17 DICEMBRE 1994 SENTENZA N. 450/94 DEL TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA Pres.: Pellingra Est.: Di Sciascio Parti: Radio Alpen Adria c. Ministero PP.TT. (Omissis) – Il ricorso è infondato e va rigettato. Nonostante la suggestiva argomentazione prospettata la ricorrente riesce a dimostrare, al più che la proprietà o le quote azionarie delle società proprietarie delle emittenti in ambito locale, facenti capo a soggetti autorizzati, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223/90, a proseguire nell’esercizio degli impianti sono, previo avviso all’autorità garante, trasferibili, in base al precedente art. 13, applicabile ai sensi del successivo art. 33. Da ciò non deriva, peraltro, la conseguenza che l’avente causa acquisti a sua volta, in seguito al negozio privatistico di cessione, la posizione di soggetto autorizzato, che può derivare, ai sensi dell’art. 32, comma 1 e 3, della legge n. 223/90, soltanto dalla domanda di concessione, rivolta alla P.A., corredata dalla prescritta comunicazione e dalle relative schede tecniche. La legge in questione anzi apertamente scoraggia detti trasferimenti, stabilendo che, ai fini del rilascio della concessione definitiva sarà data preferenza ai soggetti autorizzati e che la cessione di quote o azioni, entro quattro anni dal rilascio medesimo, qualora determini il passaggio del controllo della società, proprietaria dell’emittente, determina la decadenza della concessione (art. 34, comma 3). Indubbiamente emerge da questa e da altre disposizioni che la legge n. 223/90 ha inteso, fin dove possibile, cristallizzare, al fine di non compromettere le residue possibilità di controllo dell’emittenza privata, la situazione conseguente all’applicazione dell’art. 32, comma 1 (ed è significativo, per altro verso, anche il divieto di modificare gli impianti, di cui al successivo comma 2) mantenendo, nel periodo transitorio, la possibilità di trasmettere ai soli soggetti autorizzati in base a detta norma e favorendoli anche in sede di rilascio del titolo definitivo. Appare del tutto conforme a detta ratio che, sopraggiunta la l. 17 dicembre 1992 n. 482, di conversione del d.l. 19 ottobre 1992 n. 407, la quale, all’art. 1, comma 1, proroga ulteriormente fino al 25 febbraio 1993 il termine per la prosecuzione dell’esercizio delle emittenti in ambito locale, tale prosecuzione sia assentita, mediante apposito atto di concessione provvisoria, soltanto ai soggetti autorizzati, di cui all’art. 32 della legge n. 223/90, mediante il disposto del comma 3 del medesimo art. 1, il cui dettato letterale in argomento è di una tale chiarezza, da non autorizzare il ricorso a criteri diversi e, magari, extratestuali di interpretazione. Non modifica tale logica, contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, il fatto che il predetto art. 34, comma 3, della legge n. 223/90 sia dichiarato non applicabile, dall’art. 1, comma 3, della legge n. 482/90 alle concessioni, disciplinate dalla medesima disposizione al comma 3. Invero ciò che detta disposizione consente sono o i trasferimenti di quote sociali o azioni, di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 223/90 che, come si è visto, non comportano il trasferimento del titolo autorizzante il proseguimento dell’esercizio, ovvero il trasferimento dell’intera azienda da un concessionario ad un altro concessionario, che del pari, svolgendosi tra soggetti entrambi provvisti del titolo stesso, non modifica le rispettive posizioni nei confronti della P.A. In sostanza le disposizioni dell’art. 16, dell’art. 33 e dell’art. 34 della legge n. 223/90, nonché quella dell’art. 1, comma 3 ter, della legge n. 482/92, pur nella loro varietà, disegnano un sistema di notevole coerenza nel rendere, in diverso modo, inefficaci le cessioni delle aziende proprietarie delle emittenti a fini del trasferimento, mai consentito, del titolo abilitante a trasmettere. Neppure il fatto, sottolineato dalla ricorrente, che il comma 1 dell’art. 4 parli di “emittenti autorizzate” anziché di soggetti autorizzati appare pertanto al Collegio significativo, inserendosi nell’ambito di un sistema normativo la cui ratio è univoca, nel senso sopra delineato, e intervenendo dopo la citata disposizione dell’art. 1, che stabilisce che “Il Ministro … rilascia ai soggetti autorizzati dall’art. 32 della citata legge n. 223 del 1990 … le relative concessioni. per un periodo di due anni”. Non essendo pacificamente la ricorrente Radio Alpen Adria s.r.l. il medesimo soggetto, che a suo tempo ha conseguito l’autorizzazione a proseguire nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora in ambito locale ad uso commerciale, di cui si controverte, ma soltanto la sua avente causa, non può pertanto fondatamente dolersi del fatto che la sua domanda di conseguire la concessione, di cui all’art. 1 della legge n. 482/92 sia stata rigettata dall’amministrazione. Appare, da ultimo, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge n. 482/92, sollevata, in via subordinata, dalla ricorrente sotto il profilo che la norma in questione, comprimendo i diritti di iniziativa economica privata e di espressione del pensiero in maniera irragionevole, nella parte in cui consente l’accesso ai mezzi di radiodiffusione soltanto ai soggetti, che avessero presentato a suo tempo la relativa domanda e non ad altri soggetti, del pari idonei, che l’abbiano presentata in un momento successivo, violerebbe gli artt. 3, 21 e 41 cost. Ritiene invero al contrario il Collegio che, in un settore così pervaso dall’interesse pubblico sotto più profili, ampiamente evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale, quale quello della radiodiffusione, non sia affatto irragionevole subordinare l’accesso alle emittenti private a provvedimento abilitativo della P.A., né esista alcun titolo del privato operatore, di esso non destinatario, a pretendere che gli venga assentito per il solo fatto di aver rilevato la sottostante attività economica. Non è, del pari, irragionevole che la legge consenta alla P.A., nell’accingersi a prorogare la disciplina transitoria della materia ancora per un breve periodo, in attesa della non facile sistemazione finale, che presuppone la redazione di un dettagliato piano delle frequenze, con l’elenco degli operatori abilitati a trasmettere in ciascuna di esse, di limitare l’accesso di nuovi operatori, onde evitare di essere costretta a rivedere ogni volta il lavoro compiuto, per il continuo subentrare di altri soggetti a quelli, la cui idoneità è stata già valutata, compromettendo, per la necessità di procedere a un numero certamente ampio di nuove istruttorie, una volta di più il rispetto dei tempi stabiliti per il rispetto delle concessioni definitive. In conclusione, per le considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere rigettato. (Omissis)
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