14 gennaio 2003
Sentenza n. 105 del Consiglio di Stato, Sezione VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso proposto dal Ministero delle comunicazioni in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Generale dello Stato, domiciliataria in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
D.J.BOX, impresa individuale in persona del titolare signora Doretta JEMMA rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Alessandrini e presso questo elettivamente domiciliata, in Roma via dei Prati Fiscali n. 221;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione seconda 234 del 13 gennaio 1999;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 8 ottobre 2002 la relazione del Consigliere Santoro e uditi, altresì, l’Avv. dello Stato Basilica e l’Avv. Alessandrini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
E’ chiesta la riforma della sentenza suindicata, con la quale era stato annullato il decreto ministeriale 19 luglio 1994, di rigetto della domanda di rilascio di concessione della radiodiffusione sonora.
Il diniego impugnato era motivato dal fatto che gli impianti del richiedente non erano in esercizio, perché oggetto di sequestro da parte del giudice penale.
Il primo giudice ha viceversa osservato che il motivo addotto nel diniego non fosse idoneo a sostenerlo.
Con l’appello notificato il 28 febbraio 2000, il Ministero sostiene la legittimità del proprio decreto. Resiste l’originaria ricorrente, eccependo preliminarmente la tardività dell’appello e controdeducendo quindi puntualmente nel merito.
DIRITTO
L’appello dell’amministrazione deve considerarsi tempestivo e ricevibile, in quanto proposto entro il termine annuale lungo per proporre appello, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza appellata non notificata. Verosimilmente, l’eccezione della resistente non tiene conto della sospensione dei termini feriali, nella specie verificatasi nel 1999.
L’appello è tuttavia infondato nel merito.
La domanda presentata dalla resistente era di concessione della radiodiffusione sonora relativa all’emittente da essa gestita sulla frequenza di 102. 300 MHz, con impianti situati sul Monte Gennaro.
La temporanea inattività dell’impianto dovuta ad un provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria penale, successivamente revocato, non rientra infatti tra le ipotesi da cui possa inferirsi il mancato esercizio dell’impianto di radiodiffusione, considerata la naturale provvisorietà e temporaneità di quella misura, come tale inidonea a compromettere in via definitiva la possibilità per l’interessata di ottenere l’autorizzazione per la quale essa possedeva tutti gli altri requisiti richiesti.
L’appello deve dunque essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 8 ottobre 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI | Presidente |
Sergio SANTORO | Consigliere Est. |
Luigi MARUOTTI | Consigliere |
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI | Consigliere |
Giuseppe ROMEO | Consigliere |