
Lo sconto applicabile viene calcolato secondo le seguenti percentuali:
a) 20% per cessione di capacità trasmissiva tra il 30% e il 50%;
b) 40% per cessione di capacità trasmissiva tra il 50% e il 75%;
c) 60% per cessione di capacità trasmissiva tra il 75% e il 100%.
Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto di uso in ambito locale è altresì scontato del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB-T2, in misura superiore all’80 % della propria capacità trasmissiva.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DM 4 agosto 2016 (richiamato dal DM 13 aprile 2017), le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto di uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittente televisiva a carattere comunitario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs n. 177/2005 e s.m.i., sono esonerate dal pagamento dei suddetti contributi.
Per avere diritto al citato sconto o alla citata esenzione, i soggetti interessati devono inviare, entro il 31 maggio 2018, a mezzo Pec, alla Divisione V della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economico (dgscerp.entratetv@pec.mise.gov.it), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unitamente alla documentazione probatoria che giustifichi detto sconto.
(Nella foto: Marco Rossignoli)