15 LUGLIO 1983
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PERUGIA
Svolgimento del processo e motivi della decisione. – Con ricorso in sede possessoria in data 7 dicembre 1982 la coop. Umbria informazioni, in persona del legale rappresentante, lamentava che una radio privata denominata “Radio Luce” disturbava la ricezione dei suoi programmi radiofonici, programmi che la ricorrente, anch’essa titolare di una radio privata, irradiava entro un bacino di utenza corrispondente alla provincia di Perugia, sulla frequenza di 91.650 Mhz.
Poiché erano risultate vane le diffide rivolte al titolare della emittente “Radio Luce”, si rivolgeva quindi a questo giudice perché tutelasse il suo diritto. Il giudicante emetteva un decreto in data 14 dicembre 1982 con cui, inaudita altera parte, ordinava alla convenuta di far cessare il disturbo.
Quest’ultima si costituiva in giudizio contestando: a) che nella fattispecie fosse proponibile l’azione ex art. 703 ss. c.p.c.; b) che l’attrice avesse comunque il possesso della banda di frequenza radio su cui lamentava le interferenze e i disturbi.
Questo pretore, sentite alcune persone in sede di sommarie informazioni, revocava il sopracitato decreto 14 dicembre 1982, e ciò faceva “in vista del lungo periodo di tempo intercorso tra la cessazione ed il ripristino delle trasmissioni a potenza piena della ricorrente”. Era infatti risultato da quelle informazioni che la emittente dell’attrice dal dicembre del 1981 al maggio-giugno dell’anno successivo non aveva praticamente usato, con una potenza apprezzabile nella zona di Perugia, della frequenza di cui rivendicava il possesso.
La causa quindi era rimessa a decisione alla udienza del 5 luglio 1983.
Ritiene questo pretore che la domanda non sia fondata, e di conseguenza debba essere respinta.
Quanto al punto a) delle argomentazioni del convenuto, si osserva in contrario che ben può essere concessa la tutela possessoria alle onde elettromagnetiche e alla frequenza su cui le stesse si propagano, perché tali onde sono costituite da energia, assimilata ad un bene mobile (art. 814 c.c.) Cass. 22 giugno 1968, n. 2084, Foro it., Rep. 1968, voce Possesso, n. 50) e la frequenza su cui si irradiano “non è” che una loro caratteristica.
Viceversa è fondata l’argomentazione svolta dal convenuto sub b): come riportato nella esposizione in fatto, l’attrice per circa sei mesi aveva smesso di inviare il proprio segnale a Perugia in modo raccoglibile non solo dai comuni radioricevitori, ma anche da apparecchiature di elevata sensibilità, con ciò chiaramente dimostrando di non essere più interessata alla trasmissione su quella frequenza, almeno nella zona di Perugia, e di avere cioè, in sostanza, dismesso il possesso della frequenza su cui le trasmissioni avvenivano. Né può ritenersi credibile che le trasmissioni erano state interrotte per il semplice fatto accidentale del mancato pagamento della bolletta ENEL, perché è nozione desumibile della comune esperienza che, staccata l’erogazione per il mancato pagamento della bolletta, bastano pochi giorni all’ente erogatore, ottenuto il pagamento, per ripristinare l’energia, e non è certo necessario il periodo di tempo di sei mesi perché ciò avvenga.
D’altro canto deve osservarsi che in questa materia la valutazione del comportamento del possessore, ai fini della dismissione del possesso, deve essere valutata diversamente da quanto avviene, ad es., per il possesso di beni immobili, il cui godimento può consistere anche in un non uso; viceversa in tale materia il non usare della frequenza oltre un ragionevole intervallo di tempo, dovuto ad es. a guasti dell’impianto o ad altra causa temporanea, deve ritenersi senza equivoco indicare una vera e propria volontà di non voler più usare della frequenza in questione, con la conseguenza che la stessa diviene non più tutelabile in sede possessoria.
Né può validamente osservare l’attrice che lo spoglio sarebbe avvenuto in un secondo tempo, quando cioè l’emittente “Radio Luce” spostò l’antenna e potenziò l’emissione, perché la stessa “Radio Luce” aveva occupato una frequenza che al momento in cui iniziò le emissioni era libera perché dismessa dall’attrice, e di conseguenza legittimamente aumentò la potenza dell’emissione su tale frequenza, di cui aveva acquistato il possesso.
Le considerazioni che precedono legittimano il rigetto della domanda. (Omissis)