16 FEBBRAIO 2004
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. RIESAME
IL TRIBUNALE DI SALERNO
= SEZIONE RIESAME =
nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giancarla D’Avino – Presidente
2. Dott.ssa Lucia Casale – Giudice rel.
3. Dott.ssa Giovanna Spinelli – Giudice
vista l’istanza di riesame presentata nell’interesse di “ Y Z “ avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 24.12.2003;
esaminati gli atti e sentite le parti comparse all’udienza camerale,
OSSERVA
quanto segue
“ Y Z “ è indagata nel procedimento penale in epigrafe del reato di cui all’art. 171 ter comma 1 lett.a) L. n. 633/1941 in relazione ad una ipotizzata condotta di omesso pagamento dei diritti connessi al diritto di autore per la radiodiffusione di alcuni brani musicali impressi su alcuni CD, fatti commessi in Fisciano sino al 23.12.2003.
Quanto ai fatti, questi sono compendiati nella informativa della G.d.F. – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria – di Napoli del 24.12.2003 ed atti allegati. In particolare, la p.g. dava atto di aver eseguito un accesso presso i locali dell’emittente radiofonica locale “ X Y ” con sede in _ _ _ _ _ di cui è proprietaria la società “ Z Z “, rappresentante legale l’odierna indagata ricorrente, “ Y Z “. La p.g., dopo aver svolto un excursus normativo sul diritto d’autore e sui diritti allo stesso connessi, riferiva di aver eseguito un accesso presso la sede operativa dell’emittente radiofonica di proprietà della “ Y Z “ per verificare la corretta applicazione della normativa sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato nonché quella in materia di diritti d’autore; la “ Y Z “ pur esibendo la ricevuta di pagamento dei diritti di autore alla SIAE per il periodo 1.1.2002-31.12.2002 per un importo pari a euro 327,26, non esibiva la documentazione comprovante la corresponsione dei diritti connessi; pertanto, la G.d.F. sequestrava 109 CD e 198 dischi in vinile tutti con regolare contrassegno SIAE.
Il P.M. con decreto del 24.12.2003 convalidava il sequestro d’urgenza, ravvisando il fumus commissi delicti e le esigenze di carattere probatorio connesse alla natura di corpo di reato del materiale staggio.
Avverso tale decreto presentava istanza di riesame la difesa di “ Y Z “, con atto depositato in data 12.01.2004; in sintesi, nel gravame si deduceva l’assoluta insussistenza del fumus del reato contestato in quanto l’emittente radiofonica era in possesso di regolare “licenza SIAE” che abilitava alla trasmisisone, radiodiffusione e duplicazione dell’opera tutelata dalla SIAE, fermo restando il dovere di pagamento annuo dei diritti dovuti a tale società; la versione difensiva è nel senso che il pagamento dei diritti connessi era ricompresso nel pagamento dei diritti di autore corrisposti annualmente alla SIAE. Concludeva, pertanto, nel senso dell’annullamento del provvedimento impugnato.
L’istanza di riesame è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento del decreto impugnato e restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Quanto al profilo della sussistenza o meno del “fumus commissi delicti”, è noto che “il sindacato del giudice del riesame investito della verifica di legittimità di un decreto di sequestro probatorio o preventivo non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve essere limitato al riscontro dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come “corpus delicti”,nel senso che deve essere accertata l’esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel comma 2 dell’art. 253 c.p.p.,tra la cosa stessa e l’illecito penale. La legittimità del sequestro inoltre può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti processuali posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l’accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente “nomen iuris” enucleando un’ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento” (cfr. Cass. Sez. Un. Pen. 11.11.1994, Ceolin).
Orbene, nel caso in esame non vi è adito a dubbio che i diritti connessi al diritto di autore – cioè i diritti di sfruttamento economico scaturenti (e riconoscibili, oltre all’autore dell’opera, anche ai produttori ovvero agli interpreti ed esecutori) siano autonomi rispetto al diritto d’autore (sul punto vi è giurisprudenza di legittimità in abbondanza: “Con il contratto di esecuzione di un’opera musicale, mezzo necessario, come l’interpretazione,per diffonderla nel caso in cui l’autore non svolga tali ruoli personalmente, questi non trasferisce automaticamente all’esecutore nè il diritto di autore, nè gli altri diritti a questo connessi e che la legge (art. 12, L. 22 aprile 1941 n. 633) e successive modificazioni e 2577 c.c.) gli riconosce in via esclusiva per sfruttarla economicamente, quali l’offerta al pubblico fruitore, o la pubblicazione o la diffusione dell’opera medesima, diritti autonomi tra loro (art. 19 stessa legge) e separatamente cedibili. Pertanto il legittimo produttore su supporto meccanico o fonografico di un’opera musicale (art. 61, n. 1, stessa legge) o il cessionario di esso non hanno altresì diritto di diffonderla, attraverso un’emittente radiofonica (art. 58 e 59 stessa legge), ovvero di metterla in commercio o porla in circolazione, senza un ulteriore consenso dell’autore – e salvo il diritto di questi al compenso – com’è espressamente previsto dagli art. 58 e 59 e desumibile dal predetto art. 61, comma 2, della medesima legge, Cass. Civ., Sez. I, 05/04/2001, n. 5066: Soc. Radio Gamma Rovereto C. SIAE “Qualora l’autore di un’opera musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non trasferisce, stante l’indipendenza dei vari diritti connessi all’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell’autore, l’opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 171 della L. 22 aprile 1941 n. 633; nè, in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo a legittimare la radiodiffusione la circostanza che l’agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore. Cass. Pen., 05/07/2000 n. 23, Penzo.; idem, Cass. Pen., 05/07/2000, n. 22, Salafrica).
