15 NOVEMBRE 2000
SENTENZA N.14761 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO
Svolgimento del giudizio. – Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 1° aprile 1998, ha rigettato l’appello proposto da Bellandi Antonio nella qualità di legale rappresentante della Sir J s.r.l., che gestisce un locale notturno, avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto esatto il criterio di computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi dell’Enpals in una fattispecie di lavoratori dello spettacolo autonomi, criterio secondo il quale il compenso complessivo dei medesimi, anziché essere ragguagliato ai singoli giorni lavorati per il periodo considerato, doveva essere diviso per il numero delle giornate di durata del contratto, ivi compresi i giorni non lavorati, con esclusione solo dei riposi settimanali e delle festività nazionali godute.
Il tribunale ha individuato la materia del contendere in questa proposizione: poiché i contributi sono a percentuale, concentrando il compenso complessivo su pochi giorni lavorativi effettivamente lavorati, è sufficiente moltiplicare il monte compensi per la percentuale di legge per ottenere il debito contributivo; viceversa, distribuendo il compenso complessivo su tutti i giorni del periodo convenuto nel contratto di lavoro, a norma dall’art. 2 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420, è possibile che il compenso, in tal modo diluito, scenda al di sotto del minimo contrattuale giornaliero, per cui in tal caso il datore di lavoro deve integrare il versamento contributivo risultante dalla mera applicazione della percentuale di legge al compenso complessivo.
Ha ritenuto il tribunale che per i lavoratori dello spettacolo non sia lecita la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati; che anche per i lavoratori autonomi valga il concetto di retribuzione proprio dei lavoratori subordinati e che, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 383 del 1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora comportino una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Avverso la sentenza, Bellandi Antonio, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo con controricorso.
Motivi della decisione. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, 5° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420, dell’art: 3 d.leg.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708, e dell’art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, come sopra convertito, sostenendo che non è stato lecito ad opera del tribunale ritenere che artisti ingaggiati con contratto di lavoro autonomo ed impegnati pochi giorni al mese abbiano diritto a contributi non solo per i giorni effettivamente lavorati, ma anche per tutti gli altri giorni lavorativi, anche se non lavorati, cadenti nel mese.
Sostiene in particolare il ricorrente che, pur avendo la previdenza dei lavoratori dello spettacolo caratteristiche tipiche, esse non possono andare oltre l’obbligo di iscrivere all’ente tutti i lavoratori dello spettacolo, subordinati o autonomi che siano, sicché non è lecito trarre dalla normativa vigente un effetto ulteriore, secondo il quale i lavoratori autonomi verrebbero assimilati a quelli subordinati quanto ai principi relativi all’obbligo contributivo, non essendo possibile, a parere del ricorrente, ipotizzare una contaminazione ex lege delle due figure.
Sostiene ancora il ricorrente che non è lecita l’assimilazione tra le due figure anche quando un minimo retributivo sia esistente, ma risulti che tale garanzia è stata pattuita non per retribuire un obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra, ma ove il compenso sia un modo forfetario di retribuire un certo numero di servizi.
Il motivo è infondato.
Infatti esso non coglie nel segno e, perciò stesso, manca di decisività, in quanto non censura affatto l’ipotesi di base dalla quale è partito il tribunale per giungere alla conclusione sopra indicata.
Tale ipotesi è che i lavoratori dello spettacolo sono distinti in tre gruppi e, cioè: 1) coloro che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; 2) coloro che prestano a tempo determinato l’attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente; 3) coloro che prestano attività a tempo indeterminato.
Il tribunale ne ha tratto il convincimento che nel settore che qui interessa non è possibile alcuna discriminazione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, per cui le modalità di calcolo della contribuzione e della previdenza dei lavoratori dello spettacolo si applicano in uguale misura sia al lavoro subordinato sia al lavoro autonomo, tanto da poter denominare il compenso del lavoro autonomo anche come retribuzione (anche se, in realtà, la legge usa il termine «compenso» per indicare la somma corrisposta al lavoratore autonomo ed il termine « retribuzione» giornaliera per indicare il criterio di calcolo dei contributi).
Questo è, pertanto, il motivo per il quale l’art. 1, 1° comma, d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla 1. n. 389 del 1989, ha potuto stabilire che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora comportino una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, in quanto la sentenza medesima non spiegherebbe perché ai lavoratori autonomi che prestano la loro attività per pochi giorni la settimana si debba applicare ai fini previdenziali il contratto collettivo per i lavoratori dipendenti a tempo pieno.
Anche tale motivo è infondato per le ragioni sopra indicate, che, come si è visto, consistono nel fatto che la normativa applicabile alla fattispecie pone criteri distintivi tra lavoratori diversi da quelli tradizionali che discriminano il lavoro subordinato da quello autonomo.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 5° comma, d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla 1. n. 863 del 1984, sostenendo in definitiva che sarebbe irrazionale l’idea di prendere a base della contribuzione non i giorni lavorati ma tutti quelli lavorativi cadenti nella settimana.
Anche tale motivo è infondato, in quanto, a norma dell’art. 2 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420, come si è visto, il compenso complessivo va diviso per il numero delle giornate di durata del contratto e non già per il numero dei giorni lavorati, con esclusione solo dei giorni di riposo settimanale e delle festività nazionali godute.
D’altra parte osserva giustamente l’ente intimato che, qualora il ricorrente non avesse voluto incorrere nell’obbligo di corrispondere una tal misura di contribuzione, avrebbe dovuto assumere i lavoratori non con un contratto di durata ma a « prestazioni», con la conseguente riduzione del carico contributivo.
Ma a questa deduzione dell’ente ne va aggiunta un’ulteriore, che spiega la razionalità dell’interpretazione data alla legge dal tribunale.
Infatti va considerato che in un contratto artistico di durata gli artisti non «lavorano» solo nei giorni in cui pongono in scena lo spettacolo, ma anche nei giorni in cui lo progettano, lo preparano e lo provano; lavorano, cioè, per l’impresario per tutto il tempo della «durata» del contratto, anche se ad un’osservazione superficiale appare solo il risultato finale di tale lavoro, che, viceversa, costituisce la punta (visibile) di un iceberg (invisibile).
Pertanto, solo se un artista viene «ingaggiato» a prestazione rileva solo lo spettacolo in sé e non anche tutto il lavoro che vi è a monte.
Da ultimo va rilevato che nella discussione orale il ricorrente ha proposto una generica eccezione d’illegittimità costituzionale della normativa in esame ove essa dovesse essere interpretata nel senso esposto dal tribunale, ma l’eccezione appare manifestamente infondata, in quanto non sono state indicate specificatamente né le norme sospette d’incostituzionalità né le norme costituzionali in ipotesi violate, ma è stato solo dedotto che l’imprenditore dello spettacolo si troverebbe in una posizione deteriore rispetto agli altri imprenditori, perchè, è parso di capire, pagherebbe i contributi anche,per i giorni dagli artisti non lavorati; cosa, come si è visto, non rispondente a realtà per quanto è stato detto circa i motivi della distribuzione della retribuzione su tutti i giorni della durata del contratto.
Il ricorso va pertanto rigettato.