15 DICEMBRE 1997
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO
(Omissis). – 1. Massimo Sfreddo (attuale appellante), munito della prescritta concessione amministrativa (v. doc. 3 fasc. appello), ha installato un’antenna ricetrasmittente (per uso radioamatoriale) sul tetto di una villetta a schiera unifamiliare sita in Cesate (MI) – Villaggio INA, n. 74/1, concessagli in locazione da Giacomo Campeotto ad uso di abitazione, a far tempo dal 1° gennaio 1995, secondo la normativa sui c.d. patti in deroga, di cui all’art. 11, 2° comma, del d.l. n. 333/92 (come conv. dalla l. n. 359/92): ciò risulta dagli atti, ed è comunque pacifico in causa.
Non risulta in alcun modo che la installazione dell’antenna in questione arrechi pregiudizio di sorta al Campeotto o a terzi, e segnatamente ai vicini dello Sfreddo (del resto, come risulta dal verbale dell’udienza ex art. 437 c.p.c., l’appellante si è formalmente impegnato ad assumere gli accorgimenti necessari per impedire che ciò accada).
La controversia tra le parti in ordine alla liceità, o meno, della installazione dell’antenna da parte dello Sfreddo trae, dunque, origine esclusivamente dalle pattuizioni del contratto di locazione inter partes: il locatore (Campeotto) sostiene che, alla stregua delle clausole 10 e 15 della scrittura contrattuale, nessun diritto in proposito può vantare il conduttore. La prima di tali clausole prevede il divieto per il conduttore di apportare «alcuna modifica, innovazione… ai locali locati… o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore»; mentre la seconda stabilisce che «Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale, anche non televisiva, a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo».
1.1. Il Pretore, sulla base di tali clausole contrattuali e osservando che esse «sono da ritenersi perfettamente valide tra le parti in quanto non costituiscono pattuizioni che, a norma dell’art. 79, l. n. 392/78, sono dirette ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni della medesima legge», ha ritenuto fondata la tesi del locatore/ricorrente, accogliendo la sua domanda di rimozione dell’antenna.
2. Ciò posto, e passando ad esaminare i motivi d’appello svolti dallo Sfreddo, alla luce delle risultanze processuali non appare condivisibile il primo, riguardante la legittimazione ad agire (che si assume carente) del Campeotto: non vi è alcun elemento, invero, che suffraghi la tesi dell’appellante secondo cui il tetto della villetta unifamiliare da lui occupata (e su cui è stata installata l’antenna in questione), pur costituendo copertura soltanto di essa, apparterrebbe in condominio (ex art. 1117 c.c.) anche ai proprietari delle altre villette a schiera ubicate nello stesso complesso. In ogni caso, poi, gli obblighi la cui violazione è posta dal Campeotto a fondamento della domanda sono stati assunti dallo Sfreddo nei suoi confronti, nell’ambito del contratto di locazione tra le parti.
3. Il Tribunale ritiene fondati, invece, gli altri motivi d’impugnazione, vertenti – in estrema sintesi – sulla interpretazione delle clausole contrattuali invocate dal locatore/appellato e sulla sussistenza ed intangibilità (almeno attraverso tali clausole) del c.d. diritto d’antenna, spettante allo Sfreddo ai sensi dell’art. 397, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156(nonché dell’art. 1, l. 6 maggio 1940 n. 554), il quale (ricalcando la disposizione del 1940) statuisce che «I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso» (antenne che peraltro, dal canto loro, «non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi»).
Nella specie non appare validamente contestabile, in linea di principio, che lo Sfreddo, in quanto «abitante» dell’immobile concessogli in godimento dal Campeotto e munito della prescritta concessione amministrativa, possa giovarsi della testé richiamata normativa: questa, infatti, ancorché dettata per le antenne riceventi radiotelevisive, deve ritenersi applicabile per analogia anche (tra gli altri) agli impianti ricetrasmittenti radioamatoriali (in tal senso si è già espressa, in più occasioni, anche la Corte di legittimità: v., specificamente, Cass., Sez. un., 22 ottobre 1976 n. 3728; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7418), in base al rilievo che il c.d. diritto alla installazione dell’antenna delineato dalla legge del 1940 e dal d.P.R. del 1973, più che un’«obbligazione ex lege» (a carico del proprietario dell’immobile interessato), «costituisca in realtà una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario, riconosciuto dall’art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante a ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto alla informazione)…» (v. tra le altre, testualmente, Cass. n. 7418/83).
Si tratta di verificare, a questo punto, se la normativa dell’art. 1, l. n. 554/40 e dell’art. n. 397, d.P.R. n. 156/73 sia derogabile e se, nel caso in esame, le clausole contrattuali menzionate al punto 1 possano considerarsi effettiva espressione di volontà contrattuale derogativa rispetto alle previsioni di legge.
Ad avviso di questo Tribunale, la disciplina in discorso ha certamente natura imperativa (ciò sembra evidente, se si considerano la ratio e la lettera delle citate disposizioni: «I proprietari… non possono opporsi…»).
Deve convenirsi, peraltro, che neppure l’inquadramento del c.d. diritto d’antenna tra le facoltà comprese nel diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 cost., può essere di ostacolo, in linea generale, a che il titolare rinunzi all’esercizio del diritto in determinate situazioni, ovvero ad esercitarlo con determinate modalità(rinunzi, quindi, non al diritto di manifestazione del pensiero, ma alla sua esplicazione secondo determinate modalità). Perché la rinunzia possa ritenersi valida, tuttavia, occorre che essa sia manifestazione di una libera e cosciente determinazione di volontà di disporre – comprimendolo – del proprio diritto (non sarebbe lecito, invece, un «divieto» imposto dal proprietario dell’immobile) e, altresì, trattandosi di compressione di facoltà costituenti esplicazione di un diritto primario spettante ex lege, occorre che tale rinunzia risulti da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro in tal senso, non suscettibile di dar luogo ad incertezze.
Orbene, i suddetti requisiti non si riscontrano nelle clausole contrattuali invocate dal locatore/appellato, e segnatamente nella clausola n. 15, l’unica che si riferisce specificamente alle antenne: tale clausola, in primo luogo, così come formulata («Il conduttore – in caso di installazione, sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale, anche non televisiva…»), non esclude espressamente il diritto dello Sfreddo alla installazione sul tetto di antenne diverse da quella TV e, per giunta, risulta ambigua e priva al suo interno di coerenza logica, non comprendendosi il nesso tra l’obbligo del conduttore di servirsi (evidentemente, per ricevere i programmi TV) esclusivamente dell’antenna televisiva centralizzata e le conseguenze (rimozione di «ogni antenna individuale, anche non televisiva») previste in caso di sua inosservanza.
Nessun inadempimento contrattuale può, dunque, ritenersi posto in essere dal conduttore/appellante attraverso la installazione dell’antenna in questione.
4. Per le esposte ragioni, l’impugnata sentenza deve essere pertanto riformata, con il rigetto della domanda proposta dal Campeotto. (Omissis).