15 luglio 2003 Sentenza n. 8239 del TAR Campania, Sezione I

15 luglio 2003

Sentenza n. 8239/2003 del TAR Campania, Sezione I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione I^ – composto dai Signori:

1) Giancarlo Coraggio – Presidente

2) Angelo Scafuri – Consigliere

3) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorsi nn. 6698/1999 e 8682/1999 Reg. Gen., proposti dalla Television Broadcasting System (T.B.S.) s.p.a., con sede in Capri alla Via Li Campi n. 19, in persona dell’amministratore unico, sig. Manfredi Pagano, rappresentata e difesa, dall’avv. Nicola Lafranceschina, con domicilio eletto in Napoli, alla Piazza Rodinò 18,

contro

il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto ope legis presso gli uffici della stessa, in Napoli, via A. Diaz n. 11,

e con l’intervento ad adiuvandum

di Aspide Massimo, Cuomo Gaetano, D’Anza Nicola, Deda Vincenzo, Persico Luigi, Collà Ruvolo Maria Rosaria, Casella Annamaria, Colonnesi Luca, Scoppa Umberto, Catuogno Giuseppe, Mantegazza Claudio, Ferraro Maria Rosaria, Gargiulo Giuseppe, Di Martino Gennaro, Mancanello Alessandro, Indovino Luigi, Falco Raffaella, Ruggiero Maria, Federico Giovanni, Pezzella Marco e Rendina Giovanni, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Mattia Preti 10,

per l’annullamento, previa sospensione

quanto al ricorso n. 6698/1999, “del decreto ministeriale del 28.7.1999, comunicato a mezzo fax il 30.7.1999, ogni provvedimento a questo conseguente.”;

quanto al ricorso n. 8682/1999, “del decreto ministeriale del 12.10.1999, comunicato a mezzo assicurata a.r. il 22.10.1999, ogni provvedimento a questo conseguente.”;

VISTI i ricorsi ed i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e degli interventori ad adiuvandum, con le annesse produzioni;

VISTE le ordinanze nn. 3435/1999 del 25 agosto 1999 e 4418 del 10 novembre 1999, con le quali la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

VISTA altresì l’ordinanza n. 1363/2000 del 17 marzo 2000 con la quale la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del T.A.R. n. 4418/99;

VISTA l’ordinanza istruttoria n. 6607/2002 del 23 ottobre 2002 con la quale la Sezione ha disposto l’acquisizione di elementi istruttori;

VISTA la produzione del 3 dicembre 2002 con la quale l’amministrazione ha eseguito la disposta istruttoria;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 14 maggio 2003 – relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo dei ricorsi in esame – notificato e depositato in segreteria lo stesso giorno 3 agosto 1999 – la Television Broadcasting System (TBS) s.p.a., avente sede in Capri (NA), esercente attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale attraverso l’emittente denominata “Telecapri”, ha impugnato il provvedimento ministeriale del 28 luglio 1999 con il quale è stata respinta la sua domanda di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale, nell’ambito del procedimento di assegnazione di otto concessioni, in attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 ottobre 1998 n. 68, alla stregua dell’apposito regolamento pubblicato nella G.U. del 10 dicembre 1998.

Il provvedimento di rigetto della domanda – contenente altresì l’ordine di cessazione dell’esercizio degli impianti a partire dalla notifica dell’atto – risultava motivato sulla considerazione che il capitale della ricorrente “non raggiunge la misura minima di lire 12 miliardi prevista dall’art. 6 del regolamento sopra citato e non risulta la prova dell’avvenuta effettiva costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale ai sensi del predetto articolo 6, comma 8, lett. a) del regolamento”.

Avverso tale statuizione parte ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita ed ha resistito in giudizio l’amministrazione intimata ed hanno spiegato intervento ad adiuvandum i dipendenti della società ricorrente.

Con ordinanza n. 3435/1999 del 25 agosto 1999 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione su di una favorevole delibazione del motivo di difetto di motivazione.

Con successivo decreto del 12 ottobre 1999 il Ministro delle comunicazioni ha dunque sostituito, integrandolo nella motivazione, il primo atto di non accoglimento della domanda di concessione, fondando il rigetto su taluni ulteriori chiarimenti forniti dalla commissione.