La disposizione penale contestata, anche se ancora non è stata formulata imputazione, e cioè l’art. 171 ter comma 1 lett. a) L. 633/1941 punisce chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto od in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. E’ evidente che l’abusività della condotta copre un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell’ingegno di qualsiasi genere in violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessione) che quelle disciplinano l’oggetto diffuso (per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE).
Orbene, è noto che la SIAE e cioè la Società Italiana Autori e Editori (SIAE) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi affidati alla sua tutela (e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacchè a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto; Cass. Pen., Sez. II, 27/09/1995, n. 3886, Dencevirale). La natura giuridica ed i compiti e funzioni della SIAE sono indicate nell’art. 7 D.Lgvo n. 419/99 come modificato dal Decreto Lvo. 9 aprile 2003 n. 68; in particolare, si tratta di un ente pubblico a base associativa che esercita attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate (oltre ad altre funzioni, quali la cura dei registri di cui all’art. 103 L. n. 633/41 e la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a suelencati nell’ambito della società dell’informazione nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno). Orbene, è evidente che laddove sia l’opera dell’ingegno – e quindi il diritto morale di autore – che i titolari dei diritti di sfruttamento economico e tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione – come nel caso delle industrie discografiche che riproducono su fonogrammi l’opera e la distribuiscono – sono affidati alla tutela della SIAE, è a questa che sono dovuti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 legge 05.02.1992 n. 93 come modificata dal decreto Lgvo. N. 68/2003, i compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 73, comma 1, 73 bis e 73 octies, comma 2 L. 633/1941 sono versati ad apposito ente – IMAIE – da parte dei produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, con le modalità stabilite nei commi successivi.
A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmette legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria.
E’ da precisare che nel caso in esame, l’emittente radiofonica della “ Y Z “ risulta esercitare in modo del tutto legittimo le proprie trasmissioni, atteso che la stessa è titolare di concessione per la radiodiffusione sonora del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dell’1.3.1994 n. 903843. Sotto il diverso profilo dell’oggetto delle radiotrasmissioni e del diritto di autore, l’emittente risulta anche titolare di autorizzazione della SIAE n. 1/2001 con la quale la Società autorizzava l’emittente radiofonica a diffondere via radio nella propria area il repertorio di opere musicali tutelate, con o senza parole, assegnate alla Sezione Musica della SIAE e affidate alla tutela della SIAE stessa dai suoi soci, iscritti, mandanti e da società di autori od enti similari stranieri; la licenza comprende la radiodiffusione mediante dischi, nastri o altri supporti analoghi nonchè la radiodiffusione delle esecuzioni dal vivo comunque effettuate nonché la registrazione delle suddette opere su nastro, filo o analogo supporto, anche se solo ai fini delle proprie diffusioni radiofoniche differite o per le repliche. La licenza descrive poi anche le modalità e le percentuali di pagamento dei compensi dovuti per l’utilizzazione del repertorio musicale.
Orbene, a fronte del citato ragguaglio normativo e di fatto, ritiene il Tribunale che non sia configurabile, neanche in astratto, la condotta di abusiva radiodiffusione contestata alla ricorrente nella sua qualità, atteso che, alla stregua degli atti, l’emittente radiofonica risulta titolare di licenza SIAE che la abilita alla trasmissione e radiodiffusione delle opere di ingegno affidate alla Sezione Musica della SIAE, e quindi alla tutela di codesto ente; tutti i CD sequestrati risultano essere muniti di contrassegni SIAE a riprova che, non solo non sono contraffatti, ma sono oggetto di tutela SIAE, quindi sia l’opera di ingegno che il titolare del diritto connesso allo sfruttamento economico della stessa rientrano nell’ambito di tutela affidata alla SIAE, con la conseguenza che l’assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest’ultima è comprensiva del diritto d’autore e del diritto connesso. Eventuali diritti di altra categoria, come quella degli interpreti e degli esecutori, ricevono tutela a norma di legge, ma non ne deriva alcun obbligo diretto da parte dell’emittente radiofonica.
Ne consegue, pertanto, che l’ipotesi di reato contestata non è configurabile, onde il decreto impugnato deve essere annullato, con dissequestro e restituzione all’ avente diritto della res staggite.
P.Q.M.
Letti gli artt. 127-128-355-324 c.p.p., accoglie l’istanza di riesame presentata nell’interesse di “ Y Z “ avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. c/o Tribunale di Salerno in data 24.12.2003 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, delegando per l’esecuzione la G.d.F. Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Napoli, con facoltà di subdelega.
Motivi già riservati.
Mandarla alla Cancelleria per gli adempimenti.
I Giudici | Il Presidente |
Dott.ssa Lucia Casale est. | Dott.ssa Giancarla D’Avino |
Dott.ssa Giovanna Spinelli |