14 GENNAIO 1999
ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE N. 2/99
“Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia autonoma di Trento”
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 15568 del 30 dicembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa – come da procura speciale del 1° gennaio 1998 (rep. N. 22741) rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel, esercitante le funzioni di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) – dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Manzi, via Confalonieri, 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di approvare con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998 (all. 3), il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, senza intesa con la provincia e senza motivazione sulla necessità di provvedere unilateralmente, e per il conseguente annullamento della delibera stessa, nella parte in cui essa in tali condizioni approva il piano di assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, per violazione: dell’artt. 2, 4, 8 nn. 4, 5 e 6, dell’artt. 16 e 102, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento all’art. 10, ultimo comma, d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691; del principio di leale cooperazione; dell’art. 2, comma 6, legge n. 249 del 1997 e dell’art. 1, comma 3, legge n. 122 del 1998.
FATTO
La provincia autonoma di Trento è dotata di competenza esclusiva in materia di usi e costumi locali, istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, di urbanistica e di tutela del paesaggio, nonché delle correlate potestà amministrative, ai sensi dell’art. 8, nn. 4, 5 e 6 e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.
Come noto, poi, lo statuto speciale sancisce in più punti il principio di tutela delle minoranze linguistiche, ed in particolare di quella ladina per la quale, data la ristretta dimensione numerica della popolazione, è più forte l’esigenza di speciale tutela. L’art. 2 riconosce parità di diritti ai cittadini di ogni gruppo linguistico, garantendo la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali; l’art. 4 riconduce espressamente la tutela delle minoranze linguistiche locali nell’ambito degli interessi nazionali; l’art. 102 attribuisce poi alle popolazioni ladine il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali.
Sotto questo ultimo profilo ha particolare rilievo per il caso in questione l’art. 10, ultimo comma, delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691 (aggiunto dall’art. 11, d.lgs. n. 267 del 1992), che riserva alla provincia di Trento, in considerazione degli artt. 2 e 102 dello statuto, la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee.
Tali prerogative della provincia autonoma di Trento si traducono nella materia in questione e in particolare in relazione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in alcune specifiche garanzie di livello costituzionale, il cui riconoscimento si fonda sulla stessa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale. In effetti, con la sentenza 24 gennaio 1991, n. 21, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esso non prevedeva l’intesa fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al comma 7, dello stesso art. 3.
Il mero parere previsto originariamente dalla disposizione era affetto da “inadeguatezza della considerazione delle autonomie (in particolare di quelle speciali, cui il governo del territorio e la tutela del paesaggio sono affidati in via esclusiva…)” là dove non richiedeva “una partecipazione di maggior peso alle dette autonomie speciali per quel che concerne la localizzazione degli impianti” (v.sent. n. 21 del 1991, punto 3 del Considerato in diritto; la sentenza n. 6 del 1993 ha poi annullato il piano di assegnazione di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992 per mancato completamento del procedimento diretto a conseguire l’intesa).
Sulla scorta di tali decisioni, la necessità dell’intesa è stata poi ribadita dall’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che ne ha evidenziato un ulteriore fondamento costituzionale nella esigenza “di tutelare le minoranze linguistiche”.
La disciplina dell’intesa è stata infine sviluppata e precisata dall’art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa”.
Alla stessa autorità viene inoltre riconosciuto il potere di adottare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze “anche in assenza dell’intesa … con le province autonome di Trento e Bolzano …, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano”; ma essa deve comunque indicare “i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente”. Si noti che la stessa Corte costituzionale aveva precisato, nella sent. N. 21 del 1991, che, “di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze”, l’intesa da essa dichiarata costituzionalmente necessaria “non può esser concepita in senso “forte”, e cioè nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”.
La legge n. 122 del 1998 ha dunque chiarito quello che già pacificamente discendeva dal principio costituzionale di leale cooperazione (v. sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 1993 e n. 116 del 1994), cioè che qualora non si raggiunga l’intesa, l’Autorità deve motivare sulle ragioni di interesse nazionale che rendono necessario procedere in assenza dell’intesa.
In relazione alla procedura dell’intesa anche la provincia autonoma di Trento ha dettato per la propria parte una apposita disciplina legislativa. In particolare, la legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 ha istituito il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, attribuendogli fra l’altro il compito di dare parere alla Giunta provinciale “sullo schema del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, trasmesso al Ministero delle poste e telecomunicazioni in applicazione dell’art. 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990. Inoltre, la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), ha previsto che “la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nonché il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva” (art. 1, comma 2).
