14 novembre 2002
Sentenza n.2930/2002 del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. N. | 2930 494/02 ANNO | Reg. Dec. Reg. Ric. 2002 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – SEDE DI CATANZARO
Sezione Seconda
composto dai magistrati
dr. Salvatore Mezzacapo, presidente;
dr. Nicola Durante, estensore;
dr. Umberto Maiello, componente;
ha pronunziato
SENTENZA
sul ricorso n. 494/02 r.g., proposto da Omnitel pronto Italia s.p.a. (O.P.I.), corrente in Ivrea, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Belvini ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, nello studio dell’avv. Adolfo Larussa, alla via A. Turco n. 83;
contro
il comune di Belvedere marittimo (CS), rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo Rodighiero ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, nello studio dell’avv. Filippo Mungo, alla via Acri n. 81;
per l’annullamento, in parte qua,
del regolamento per l’installazione dei dispositivi di telefonia radiomobile, trasmissione telefonica e televisiva, approvato dal consiglio comunale di Belvedere marittimo con deliberazione 17.12.2001 n. 52.
Visti il ricorso, gli atti ed i documenti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.11.2002, il dr. Nicola Durante;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1. In data 13.7.2001, Omnitel pronto Italia s.p.a. (O.P.I.) ha chiesto all’amministrazione comunale di Belvedere marittimo di voler assentire un impianto di telefonia mobile in località Fontanelle, in zona abitata.
Senonché, con nota 22.2.2002, veniva comunicata all’istante l’intervenuta adozione del regolamento comunale per l’installazione dei dispositivi di telefonia radiomobile, trasmissione telefonica e televisiva (deliberazione consiliare 17.12.2001 n. 52), il quale trovava applicazione anche per le domande in essere.
Tale regolamento, in particolare, prevede:
a) all’art. 4, che le stazioni radio base non possano essere ubicate a meno di m. 150 dai luoghi in cui vi sia la presenza giornaliera di persone per almeno 4 ore e da strutture di interesse pubblico;
b) all’art. 5 una sensibile riduzione degli standards di emissione elettromagnetica fissati dalla normativa nazionale.
Le due disposizioni sopra riportate, in quanto concretamente idonee a pregiudicare il rilascio del titolo edificatorio richiesto, vengono impugnate dinanzi a questo Tribunale per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
Resiste l’ente intimato.
All’udienza dell’8.11.2002, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il gravame merita accoglimento nei sensi e limiti che si diranno.
La delibera di approvazione del regolamento comunale è evidentemente dotata di effetti esterni, incidenti in modo diretto ed immediato sulle aspettative edificatorie di parte ricorrente, nella misura in cui essa introduce nel precedente assetto di interessi una ragione decisiva ed invalicabile per la valutazione, in termini negativi, della domanda di concessione.
Essa, pertanto, anche a tutela dell’interesse all’economia del procedimento amministrativo, è autonomamente impugnabile, senza che occorra attendere un provvedimento di formale reiezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 1991 n. 699).
Ciò premesso, è assorbente, ai fini del decidere, affrontare la sola questione relativa alla sussistenza, in capo all’ente locale, del potere di provvedere nel senso di impedire l’ubicazione di impianti per telefonia mobile in una determinata parte del proprio territorio.
Sul punto, va richiamato il disposto della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (c.d. legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), vigente al momento dell’adozione del regolamento impugnato.
L’art. 4, comma 1, lett. a), del predetto testo normativo attribuisce innanzi tutto allo Stato l’esercizio delle funzioni relative «alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità… in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1».
Il successivo comma 2, lett. a) demanda, quindi, la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché delle tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.
Quanto alle attribuzioni riservate alle regioni, alle province ed ai comuni, l’art. 8 della legge stabilisce che:
rientra nella competenza delle regioni, «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato… l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto del decreto di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 5» (comma 1, lett. a);
le regioni, «nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997 n. 249» (comma 4);
«i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici» (comma 6).
Le disposizioni precedentemente illustrate definiscono, così, il riparto delle attribuzioni in subiecta materia fra Stato, regioni ed amministrazioni comunali ed è da questa che occorre muovere.
Superate le iniziali incertezze ed oscillazioni, la giurisprudenza amministrativa appare oramai saldamente attestata sul principio in base al quale, ai sensi dell’esposta disciplina, il comune è titolare di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, ma con esclusione del potere di individuazione dei siti, che spetta alla regione.
In tal senso, è illegittimo un regolamento che stabilisca in quali zone gli impianti possano o non possano essere realizzati, quale sia la distanza minima degli stessi da abitazioni od altre aree ritenute sensibili, ovvero la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2002 n. 3095 ed ord. 15 gennaio 2002 n. 277; T.A.R. Veneto, sez. II, 4 febbraio 2002 n. 347; T.A.R. Catania, sez. III, 29 gennaio 2002 n. 140; T.A.R. Lazio, sez. II, 25 agosto 2001 n. 7025; per l’opposta tesi, cfr. T.A.R. Milano 25 maggio 2001 n. 4015).
3. All’accoglimento del ricorso, consegue l’annullamento degli artt. 4 e 5 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 52/01, nella parte in cui contrastano con i principi dianzi enunciati.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Seconda Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2002.
L’estensore F.to Nicola Durante | Il presidente F.to Salvatore Mezzacapo |
Il segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il Segretario |