In particolare, il nuovo provvedimento risulta così motivato: inammissibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della documentazione del requisito del capitale sociale minimo (la TBS aveva fornito, a corredo della domanda, due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà); insufficienza dei nuovi documenti e della memoria depositati dalla TBS nell’ulteriore termine concessole (fino al 20 luglio 1999) per presentare nuova documentazione atta a provare il possesso del suddetto requisito, e ciò perché “il presupposto alternativo della costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale, come previsto dall’articolo 6 del regolamento, non può essere sostituito da un credito vantato dalla società e, quindi, non effettivamente versato nelle casse sociali”, lì dove, invece, il capitale effettivamente versato, rispetto alla delibera di assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale a 22 miliardi di lire del 27 novembre 1998, ammontava a sole lire tre miliardi e novantotto milioni.

Avverso tale nuovo provvedimento negativo la società TBS ha proposto il secondo dei due ricorsi in trattazione (n. 8682/1999 Reg. Gen.) – ritualmente notificato il 29 ottobre 1999 e depositato in segreteria il successivo giorno 3 novembre – con il quale ha prospettato diverse doglianze di illegittimità dell’atto gravato.

Anche in questo secondo giudizio si è costituita ed ha resistito l’amministrazione intimata e sono intervenuti ad adiuvandum i dipendenti della stazione televisiva.

Con ordinanza n. 4418/1999 del 10 novembre 1999 (confermata in appello con ordinanza n. 1363/2000 del 17 marzo 2000 della Sesta sezione del Consiglio di Stato) la Sezione ha nuovamente accolto la domanda incidentale di sospensione – proposta in via incidentale anche in seno a tale secondo gravame – ritenendo, ad un primo esame sommario, non impossibile che la riserva destinata a futuro aumento di capitale, prevista dal ripetuto articolo 6, comma 8, lettera a) del regolamento, fosse validamente costituita mediante crediti vantati dalla società nei confronti dei soci, e giudicando ammissibile la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà agli effetti della documentazione del possesso del suddetto requisito.

Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2002 entrambe le cause sono state chiamate, discusse e assegnate in decisione.

Con ordinanza istruttoria n. 6607 del 23 ottobre 2002 la Sezione ha disposto la riunione dei ricorsi e l’acquisizione di elementi istruttori, depositati dall’amministrazione in data 3 dicembre 2002.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie e, alla pubblica udienza del 14 maggio 2003, la cause riunite sono state nuovamente chiamate e assegnate in decisione.

DIRITTO

Occorre premettere, per una migliore comprensione dei termini della controversia, che l’amministrazione delle comunicazioni, nonostante il rilievo delle ragioni (asseritamente) escludenti la ricorrente società TBS dal concorso per l’assegnazione delle 8 concessioni disponibili, ha nondimeno provveduto a esaminarne nel merito la domanda, alla stregua dei criteri di cui al regolamento approvato con delibera dell’Autorità di settore n. 78/98 del 1° dicembre 1998, e a collocarla al 13° posto nella graduatoria finale stilata nel verbale della riunione del 27 luglio 1999 tenuta dall’apposita commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, con un punteggio totale di 178 punti (di cui 60, 9 per la voce “qualità dei programmi, punti 52,9 per la voce “piano d’impresa”, punti 43,6 per la voce “occupazione” e punti 21 per la voce “esperienze”). Tuttavia, nello stesso verbale del 27 luglio 1999, la commissione ha sollevato, “al fine dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti che Il ministero delle Comunicazioni, ovvero l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riterranno opportuno adottare”, la sussistenza delle ragioni di inammissibilità della domanda della società TBS sopra esposte e recepite dall’autorità amministrativa nei provvedimenti di esclusione oggetto di impugnativa.

Da qui la necessità di accertare in via istruttoria lo stato del procedimento, ai fini della verifica della permanenza, in capo alla società ricorrente, di un interesse processuale idoneo a sorreggere la procedibilità del gravame (la ricorrente è 13^ su 8 posti).

Al riguardo la società ricorrente, nella memoria finale anteriore alla pubblica udienza dell’8 maggio 2002, ha richiamato la circostanza che, a quella data, la procedura di assegnazione delle concessioni non si era ancora completata, permanendo sub judice talune posizioni di altri aspiranti concessionari e pendendo innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale promossa con ordinanza del 31 gennaio 2001 del Tar del Lazio, sez. I, degli articoli 2, comma 6, e 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249, nella parte in cui introducono un periodo transitorio di deroga al limite di concentrazione massima – in capo a un solo soggetto imprenditoriale – del 20% della programmazione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, donde la conclusione per cui, allo stato, il numero dei soggetti utilmente graduati, da un lato, e il numero delle frequenze assegnabili, dall’altro, costituivano elementi ancora fluidi e mutevoli, donde la possibilità di ridefinizione del complessivo procedimento tale da non escludere un’utile collocazione dell’emittente ricorrente.