In vista della approvazione del piano, ed al fine “del conseguimento dell’intesa”, la provincia autonoma di Trento ha inviato al Ministero delle poste e telecomunicazioni una propria “Proposta preliminare per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva”, deliberata dalla Giunta provinciale con atto del 27 settembre 1996, n. 12326 (all. 4), trasmessa con nota del Presidente della giunta 12 dicembre 1996, n. 8034 (all. 5).
Con lettera dell’11 agosto 1997, n. 2340 (all.6) il Ministro delle comunicazioni chiedeva a tutte regioni di indicare “le postazioni per gli impianti emittenti per la radiodiffusione televisiva”, precisando con distinta nota (del 29 settembre 1997) che “la lettera dell’11 agosto intende impegnare le regioni e province autonome ad effettuare una autonoma scelta dei siti ritenuti idonei sotto gli aspetti di propria competenza (urbanistici, paesaggistici, sanitari, ecc.)”.
In particolare per la provincia autonoma di Trento la lettera dell’11 agosto chiedeva di confermare i dati già inviati; e con nota 15 settembre 1997, n. 5340 (all. 7, il Presidente della provincia autonoma di Trento dava la conferma richiesta.
Con ulteriore nota del 5 febbraio 1998, n. 368 (all.8), il Ministro delle comunicazioni trasmetteva il “piano di assegnazione delle frequenze” relativo alla provincia di Trento, precisando peraltro che si trattava di “uno studio ad ausilio delle scelte di competenza” della provincia, e pregando il Presidente della Giunta di confermare il piano proposto o di apportarvi “le modifiche e/o integrazioni” ritenute necessarie; chiariva anche che “nella documentazione non figurano né il numero né valori delle frequenze assegnate a ciascun sito perché tale operazione avrà senso solo dopo che i siti siano stati definitivamente oggetto di scelta da parte di tutte regioni e delle province autonome”.
Il 13 febbraio 1998 il Presidente della giunta sottoponeva il piano ministeriale alla valutazione degli uffici competenti e del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi (all.9). Con nota dell’8 maggio 1998 (ricevuta il 22 maggio, all. 10) il Ministro delle comunicazioni e il presidente dell’Autorità, “allo scopo di raggiungere comunque l’intesa entro i 60 giorni”, fissavano per il 9 giugno 1998 un incontro con i rappresentanti della provincia, incontro che era stato contemporaneamente richiesto dalla stessa provincia (v. nota dell’11 maggio 1998, n. 2077: all. 11); “al fine di valutare, dichiarare e risolvere gli elementi di difformità esistenti tra la proposta ministeriale in tema di siti televisivi e il progetto definito dalla provincia autonoma di Trento”, e “di pervenire alla risoluzione di ogni incongruenza in tempi rapidi”.
Con nota del 27 maggio 1998, n. 3575 (all.12), il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi trasmetteva le osservazioni relative ai siti radiotelevisivi in provincia di Trento, evidenziando le incongruenze della proposta ministeriale e i vantaggi di quella provinciale.
L’incontro (confermato con nota 4 giungo 1998, n. 1594: all. 13) aveva luogo come preventivato il 9 giugno 1998, ed in esso i funzionari del Ministero manifestavano la disponibilità ad un ulteriore esame del piano provinciale. A seguito di ciò, con note 24 giugno 1998, n. 2858 e 15 luglio 1998, n. 3128 (all. 14 e 15), il Presidente della provincia trasmetteva la documentazione riguardante le “poligonali e relative aree di servizio coperte dagli impianti televisivi secondo il progetto complessivo di pianificazione elaborato” dalla provincia, chiedendo un ulteriore incontro “volto a verificare la documentazione allegata, allo scopo di addivenire ad una soluzione ottimale della pianificazione” (nota del 24 giugno) e di “addivenire all’intesa sulla localizzazione dei siti per la radiodiffusione televisiva in provincia di Trento” (nota del 15 luglio).
Anche nella nota di accompagnamento all’invio della medesima documentazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (8 luglio 1998, n. 303; all. 16) il Presidente della provincia auspicava di potere “affrontare insieme la problematica in vista di una soluzione reciprocamente soddisfacente”. Ma le aspettative della provincia andarono deluse, poiché non solo nessun ulteriore incontro fu tenuto, ma addirittura con l’atto qui impugnato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodisione televisiva, affermando “maturate le necessarie intese … con le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249”.
