupida. E come si fa a commentare seriamente le opinioni di un’oca». «…quando si facevano le lotte femministe lei aveva il grembiulino dell’asilo. È proprio vero: gratta un integralista e trovi un cretino». «Vorrei avere nemici decenti e non fare a cazzotti con la ricotta». «Non possiamo aspettarci nulla da queste signore di destra, non sono altro che delle scimmiette funzionali alla cultura maschile»), perché «obiettivamente lesive della reputazione della Pivetti», sicché la pubblicazione del contenuto dell’intervista offrendo “il contributo cause atra diffusione”, costituirebbe condotta imputabile a titolo di partecipazione soggettiva ex art 110 c.p.
Il vizio di motivazione denunziato è evidente, poiché nessuna parola viene spesa in relazione all’invocato esercizio del diritto di cronaca, che ovviamente – trattandosi di un’esimente – opera proprio in relazione alla sussistenza di un’ipotesi di reato accertata, escludendone la punibilità. La mancanza di motivazione comporterebbe l’annullamento con rinvio, ma la censura è più radicale nella misura in cui investe la violazione stessa dell’art. 51 c.p in relazione all’art. 21 Costit. Si pone, pertanto, la questione della definizione dei soliti lmiti del diritto di cronaca, ormai costantemente sanciti da questa corte di legittimità:
1) La verità del fatto narrato.
2) La pertinenza all’interesse che esso assume per l’opinione pubblica.
3) La correttezza della modalità con cui il fatto viene riferito.
Nel caso di pubblicazione di una intervista, i sopradetti criteri vanno riportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituente il “fatto.” in sé.
Il limite della “verità” si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell’intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall’intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l’intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportate dal giornalista siano perfettamente rispondenti al profferito dalla persona intervistata.
Quando, poi, il “fatto-intervista” pubblicato ‘consista in valutazioni o giudizi esternati, da personaggi ben noti, su atteggiamenti di altri personaggi “pubblici” nell’ambito di un dibattito che – proprio per l’intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti – interessa l’opinione pubblica si profilano ulteriori prospettive sul limite di “verità” in stretta connessione con gli altri due (interesse alla conoscenza da parte della pubblica opinione e continenza).
Il giornalista è tenuto, in tal caso, al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall’intervistato anche in termini critici, al fine di far emergere l’obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato.
Pertanto, non solo è tenuto a riportare il testo dell’intervista nella sua integralità quanto deve rimanere per così dire “neutrale” dinanzi alla pur libera esternazione dell’intervento del soggetto interrogato.
Quest’ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del “personaggio” interessato, non può non assumere la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto – ovviamente – da quello di cronaca invocato dal giornalista.
Nel caso in cui il giudice di merito ravvisi la non punibilità dell’intervistato per esercizio del diritto di critica, rimane conseguenziale l’estensione ditale esimente al giornalista ed al direttore responsabile.
Qualora, viceversa, venga esclusa la scriminante per l’intervistato, nulla toglie che l’articolista possa invocare il diritto di cronaca, certamente non comunicabile alla persona intervistata.
Passando all’interesse che la pubblicazione dell’intervista deve assumere per l’opinione pubblica, occorre ancora sottolineare come il fatto, per racchiudere in sé tale interesse, deve coinvolgere “personaggi pubblici”` (in veste di intervistato non meno che in quella di soggetto attinto dai giudizi ritenuti diffamatori), nell’ambito di un dibattito provocato dalle esternazioni di uno di essi.
La diffusione dell’intervista risponde perfettamente, in tal caso, alla funzione informativa della stampa e soddisfa correttamente l’esigenza, sentita dal grande pubblico, di approfondire la conoscenza di soggetti (si ripete, intervistato non meno che persona interessata nel giudizio critico) agli apici della vita politica, culturale o economica del paese anche attraverso le modalità delle loro espressioni verbali.
Il principio di continenza, che in realtà assume rilevanza soprattutto nell’accertamento dell’esercizio del diritto di critica, può -tuttavia – riguardare quello di cronaca sotto una diversa prospettiva che finisce per involgere la stessa configurazione della partecipazione (ex art. 110 c.p.) al reato di diffamazione.
Si intende fare riferimento al contenuto dell’articolo pubblicato, in relazione alle parti diverse dalla rigorosa riproduzione delle estrinsecazioni dell’intervistato, quali titolo, introduzione all’intervista e domande.
Il mantenimento della posizione di “testimone” obiettivo, che si limita a sintetizzare nel titolo il contenuto critico dell’intervista, a spendere semplici espressioni volte a presentare l’intervistato ed a porre quesiti strettamente funzionali alla manifestazione della sua opinione, si risolve nella realizzazione di quegli elementi che, se pure rapportabili ad un principio di continenza in senso lato, valgono a riassumere l’atteggiamento di distacco dall’intrinseco contenuto – anche diffamatorio – delle risposte.
Nella concreta fattispecie, la giornalista Longo – come risulta dalle pronunce di merito – ha raccolto e pubblicato fedelmente l’intervista alla ben nota scrittrice-giornalista femminista Lidia Ravera (contenente anche le espressioni diffamatorie che l’impugnata sentenza ritiene «non argomentate») cedendole commenti sulle precedenti estrinsecazioni di Irene Pivetti, neopresidente della Camera.
Nessuna parte dell’articolo, che non riguardi le risposte della Ravera, è stata ritenuta di per sé diffamatoria dai giudici di merito, i quali hanno finito per fondare il concorso personale sulla semplice diffusione dell’intervista, cioè su una condotta coperta dall’esercizio del diritto di cronaca.
Per quanto sopra detto si configura pienamente l’esimente, sicchè i ricorrenti vanno ritenuti non punibili ed entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio.

 

P.T.M.

Annulla, senza rinvio, l’impugnata sentenza nonché quella di primo grado, nei confronti dei ricorrenti, trattandosi di persone non punibili per esercizio del diritto di cronaca.