15 NOVEMBRE 1995
SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, SEZ. PENALE
1) Con sentenza n. 659/93 in data 13 luglio 1993 il Pretore di Trento assolveva AA dai reati di cui in premessa rispettivamente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (capi a e c) e perché il fatto non sussiste (capo b). Ciò in quanto, secondo il primo giudice:
1.1) Pur riconoscendosi la sussistenza di un univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la radiodiffusione – senza autorizzazione – delle opere protette integrerebbe comunque la violazione penalmente presidiata dall’art. 171 lett. b della l. n. 633/41, tanto comunque postulerebbe il ricorso alla pur vietata ‘analogia legis’ in materia penale, essendo per altro verso formalmente preclusa soltanto la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico di brani musicali di autore tutelati dalla S.I.A.E., e non la diffusione mediante trasmissione nell’etere di onde radio (ed essendo in ogni caso riservata solo al legislatore, in siffatta situazione normativa, la estensione dell’apparato sanzionatorio alla diversa ipotesi che ne occupa);
1.2.) le risultanze processuali non consentirebbero di affermare che l’imputato, legale responsabile dell’emittente privata “WZ”abbia personalmente effettuato abusive riproduzioni di opere musicali protette (opportunamente fissate su supporto fonografico) successivamente diffuse come ‘sfondo’ od ‘ambientazione’ degli inserti pubblicitari trasmessi dalla radio ‘privata’ (fattispecie ex art. 1 l. n. 406/8 1), a prescindere dalla loro riconducibilità (evidentemente considerata come penalmente irrilevante) agli ambiti decisionali e/od organizzativi per altro verso connessi alla più volte richiamata qualità formale dell’interessato, bene evidenziata in epigrafe.
2) Avverso la decisione di cui sopra interponeva rituale appello il Procuratore Generale in sede, deducendo che:
2.1) il ricorso al procedimento analogico sarebbe necessario solo “… quando la interpretazione della norma non consente di disciplinare un caso concreto, o … quando quest’ultimo non rientra nella previsione della norma, pur nella sua più ampia significazione…”. Nel caso di specie, invece, sarebbe stato sufficiente – ai fini dell’accertamento dell’avvenuta violazione del precetto penale – il dispiego della “mera attività interpretativa”, posto che la prima parte dell’art. 171 lett. b) cit. già vieta, tra l’altro, la “diffusione di opere o composizioni musicali protette” (ovviamente, senza averne diritto), mentre la seconda parie della previsione normativa si limita a specificare “…possibili estrinsecazioni della rappresentazione o della esecuzione…”, mentre quello di “diffusione” resta un concetto generale, idoneo a ricomprendere in sé tutti i tipi di propagazione nell’etere di onde (sonore, elettromagnetiche, ecc.);
2.2) anche con riguardo alla fattispecie di cui al capo b non sarebbe stato ben governato il complesso di elementi logici e di fatto atti a convincere della penale responsabilità dell’imputato. Gli ‘spot’ pubblicitari, infatti, sono notoriamente preregistrati, per cui è ovvio, secondo il P.G. appellante, che “…l’emittente ha provveduto alla riproduzione dei brani per poi mandarli in onda nel contesto pubblicitario…”, e ciò – a prescindere dalla identità fisica di chi materialmente ebbe a confezionare i supporti di base – non può non riguardare anche il titolare della emittente (ancorché nella forma del concorso con ignoti alla consumazione dell’illecito), data anche la rilevanza dell’aspetto pubblicitario, costituente “…vero e quasi esclusivo canale di approvvigionamento finanziario delle ccdd. radio private…”. Si sottolineava infine incidentalmente che l’eventuale ricezione dello “spot” preconfezionato da parte del responsabile dell’emittente integrerebbe, in ogni caso, la più grave ipotesi del delitto di ricettazione.