La ricostruzione dei fatti mostra dunque che, se all’inizio la procedura seguita dal Ministero denotava un forte spirito collaborativo, coerente con l’intreccio delle competenze in materia, con il principio costituzionale di leale cooperazione e con la necessità dell’intesa, da un certo punto in poi tale spirito venne meno, in quanto non fu dato più riscontro alle richieste di incontri avanzate dalla provincia e si interruppe di fatto la concertazione, addirittura dando per acquisita con la provincia una intesa della quale non vi era traccia nella realtà.
Si è arrivati così alla approvazione di un piano di assegnazione delle frequenze che non solo, prevedendo una drastica riduzione dei siti (da 215 a 18, contro i 122 richiesti dalla provincia) e delle emittenti per sito, risulta nel contenuto gravemente lesivo degli interessi della comunità di cui la provincia autonoma di Trento è ente esponenziale, ma anche, in quanto dà per acquisita una intesa che in realtà non si è raggiunta, e pertanto unilateralmente decide il contenuto del piano senza minimamente motivare sulle ragioni che hanno determinato tale decisione nonostante l’assenza dell’intesa, risulta altresì lesivo delle prerogative costituzionali della provincia per le seguenti ragioni;
DIRITTO
Le ragioni di ordine costituzionale per le quali per l’approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, per quanto riguarda il territorio trentino, è necessaria l’intesa con la provincia autonoma di Trento o, qualora essa non si raggiunga, una motivata determinazione sulle ragioni che inducono la competente autorità statale ad una decisione unilaterale in difformità dalle richieste della provincia autonoma sono state esposte in narrativa, e ad esse sia consentito qui richiamarsi.
D’altronde, la deliberazione qui impugnata della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non nega, in linea di principio, la necessità dell’intesa la singolarità del caso qui in discussione sta al contrario nella circostanza che tale deliberazione espressamente dichiara “maturate le necessarie intese … con le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, quando tali intese non erano – almeno per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento – maturate affatto, ma si erano al contrario appena definiti i punti di contrasto, e da parte provinciale si erano richiesti nuovi contatti al fine di superarli. Le relative vicende procedurali sono state esposte anch’esse in narrativa, e da esse chiaramente si evince che nessuna intesa era maturata. D’altronde, se fosse il contrario risulterebbe agevole alla controparte la produzione di un documento dal quale l’intesa risulti; documento che tuttavia non esiste e non può esistere, dato il tenore dei rapporti intercorsi e sopra illustrati.
Ciò che va qui aggiunto è che l’avere erroneamente ritenuta raggiunta una intesa che non era stata raggiunta si traduce in una lesione delle prerogative costituzionali della provincia. Infatti, come sopra esposto, le garanzie costituzionali delle provincia in relazione al Piano delle frequenze si traducono – nell’ambito del principio di leale cooperazione – nel duplice istituto della previa intesa (forma principale della cooperazione o in alternativa della adeguata motivazione sulle ragioni di interesse nazionale che impongono una determinazione difforme da quella richiesta dalla provincia e sulla quale la provincia stessa sarebbe evidentemente disponibile a dare l’intesa.
L’adeguata motivazione è anch’essa, non meno dell’intesa, una garanzia costituzionale data alla provincia di Trento. Essa ha infatti la funzione di documentare le ragioni per le quali gli interessi rappresentati dalla provincia debbono cedere di fronte a preminenti interessi nazionali rappresentati dallo Stato, e prima ancora di documentare la circostanza che il mancato raggiungimento dell’intesa è dovuto a tali ragioni attinenti agli interessi nazionali, e non ad altre.
Dando per acquisita una intesa in realtà inesistente l’Autorità statale non ha invece neppure preso in considerazione il problema dell’esistenza e della consistenza di tali ragioni, e ha dunque di conseguenza violato gli interessi e le garanzie costituzionalmente tutelate dalla provincia autonoma di Trento.
P.Q.M.
Chiede, voglia l’ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di approvare con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68 del 1998 il “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, senza intesa con la provincia e senza motivazione sulla necessità di provvedere unilateralmente; e conseguentemente annullare la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68 del 1998, nella parte in cui essa in tali condizioni approva il Piano di assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia autonoma di Trento per violazione dei principi e norme costituzionali e legislative citate in epigrafe, nei termini sopra illustrati.
Padova – Roma, addì 7 gennaio 1999
Avv. Prof. Giandomenico Falcon – Avv. Luigi Manzi