16 giugno 1997 Sentenza n. 974/97 della Corte di Appello di Ancona

16 GIUGNO 1997

SENTENZA N° 974/97 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

 

nella causa del P.M. contro:

BOSCHI GIANCARLO n. Montecosaro il 26/2/1961 ivi res.te Via Moro, 15 (dom. dich.) Libero contumace

 

Appellante avverso la sentenza n. 430/93 in data 26.11.1993 del Pretore di Macerata Sezione distaccata di Civitanova Marche nella parte in cui: assolta la Cipriani Marisa dal sub a) e la Cipriani ed il Boschi dal sub b), dichiara il Boschi responsabile del sub a) di cui all’art. 1 L. n. 406/1981 e, con le generiche, lo condanna a mesi due di reclusione e L.400.000 di multa ed alle spese processuali, sostituendo la pena detentive con la multa di L. 1.500.000 e così lo condanna alla multa complessiva di L.1.900.000, confisca di quanto in sequestro.

 

FATTO E DIRITTO

 

La Guardia di Finanza di Civitanova Marche riferiva che: in data 23.5.91 essa aveva fatto un sopralluogo presso la emittente radiofonica Radio Alfa in Civitanova Marche il cui legale rappresentante è il Sig. Boschi Giancarlo

mentre Cipriani Marisa era, al tempo, operatrice-collaboratrice; il Boschi non era in possesso di autorizzazione SIAE in quanto decaduta per omesso versamento dei compensi per diritti di autore; nella sede della predetta emittente venivano rinvenute n. 16 bobine e n. 93 musicassette sprovvisti del sigillo Siae (i verbalizzanti peraltro, contrariamente alla prassi, non provvedevano all’ascolto dei brani incisi, se vi erano incisi, al fine di accertare che si trattasse di opere musicali protette); era in corso la radiodiffusione del brano musicale “Generazione di fenomeni” del Gruppo Musicale “Gli Stadio”; nessuno veniva colto all’atto di riprodurre musicassette o bobine; venivano sequestrati, tra l’altro un disco 33 giri degli Stadio, n. 16 bobine e n. 93 musicassette abusivamente riprodotte. Il sequestro veniva convalidato. Boschi Giancarlo e Cipriano Marisa venivano, allora, incriminati e tratti a giudizio avanti al Pretore di Macerata Sezione distaccata di Civitanova Marche secondo le norme del vigente rito penale per rispondere dei seguenti reati: a) del reato di cui all’art. 1 L. n. 406/1981 perché, il Boschi quale legale rappresentante di Radio Alfa, per fini di lucro, hanno riprodotto abusivamente ovvero hanno comunque posto in commercio, diffondendone il contenuto o detenendole a tale scopo, n. 93 cassette audio stereo e n. 16 bobine contenenti esecuzioni musicali. In Civitanova Marche accertato il 23.5.91; b) del reato di cui all’art. 171 lett. A l. n. 633/1941, perché, in concorso tra loro e senza averne il diritto, hanno diffuso a mezzo radio il brano musicale “Generazione di fenomeni” del Gruppo “Gli Stadio”. In Civitanova Marche il 23.5.1991 – Con sentenza n. 430/93 in data 26.11.1993 il Pretore di Macerata Sezione distaccata di Civitanova Marche: assolve la Cipriani dal sub a) per non aver commesso il fatto ed entrambi dal sub b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; dichiara il Boschi responsabile del sub a) e, con le generiche, lo condanna a mesi due di reclusione e L. 400.000 di multa (pena base: non indicata) ed alle spese processuali, sostituendo la pena detentiva con la multa di L. 1.500.000 ex art. 53 L. n. 689/1981 e, così, lo condanna alla multa complessiva di L. 1.900.000; confisca di quanto in sequestro. Proponeva appello il prevenuto Boschi, solo in relazione al sub a), chiedendo la assoluzione dal sub a) per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, in base ai seguenti motivi: 1) manca la finalità di lucro della riproduzione di bobine e musicassette nonché il dolo specifico, e, inoltre, non vi è prova che nastri e cassette contengano registrazione di opere musicali protette dalla SIAE o che egli sia l’autore o comunque il responsabile di dette riproduzioni. L’appello è fondato e, quindi, il prevenuto va assolto dal reato ascrittogli al sub a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in base alle seguenti considerazioni: la norma previgente, più favorevole al reo, di cui all’art. 1 L. n. 486/1981 punisce solo, per giurisprudenza costante, la riproduzione o duplicazione di dischi e nastri e supporti analoghi a fini di lucro nonché chi li pone in commercio o li detiene per la vendita; la norma punisce solo la abusiva riproduzione a fine di lucro e la detenzione per la vendita e comunque la commercializzazione e cioè la vendita effettiva; dal contesto si ricava che il fine di lucro riguarda solo la abusiva riproduzione di dischi e nastri ecc. al solo fine di porli in commercio e di detenerli per la vendita, cosicché sono escluse dalla previsione della norma incriminatrice le riproduzioni, ad opera di emittenti radiofoniche, alla fine di diffusione radiofonica; il che, peraltro, è confermato dall’art. 17 D. Lgs. n. 685/94 che, nel riformulare all’art. 171 ter L. n. 633/1941, la abrogata norma di cui all’art. 1 L. n. 406/1981, prevede la sanzione penale anche per colui che detiene dischi ecc. abusivamente duplicati per farne comunque uso a qualsiasi titolo a fini di lucro e, quindi, anche per farne uso mediante radiodiffusione; il fatto non è previsto, quindi, come reato. Tutte le altre questioni debbono ritenersi assorbite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona

Visto l’art. 605 CPP, in riforma della sentenza n. 480/93 in data 26.11.1993 del Pretore di Macerata Sezione distaccata di Civitanova Marche appellata dall’imputato Boschi Giancarlo: assolve il Boschi dal sub a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

Ancona, lì 9 giugno 1997