14/9/17 – Certificato di agibilità Inps – ex Enpals: gli obblighi delle imprese radiofoniche e televisive

Marco RossignoliLe emittenti radiotelevisive (a norma dell’art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947) non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo indicati ai punti da 1 a 14 dell’art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (tra gli altri, i presentatori, i disc-jokey, i registi) se non sono in possesso di apposito certificato di agibilità, previsto dall’art. 10, rilasciato dall’INPS (ex ENPALS), che attesti la mancanza di inadempienze nei confronti dell’Ente.
L’agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, il rilascio del certificato è attualmente subordinato all’assenza di debiti contributivi da parte dell’impresa richiedente nei confronti dell’Ente. Qualora l’impresa risulti debitrice, sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l’importo dovuto (anche tramite istanza di rateizzazione) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’ammontare dei debiti contributivi. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. E’ operativa una procedura telematica per i relativi adempimenti. La comunicazione delle eventuali variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità, deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la variazione medesima. Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata. È importante sottolineare che il certificato di agibilità viene rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione del tipo di spettacolo, delle retribuzioni previste e delle giornate lavorative.
Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. “aperti”, a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.
Sono consentiti Certificati di agibilità per la durata massima di un anno.
La sanzione prevista in caso di omessa denuncia, ammonta a € 125,00 per ogni lavoratore al quale si riferisce l’inosservanza e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata; ne consegue che gli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle citate norme possono essere molto rilevanti in caso di molti lavoratori privi di certificato di agibilità con molte giornate lavorative. E’ quindi estremamente importante che le Aziende si adoperino per il puntuale adempimento di tale obbligo.
In materia, si richiamano le circolari Enpals n. 21/2002, n. 27/2002, n. 16/2007 e n. 17/2007, consultabili nel sito www.aeranticorallo.it, sezione “Normativa”, sottosezione “Normativa in materia di lavoro e previdenza”.

(Nella foto: Marco Rossignoli)