Per parte sua la difesa erariale, nella memoria finale, oltre che sui rilevati profili di ritenuta improcedibilità del ricorso, insisteva altresì sull’asserita necessità di un’integrazione del contraddittorio in relazione ad altre imprese già assegnatarie della concessione o aspiranti tali.

Con la richiamata ordinanza istruttoria n. 6607/02 del 23 ottobre 2002 la Sezione ha quindi disposto in via istruttoria l’acquisizione di documentati chiarimenti dall’amministrazione procedente in ordine all’effettivo stato attuale del procedimento oggetto di lite (numero delle concessioni già rilasciate, posizioni controverse, eventuali revisioni procedurali in atto, eventuali provvedimenti di esclusione di altri soggetti partecipanti), nonché di copia degli atti finali della procedura di formazione della graduatoria approvata il 27 luglio 1999, di copia di tale graduatoria e del suo atto approvativo.

L’amministrazione ha provveduto con deposito in data 3 dicembre 2002.

Nelle more la Corte costituzionale, con sentenza n. 466 del 20 novembre 2002 ha deciso la suindicata questione di costituzionalità dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 7, della legge 249 del 1997 nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

Alla luce del materiale acquisito il Collegio rileva che: a) sussiste tuttora un interesse concreto e attuale della ricorrente alla decisione dei ricorsi in esame, e ciò per due ordini di motivi: 1) perché sinora sono state rilasciate solo 7 concessioni su 8 e la procedura non risulta ancora conclusa, benché l’ottava concessione debba essere rilasciata in favore dell’emittente “7 Plus” giusta sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 3133 del 2001, non ancora eseguita in attesa della definizione di altro contenzioso, tuttora pendente, relativo alle posizioni delle emittenti “Rete Mia” e “Rete A”, variamente interferente con la posizione della “7 Plus”; 2) perché comunque deve riconoscersi un’utilità meritevole di tutela per la emittente Retecapri a vedersi inserita nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze, ancorché in posizione non utile, anche in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria, per il venir meno di altri aspiranti poziormente graduati o per l’incremento delle concessioni disponibili; b) non vi è alcuna esigenza di integrazione del contraddittorio, poiché la società Telecapri risulta ultima graduata nella summenzionata graduatoria del 27 luglio 1999 e dall’eventuale annullamento degli atti che ne hanno disposto l’esclusione non può derivare alcun effetto sfavorevole nei confronti delle altre società partecipanti alla selezione.

Accertata l’ammissibilità e la procedibilità dell’azione, occorre adesso esaminare i due ricorsi, nei loro reciproci rapporti.

Il secondo dei due provvedimenti impugnati, infatti, rinnova e sostituisce integralmente il primo, sicché la prima controversia, di cui al ricorso iscritto al n. reg. gen. 6698/1999, deve giudicarsi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Al riguardo è bene precisare che è lo stesso punto 4 del dispositivo del nuovo provvedimento del 12 ottobre 1999 che espressamente stabilisce che “il presente provvedimento sostituisce, integrato nelle motivazioni, il decreto ministeriale 28 luglio 1999 . . .”. Vi è da notare che nel nuovo atto del 12 ottobre 1999 non figura più, tuttavia, la previsione di cessazione dell’esercizio degli impianti di radiodiffusione e dei connessi collegamenti di telecomunicazione facenti capo alla società ricorrente, censiti in capo all’emittente Telecapri ai sensi dell’articolo 32 della legge 223 del 1990. La mancata reiterazione, nel nuovo atto integralmente sostitutivo del precedente, di tale ordine di cessazione comporta l’implicita revoca di tale misura, donde la non necessità di una pronuncia di questo giudice sul punto.

Va altresì subito chiarito che il modus procedendi dell’amministrazione, sotto tale profilo, è del tutto legittimo, essendo non solo consentito, ma anche auspicabile, che l’amministrazione, a fronte di un ricorso non sfavorevolmente delibato dal giudice amministrativo in sede cautelare, proceda (in esecuzione dell’ordine di riesame o di propria iniziativa) a una riconsiderazione dell’atto e alla sua conferma, revoca (autoannullamento) o riforma alla luce dei motivi di ricorso e delle indicazioni scaturenti dall’ordinanza cautelare (si veda, al riguardo, Cons. St., ad. plen., 27 febbraio 2003 n. 3).

