15 MARZO 1988
ORDINANZA DELLA PRETURA DI ROMA
RADIO EMME CENTRO STEREO SRL E RADIO SHOW CENTRO SUD c. TELERADIO MONDO SRL
(Omissis) – Il Pretore: sciogliendo la riserva che precede, osserva.
Attraverso l’esperita consulenza tecnica d’ufficio deve ritenersi sufficientemente dimostrato:
a) che la ricorrente e la terza intervenuta hanno iniziato a trasmettere sulle rispettive frequenze di 100.00 MHz e di 99.800 MHz in epoca antecedente riguardo alla resistente (dal 4 luglio 1977 e dal 14 settembre 1978, esattamente, a fronte del 2 marzo 1979, data sotto la quale Radio Mondo ha iniziato a trasmettere «nell’intorno di 99.800 MHz») ed occupano il medesimo bacino di utenza attuale a decorrere, rispettivamente, dal 9 luglio 1980 e dal 28 febbraio 1984, a fronte del 5 gennaio 1985, data alla quale è da far risalire l’occupazione dell’odierno bacino ad opera della resistente;
b) che le interferenze lamentate dalla ricorrente e dalla terza intervenuta sono effettivamente riscontrabili nella zona Nord di Roma ed, in particolare, nella zona di Monterotondo;
c) che i disturbi sono causati dal mancato rispetto della necessaria separazione in frequenza tra le emittenti, nel senso che, secondo le norme C.C.I.R., tale separazione dovrebbe essere di almeno 220 KHz per Radio M 100 stereo 1250 KHz per Radio Show C.S., laddove, in effetti, è pari, rispettivamente, a 125 e a 120 KHz.
Ciò premesso, è da ritenere in primo luogo sussistente il requisito del fumus boni iuris, richiesto dall’art. 700 c.p.c. perché possano essere adottati provvedimenti di urgenza, dovendo qui farsi richiamo a quel consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 2 aprile 1987, n. 3179) secondo cui l’interesse del soggetto il quale eserciti un impianto radiofonico o televisivo merita tutela nei confronti di altro soggetto (privato) che interferisca nell’uso di una banda di frequenza e la utilizzazione di questa da parte del primo è in concreto giuridicamente tutelabile, sul piano petitorio, sotto il profilo concorrenziale, non potendo negarsi all’imprenditore la tutela del diritto di esercitare un’impresa radiofonica o televisiva – assistita, come nella specie, dal preuso, tanto in punto di frequenza quanto in punto dì bacino di utenza occupato – nell’ambito di esercizio del più ampio diritto di iniziativa economica costituzionalmente garantito.
Per quanto poi concerne il requisito del periculum in mora, si rileva che la reiterazione della suddetta situazione antigiuridica arreca alle parti istanti un pregiudizio imminente ed irreparabile, atteso che il disturbo della ricezione e, quindi, il deterioramento della qualità di ascolto, induce gli utenti a sintonizzarsi su altre frequenze, determinando una perdita – in termini di «clientela»- tanto più difficile da riconquistare quanto più nel tempo detta situazione perdura.
Una sensibile diminuzione dell’utenza, inoltre, comporta rilevanti danni patrimoniali, tenuto conto che i contratti pubblicitari vengono stipulati – tra l’altro – in relazione all’indice di ascolto raggiunto dall’emittente, cosicché, sia sotto l’uno che sono l’altro profilo, la lesione del diritto lamentata non sembra suscettibile di una completa reintegrazione per equivalente.
Pertanto, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito, stima il giudicante, tenuto conto del fatto che la zona di interferenza tra le emittenti è limitata alla zona Nord di Roma (ed in particolare intorno a Monterotondo), che il rimedio più opportuno per eliminare i disturbi rilevati sia quello di imporre all’attuale resistente lo spostamento del ripetitore ad un’altitudine più bassa di quella attuale, posto che, come segnalato dal consulente d’ufficio, in tal modo il segnale di Radio Mondo, anche se arrivasse nella zona di Roma, non avrebbe l’intensità sufficiente a creare disturbi. (Omissis).