Di qui la conclusione per la declaratoria della penale responsabilità dell’appellato in ordine a tutti i reati a lui ascritti (previa totale riforma dell’impugnata sentenza), con conseguente irrogazione della pena di giustizia.
3) Con atto in data 25 ottobre 1993 interponeva appello agli effetti civili anche la costituita P.C. S.I.A.E. in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, chiedendo l’affermazione agli effetti di cui si è detto – della responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati ascrittigli e ribadendo la necessità di ricomprendere nel più ampio concetto di ‘diffusione’ le trasmissioni radiofoniche e televisive, mentre – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ivi richiamata – la ‘diffusione’ mediante altoparlante azionato in pubblico sarebbe assimilabile alla ‘esecuzione’, caratterizzata dall’impiego di un mezzo idoneo a consentire l’ascolto (amplificato) da parte delle persone presenti in un ambito spaziale delimitato. Si aggiungeva, con riguardo alla fattispecie ex l. 406/81, essere “… di tutta evidenza che l’autore morale, se non materiale, di tale reato è lo stesso soggetto che ha operato la diffusione abusiva, e che l’imputato – per effetto della sua qualifica all’interno dell’emittente – avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile dell’avvenuta riproduzione illegale…” (magari previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, con acquisizione delle registrazioni ed audizione della persona materialmente addetta alle stesse, acquisizione dei palinsesti ed ulteriore audizione delle persone impiegate nella struttura di WZ.
In data 8 novembre 1995 veniva depositata una nota di udienza in linea con i motivi, e le conclusioni di cui sopra, corredata da ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza.
4) Con ulteriore nota di udienza il difensore dell’appellato chiedeva la reiezione dell’appello, con l’integrale conferma della Sentenza del Pretore di Trento. Veniva allegata una rassegna di giurisprudenza di legittimità e di merito, asseritamente coincidente con la linea difensiva allestita innanzi al primo giudice.
5) All’odierno dibattimento di appello, celebratosi in presenza dell’imputato, la P.C. preliminarmente depositava una ulteriore rassegna di giurisprudenza, e AA dichiarava che le basi diffuse erano in realtà anche degli inediti circolanti negli U.S.A., non protetti dalla normativa S.I.A.E. (senza peraltro documentare in alcun modo l’assunto); all’esito le parti concludevano come da verbale di udienza.
6) Dà preliminarmente atto la Corte che i fatti di causa praticamente incontroversi nella loro materialità, e che d’altra parte la pressoché totalitaria giurisprudenza di legittimità intende il concetto di ‘diffusione’ di cui all’art. 171 lett. b) come comprensivo della radio-telediffusione ed invece autonomo rispetto alla “…radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico… (che) é fattispecie… caratterizzata per il mezzo impiegato, in modo che in un ambito spaziale determinato la composizione trovi ascolto amplificato dalle persone del pubblico ivi presenti…” (fol. 47); tanto peraltro non esime dal confronto con ulteriori problematiche indotte dalla complessità e dalle necessità di coordinamento e raffronto con la normativa formatasi anche per successive stratificazioni.
Si premette ancora, anche per integrare le premesse di fatto, che normalmente la SIAE è solita rilasciare, su richiesta di parte, un’autorizzazione ampia e generale a diffondere via etere sia le esecuzioni ccdd. “dal vivo” (delle quali, per vero, non è traccia nel caso che ne occupa) sia le composizioni incise su CD, nastro od altro supporto meccanico, queste ultime in quanto “protette” secondo prerogative di ostensibilitá derivanti dal pregresso inserimento in elenco liberamente accessibile da parte dei terzi destinatari.