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso n. 6698/99 Reg. Gen.

L’esame della controversia deve concentrarsi dunque sulle ragioni del diniego della concessione poste a base del decreto del 12 ottobre 1999, di cui alla seconda impugnativa.

E’ utile ricordare – per comodità di lettura – che il secondo provvedimento (del 12 ottobre 1999) impugnato col secondo ricorso (n. 8682/99 Reg. Gen.) risulta motivato su due, autonome ragioni di esclusione: inammissibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della documentazione del requisito del capitale sociale minimo (la TBS aveva fornito, a corredo della domanda, due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà); insufficienza dei nuovi documenti e della memoria depositati dalla TBS nell’ulteriore termine concessole (fino al 20 luglio 1999) per presentare ulteriore documentazione atta a provare il possesso del suddetto requisito, e ciò perché “il presupposto alternativo della costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale, come previsto dall’articolo 6 del regolamento, non può essere sostituito da un credito vantato dalla società e, quindi, non effettivamente versato nelle casse sociali”, lì dove, invece, il capitale effettivamente versato ammontava a sole lire tre miliardi e novantotto milioni, rispetto ai 22 miliardi di lire previsti nella delibera di assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale del 27 novembre 1998.

I profili che vengono in rilievo sono due: se la delibera di aumento di capitale della società ricorrente del 27 novembre 1998, cui è seguita l’iscrizione in bilancio, nell’attivo, di un credito della società verso i soci corrispondente all’aumento deliberato, possa valere a soddisfare il requisito di capitale sociale minimo previsto (in via alternativa) dall’articolo 6, comma 8, del regolamento allegato alla delibera dell’Autorità del 1° dicembre 1998 (documentazione di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso); se, in secondo luogo, la documentazione di tale requisito, di cui è parola nella previsione normativa predetta, sia adeguatamente compiuta mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ovvero se tale onere di documentazione possa giudicarsi comunque assolto con le nuove produzioni compiute dalla società ricorrente nell’ulteriore termine all’uopo concesso dall’amministrazione intimata.

Come si è rilevato nell’esposizione del fatto, su tali quesiti la Sezione ha assunto un orientamento non sfavorevole – per la prospettazione di parte ricorrente – nella sede della sommaria cognizione cautelare.

Il favorevole esame cautelare deve essere confermato nella presente sede di merito.

Il regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri – di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998 – prevede, all’articolo 6, le “condizioni per la presentazione delle domande di concessione”. Tali condizioni, ai fini che qui rilevano, possono così riassumersi schematicamente:

   a) per le società di capitali o cooperative: “capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi” (articolo 6,   comma 2);
   b) in deroga alla lettera a), le sole “emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge (l. 31 luglio 1997 n. 249) possono documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso” (articolo 6, comma 8, lettera a);

   c) per entrambe le condizioni di cui sub a) e sub b), “debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa”.

Osserva il Collegio che il combinato disposto delle ora trascritte previsioni dimostra l’intento dell’Autorità che ha posto il regolamento di favorire la partecipazione delle emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 249 del 1997. Tale favore, quanto alla soglia minima di requisito economico richiesta, si concreta nella deroga al requisito del possesso immediato di un capitale sociale di almeno 12 miliardi di lire interamente versato, il cui effettivo versamento viene posticipato al trentesimo giorno successivo all’eventuale rilascio della concessione. Escludere, come ha fatto l’amministrazione nel provvedimento impugnato, che il presupposto alternativo della costituzione di una riserva in conto futuro aumento di capitale, possa essere sostituito da un credito vantato dalla società e, quindi, non effettivamente versato nelle casse sociali”, equivale ad azzerare il suddetto beneficio per le emittenti già legittimamente operanti, beneficio che consiste proprio nella possibilità di non disporre subito, all’atto della domanda, di un capitale di 12 miliardi di lire, potendo sostituire tale requisito con qualcosa di diverso, ovvero con una riserva destinata a futuro aumento di capitale. Prescindendo da sottili indagini di diritto societario, circa le forme possibili di costituzione di una siffatta riserva – e non si ravvisano elementi probanti per escludere che una di tale forme giuridicamente possibili sia costituita proprio dall’iscrizione di crediti vantati dalla società verso i soci in relazione alle obbligazioni di nuovi apporti e conferimenti scaturenti da valida delibera di aumento di capitale – ritiene il Collegio che la sola interpretazione logica e finalistica delle disposizioni regolamentari in esame deponga nel senso dell’illegittimità della decisione dell’amministrazione di esclusione della società deducente. La condivisibilità della esposta conclusione risulta infine corroborata, sul piano pragmatico, dalla ulteriore considerazione che, nel caso di mancato versamento dell’intero capitale previsto nella riserva entro trenta giorni dal rilascio della concessione, lo stesso regolamento prevede (articolo 11, comma 4) la decadenza della concessione per la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento.

