15 luglio 1994 Sentenza n. 153/94 della Pretura Circondariale di Bolzano, Sez. dist. di Vipiteno

15 LUGLIO 1994

SENTENZA N. 153/94 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI VIPITENO

 

 

Nel procedimento penale

CONTRO:

XX……. Omissis ……………..

LIBERO – PRESENTE

 

IMPUTATO:

 

del reato di cui all’art.195 comma 3 D.P.R. no. 156/73 come modificato dalla Legge 06.08.90 no. 223 per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della emittente televisiva privata “WB”, effettuato trasmissioni televisive, provenienti da un impianto situato in località KK, senza avere previamente provveduto ad effettuare la prescritta denuncia del predetto impianto.

In Brennero/BZ, nel maggio 1993.

Conclusioni delle parti.

Pubblico Ministero e difensore dell’imputato: assoluzione perché il fatto costituisce reato.

 

FATTO E DIRITTO

 

In esito alle prove orali e documentali assunte al dibattimento, il giudicante ritiene di dover accedere alla richiesta assolutoria, congiuntamente avanzata dal Pubblico Ministero e dal difensore dell’imputato.

Occorre premettere che l’emittente televisiva privata “WB”, già attiva per il bacino di utenza della Provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore della legge 6.8.1990. n°223 (“legge Mammì”), è stata utilmente collocata nella graduatoria delle domande di concessione, per gli effetti di cui all’art. 32 (autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio), approvata con D.M.12.8.1992 (cfr. nota dd 18.8.92 della Direzione Centrale del Ministero delle Poste Servizi Radioelettrici in atti e testimonianza Ing.G.G.).

Il termine per la prosecuzione in via provvisoria,ossia fino al rilascio di concessone dell’attività di radiodiffusione televisiva per le emittenti autorizzate   è stato in seguito prorogato fino al 28 febbraio 1994 ( cfr. art. 2 D.L. 27.8.1993, n° 323, convertito con modificazioni nella legge 27.10.1993, n°422).

All’imputato, che dell’emittente in questione è legale responsabile, si contesta il fatto che l’impianto sito in località  KK  non è stato denunciato all’Autorità competente.

Sul punto ha fatto chiarezza il Direttore del Circolo Costruzioni di Bolzano, riferendo che “WB”, con nota 7.5.1993 ( pur in assenza del documento, il riferimento va pienamente atteso) segnalò, in realtà, lo spostamento dal canale gg al canale ff di KK.

La comunicazione è avvenuta ampiamente entro il prescritto termine e comunque non sarebbe occorsa, per il nuovo impianto, un esclusione dell’autorizzazione provvisoria già accordata a “WB”, in quanto il ripetitore in questione, pur attivato dopo l’entrata in vigore della legge n°223/90, era esclusivamente rivolto al miglioramento della qualità tecnologica della diffusione, e non invece alla modifica della “funzionalità tecnico-operativa”.

Si richiama al riguardo, la testimonianza di MM, già dipendente tecnico del Circolo Costruzioni di Bolzano, nonché il disposto del comma 2° dell’art. 32 della legge n° 223/90 che vieta, nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della stessa legge ed il rilascio della concessione, ovvero la scadenza del termine di 730 gg.( poi prorogato), ogni modifica della funzionalità tecnico operativa degli impianti, ma non certo – com’è avvenuto nel caso di specie – interventi migliorativi degli impianti esistenti.

 

P.Q.M.

Visto l’art. 444 C.P.P.

Assolve

XX dall’imputazione ascritta, perché il fatto non costituisce reato.

 

Vipiteno, lì 12.7.1994

Il Pretore