In siffatta situazione si ritiene, in sede di legittimità (e spesso anche di merito), che la mancanza di consenso dell’autore (e per esso della SIAE, quale Ente Pubblico economico istituzionalmente preposto alla tutela delle opere dell’ingegno, senza fini di lucro) integri la abusività della radiodiffusione, p. e p. dall’art. 171/b cit. posto anche che:
– per l’art. 61 legge dir. aut. la cessione del diritto di porte in commercio l’opera non comprende il diritto di radiodiffusione “nemmeno nell’ipotesi in cui tale cessione autorizzi la riproduzione su disco”;
– le norme di cui agli art. 51 segg. l. cit. (relative alla necessità di consenso dell’autore solo per la radiodiffusione di opere nuove o per le “prime” stagionali di opere non nuove) costituiscono previsione eccezionalmente stabilita in favore del servizio radiotelevisivo pubblico, in ragione del suo orientamento istituzionale;
– non è pertanto necessario, per la sussistenza del reato, che la “diffusione” sia riferita ad un evento rappresentativo (rectius, una esecuzione avvenuta in) pubblico.
Si sostiene invece, da parte della difesa dell’imputato, che la SIAE “…non possiede i diritti di utilizzazione economica dei supporti (ed anzi, estremizzando l’assunto) commette il reato di truffa … ed è imputabile di tentata estorsione .. esigendo la sottoscrizione di un contratto che prevede l’attività di esecuzione dal vivo di composizioni musicali…”(cfr. fol. 2 delle note difensive di udienza a firma avv. Porta); in definitiva, “…l’autore, (sottoscrivendo il) contratto per la produzione e vendita del supporto portante la fissazione dell’esecuzione di una sua opera musicale, cede ogni suo diritto all’editore produttore di quel supporto…” (fol. cit.).
L’assunto appare condivisibile, ed è di portata tale da risultare – ai fini della ricomprensibilità del fatto concreto nella previsione normativa -assorbente rispetto ad ogni ulteriore tematica.
Con il cd. contratto musicale, infatti, l’autore (artt. 72 e 73 l. Aut.) trasferisce all’editore-produttore tutti i diritti di utilizzazione economica del supporto, escludendo per ciò solo il concorso di ogni altro soggetto, compreso l’autore stesso dell’opera (e, per esso, la SIAE).
Testualmente l’art. 72 fà “…salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo precedente…”; ma ciò non significa, ad avviso della Corte, che residui dal contratto un diritto dell’autore ad autorizzare o meno l’uso di fonogrammi impressi sui supporti, posto che il precedente titolo primo ha per oggetto l’opera e non la sua esecuzione, mentre l’art. 73 riconosce esplicitamente al “…produttore del disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci…”, un “…compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro … a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi…”.
Condivisibilmente il difensore dell’appellante ricorda, al riguardo (fol. 14 delle note di udienza) che “… non è necessaria una particolare autorizzazione per usare i supporti in radiodiffusione, come non è neppure applicabile la disposizione dell’art. 56 sui compensi, perché la legge espressamente li riferisce alle ipotesi degli articoli precedenti (e cioè il 52, il 53 ed il 35; una disciplina confermata dagli artt. 73 ed 80 … che prevedono solo un compenso per il produttore e per gli esecutori ma non fanno alcuna riserva, per compensi od altro, a favore dell’autore dell’opera, proprio perché questi ha completamente esercitato il suo diritto e percepito il contrattato compenso, per quanto riguarda l’esecuzione e quel disco, così trasferendo in capo all’editore-produttore del supporto ogni diritto di sfruttamento economico del supporto”.