L’amministrazione ha però escluso la emittente Telecapri anche per un’ulteriore, autonoma ragione: l’inammissibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini della documentazione del requisito del capitale sociale minimo (la TBS aveva fornito, a corredo della domanda, due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) e l’insufficienza dei nuovi documenti e della memoria depositati dalla TBS nell’ulteriore termine concessole (fino al 20 luglio 1999) per presentare ulteriore documentazione atta a provare il possesso del suddetto requisito.

Sul punto il regolamento di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78 del 1° dicembre 1998 prevede (ai fini rilevanti per la presente decisione) il seguente sistema di dichiarazioni e documentazioni da presentare in sede di domanda per ottenere la concessione:

   a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi . . . ” (articolo 7, comma 3, lettera a);
  b) nessuna espressa disciplina viene prevista per la documentazione del requisito alternativo per le sole emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 249/1997 [aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale (articolo 6, comma 8, lettera a)];

  c) previsione per cui i requisiti richiesti per il rilascio della concessione “possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà . . . salvo quelli di cui al comma 2 dell’articolo 6 (capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi) ed al comma 2, lettera a), numero 5 (documentazione del numero di lavoratori occupati) nonché al comma 3, lettere a) (certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi), e) (certificato di incensuratezza degli amministratori e legali rappresentanti), ed f) (attestazione dell’avvenuto versamento del contributo per le spese istruttorie) del presente articolo”.

L’esame delle suirriportate disposizioni convince il Collegio della fondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente e della illegittimità del provvedimento di esclusione nei suoi confronti adottato.

Il regolamento del 1999, infatti, in linea del resto con i principi di semplificazione nella documentazione e certificazione amministrative (cfr. d.lg. n. 445 del 2000) e di favor per la massima partecipazione alle procedure concorsuali (operante anche nel caso di assegnazione di concessioni di servizio pubblico, al di fuori dell’ambito della scelta del privato contraente della p.a. in contratti passivi), afferma la regola generale della sostituibilità della documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ad essa apporta talune, tassative, eccezioni, che provvede a elencare in modo puntuale. Tra di esse non figura lo speciale requisito derogatorio previsto per le sole emittenti già legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 249 del 1997, costituito dalla costituzione di una riserva destinata a futuro aumento di capitale, che non ha trovato, come già evidenziato, una sua specifica trattazione nell’articolo 7 del regolamento concernente la documentazione dei requisiti in sede di domanda di partecipazione.

In virtù del principio ermeneutico letterale per cui inclusio unius, exlusio alterius, la Sezione giudica l’operato della commissione difforme dalle norme regolamentari ora esaminate e pertanto illegittimo e meritevole di annullamento.

Né ad opposte conclusioni può consentire di giungere la considerazione per cui l’avvenuta previsione, nel citato articolo 7, comma 4, del regolamento, della necessaria certificazione del requisito (generale) del capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi includerebbe e riguarderebbe anche il requisito alternativo dell’avvenuta costituzione di una riserva in conto aumento futuro di capitale, stante il silenzio del regolamento medesimo sulla forma di documentazione di tale requisito derogatorio. Trattandosi di deroga restrittiva a una regola generale di semplificazione documentale e di maggiore partecipazione, essa è insuscettibile di interpretazione ampliativa, sì da poter essere estesa a casi non espressamente da essa previsti.

Conclusivamente, per tutti gli esposti motivi il ricorso n. 6698/99 Reg. Gen. deve essere giudicato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il ricorso n. 8682/99 Reg. Gen. deve essere giudicato fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento ministeriale del 12 ottobre 1999 con esso impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi in epigrafe indicati, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso n. 6698/1999 Reg. Gen. e accoglie il ricorso n. 8682/99 Reg. Gen. e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 ottobre 1999, ivi impugnato.

Compenso per intero tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 14 maggio e del 4 giugno 2003.

Il Presidente

Il Relatore