14 gennaio 1999 Ordinanza n. 3/99 del TAR Abruzzo, Sez. Dist. di Pescara


14 GENNAIO 1999

ORDINANZA n. 3/99 DEL TAR ABRUZZO, SEZ. DIST. DI PESCARA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo Sezione Distaccata di Pescara ha pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 1999
Visto l’art. 21, ultimo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034;
Visto il ricorso proposto dalla Soc. Radio Skipper, rappresentata e difesa dall’Avv. Acerbo Salvatore;

contro

il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo/Molise –  in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale n. 1414/243/97 del 29.9.1998.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Udito il relatore, Dott. Michele Eliantonio e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Salvatore Acerbo e Mario Antonio Scino;
Ritenuto che sussistano i presupposti richiesti dall’art. 21 della legge 6-12-1971, n. 1034;
Rilevato, in particolare, che l’Amministrazione prima di disporre l’atto impugnato di disattivazione avrebbe dovuto procedere all’annullamento del decreto di concessione del 28 febbraio 1994, relativo alla frequenza MHZ 90.900 in località Fonte Tattoni;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.