La ricognizione di siffatta dislocazione dei rapporti autore (SIAE) – editore e della piena efficacia traslativa (dal primo ai secondo) dei diritti di sfruttamento economico del supporto meccanico, ad avviso della Corte, tronca ogni possibilità di ricomprensione del fatto materiale nella fattispecie incriminatrice ex art. 171 lett. b L. 633/’41, a monte di ogni ulteriore distinzione concettuale fra interpretazione (più o meno estensiva) ed analogia. Se infatti, come si ritiene, l’autore ha ceduto il diritto di utilizzazione economica del supporto, non è possibile concepirne il “ritorno in campo” (sia pure al limitato fine di elargire, a mezzo SIAE, l’autorizzazione alla radiodiffusione) con effetti di gestione giuridicamente rilevante di un’opera impressa su supporto che, in quel particolare assetto – per così dire – non è più sua; “nulla quaestio”, dunque, per il pieno diritto dell’autore sull’opera in senso stretto (intesa come disposizione di note e quant’altro sul pentagramma), sulle esecuzioni dal vivo e su esecuzioni su supporto (a prescindere dalle interazioni con eventuali pattuizioni convenzionali di esclusiva) non riconducibili al “contratto musicale” già sottoscritto, ma nel caso dedotto – che è poi quello della diffusione via etere del contenuto di un supporto meccanico posto in vendita dall’editore musicale legittimato – non sembra sostenibile l’identificazione dell’autore stesso (ovvero del rappresentante istituzionale) come controparte del titolo di diritto di radiodiffusione per concessione ministeriale.
Tanto, in un ordinamento penale chiuso ed improntato al principio di stretta legalità, costituisce una evidente situazione di non conformità del fatto alla fattispecie normativa con le conseguenze liberatorie del caso.
7) L’imputazione sub b) ed i relativi motivi di appello discendono, in buona sostanza, dalla premessa (ai limiti del fatto notorio) secondo la quale, per poter mandare in onda inserti pubblicitari (dai quali, si premette, discenderebbe il fine di lucro) musicalmente ‘ambientati’, sarebbe necessario riversare su unico supporto i brani musicali destinati a fare da sottofondo ed i messaggi in senso stretto; in caso contrario l’emittente andrebbe incontro ad inconvenienti di natura tecnica (pause, rumori di fondo, sovrapposizioni indesiderate) tali da compromettere in radice la stessa idoneità comunicativi degli ‘spot’. Di qui il ricorso alla preventiva registrazione da utilizzarsi poi nel contesto pubblicitario.
Si premette, in punto di fatto, che non appare provato nel caso di specie il ricorso alla tecnica di ‘mixage’ cui si è appena accennato; ma si rivelerebbe comunque inconferente il ricorso agli approfondimenti istruttori adombrati dalla P.C. Anche a voler dare per scontato, infatti, il dato materiale introdotto dall’accusa, occorre ricordate come l’art. 79 n. 3 costituisca in capo all’esercente il servizio della radiodiffusione il diritto esclusivo di “utilizzare dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente (dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci; NdE) per nuove trasmissioni o ritramissioni o per nuove registrazioni”; per cui fatta salva la pretesa dell’avente diritto (che a tal fine non viene in considerazione nel caso in esame) a pretendere un compenso per la radiodiffusione delle nuove registrazioni in ipotesi così realizzate (rif. art. 79 cit. primo cpv: “… Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori…”), si è evidentemente in presenza del legittimo esercizio, da parte del titolo, di un diritto esclusivo previsto proprio dalla disposizione appena evocata.
In ogni caso non si vede come potrebbe essere ritenuto sussistente, nel caso che ne occupa, il dolo specifico (finalità di lucro direttamente ed immediatamente connessa alla riproduzione abusiva, e non certamente derivante dall’introito pubblicitario, rispetto al quale ultimo si potrebbe al più identificare un nesso di mera occasionalità, irrilevante ai fini della tutela penale) di una fattispecie dichiaratamente orientata alla repressione del fenomeno della cd. pirateria discografica, per di più in una situazione complessiva di rilievo residuale della sola attività “obiettiva” di emittenza radiofonica, essendo per altro verso acquisito il superamento (per effetto di ripetuti interventi legislativi e della stessa Corte costituzionale) del regime monopolistico radiotelevisivo.
Le considerazioni che precedono, ad avviso della Corte, appaiono assorbenti rispetto ad ogni altro motivo di appello, ed impongono la conferma dell’impugnata sentenza.