17 luglio 1996 Sentenza n.651/96 del TAR Toscana, Sez.I

17 LUGLIO 1996

SENTENZA N. 651/96 DEL TAR TOSCANA, SEZ. I

SENTENZA

sul ricorso n. 474/1995 proposto da Soc. “STUDIO ROSA S.r.l.”, in persona del legale rappresentante CALISTRI GIULIANO, titolare dell’emittente televisiva denominata “VIDEO PISA” ed operatore con il logotipo “VIP”, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Bernabei ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour n. 39 presso lo studio del procuratore domiciliatario avv. Ignazio Virgilio;

contro

 

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore, e CIRCOLO COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE DELLA TOSCANA, in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso cui domiciliano in via degli Arazzieri n.4;

per l’annullamento

 

previa sospensione, dell’ordinanza di disattivazione n. 2/32/223/1995 datata 27.1.1995 prot. CCTT/33/PM/50764, sottoscritta per il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni dal Direttore del Circolo Costruzioni intimato, con la quale è stata ordinata la disattivazione dell’impianto radiotelevisivo, di collegamento, operante sulla frequenza 13150 Mhz per il giorno 22.2.1995 ad opera del personale tecnico dell’ufficio medesimo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 23 aprile 1996 il Consigliere dott. Renzo Conti;

Udito, altresì, l’avv. dello Stato G. Cortigiani;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

 

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato l’8.2.1995 la società ricorrente espone:

– di operare da svariati anni nel settore dell’emittenza televisiva, essendo stata costituita il 20.6.1990;

– che ha regolarmente presentato la domanda per ottenere la concessione prevista dalla legge 6.8.1990 n. 223;

– che fra il 1991 ed il 1992 l’intero capitale sociale veniva rilevato dalla EUROCENTRO S.r.l.;

– che nel corso dell’anno 1992 veniva dichiarato il fallimento sia della EUROCENTRO S.r.l. che della stessa società STUDIO ROSA S.r.l. e veniva altresì disposto lo sfratto dai locali sede dell’emittente;

– che le quote venivano quindi trasferite il 12.11.1992 dal curatore fallimentare a certi signori Giacomo Fassino e Sabbatini Rosanna e da questi successivamente cedute agli attuali intestatari in data 26.11.1993;

– che da allora la situazione si è normalizzata e l’emittente trasmette regolarmente i propri programmi televisivi nel bacino di utenza della Toscana ed in particolare nelle provincie di Pisa e Livorno;

– che a seguito delle richiamate traversie la società ha spostato oltre la propria sede legale anche quella operativa, trasferendo nei primi mesi del 1993 gli studi dell’emittente di circa 10 chilometri nei nuovi locali posti in Livorno, Viale Italia n. 185/187, pur mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche dei propri principali impianti che consistono nei citati studi di messa in onda, in un impianto di trasferimento del segnale sulla frequenza 13150 Mhz ed in un impianto di diffusione sul Monte Serra, operante sul CH 21 UHF con una potenza di 1000 Watt;

– che soltanto agli inizi di dicembre 1994 veniva ufficiosamente informata da uno dei funzionari del Ministero ai quali si era rivolta, che il formale rilascio della concessione si era arenato in attesa della comunicazione da parte del C.C.T.T. di Firenze dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al trasferimento del primo ponte di collegamento;

– che di tale trasferimento veniva data comunicazione alle amministrazioni intimate con raccomandata A.R. 19.6.1993;

– che tale nuova situazione veniva verificata dal G.T.O.M. di Pisa;

– che in data 28.12.1994, su suggerimento di un funzionario del C.C.T.T. di Firenze, inoltrava formale richiesta di trasferimento dell’impianto in questione, pur ritenendo equipollente la predetta comunicazione del 19.6.1993;

– che, anzichè ottenere risposta alla predetta richiesta, riceveva in data 31.1.1995 la notifica del provvedimento in questa sede impugnato;

– che il giorno successivo alla citata notifica riceveva la lettera con il quale il Circolo Costruzioni comunicava di aver emesso il provvedimento di cui sopra.

Ciò esposto la società ricorrente, al fine di ottenere l’annullamento dell’impugnato provvedimento di disattivazione deduce i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima paragrafati:

1) violazione di legge: art. 5 punto 3; art. 7 punto 1; art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241;

2) violazione di legge per mancanza di requisiti essenziali dell’atto;

3) violazione di legge: a) per erronea e/o omessa indicazione di norme di legge; b) incompleta motivazione;

4) violazione di legge per eccesso di potere e/o incompetenza;

5) violazione di legge per : a) erronea e carente motivazione; b) erronea interpretazione di norma di legge (art. 32 L. 223/90);

6) irragionevolezza manifesta.

Con memoria meramente formale si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate, depositando però documenti tra i quali una relazione.

L’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 130/1995.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 23 aprile 1996.

DIRITTO

 Il ricorso ha per oggetto l’annullamento del provvedimento datato 27.1.1995, con il Direttore del Circolo Costruzioni TT. di Firenze, quale delegato alla firma dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, sul presupposto che l’emittente radiotelevisiva “VIP” della società ricorrente aveva effettuato lo spostamento dell’impianto radioelettrico di collegamento della vecchia sede operativa di via Ravizza, Ospedaletto (PI) alla nuova sede di Livorno viale Italia n. 185/187 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, ha disposto, ai sensi dell’art. 32 della legge 6.8.1990 n. 223, la disattivazione dell’impianto predetto operativo sulla frequenza 13150 Mhz.

Con il primo motivo di gravame la società ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 n. 3, 7 n. 1 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, sull’assunto che l’amministrazione non le avrebbe consentito la partecipazione al procedimento poi conclusosi con il provvedimento impugnato.

Il motivo è infondato, atteso che le norme predette mirano a garantire la partecipazione del destinatario del provvedimento finale al relativo procedimento amministrativo e, pertanto, non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso cioè che debbano ritenersi illegittimi tutti i procedimenti in cui siano mancate le formali comunicazioni di cui alle citate norme (cfr. C.d.S. IV, 2.1.1996 n. 3). Al contrario, deve aversi riguardo alla sussistenza in concreto della avvenuta possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo medesimo.

Nella specie, pur volendo prescindere dall’implicito avviso di inizio del procedimento contenuto nella relazione tecnica del 21.6.1993 accertativa del trasferimento di cui è causa e sottoscritto dalla stessa società ricorrente, nonché dalle notizie informali sulla necessità dell’autorizzazione al trasferimento medesimo che nel ricorso si afferma essere state fornite, si osserva che, comunque, quest’ultima è stata posta in grado di partecipare al procedimento, tanto è vero che con raccomandate del 21.6.1993 e del 28.12.1994 ha prima comunicato il trasferimento e successivamente ha richiesto la relativa autorizzazione, previ contatti con l’Amministrazione.

Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame, in quanto la mancata indicazione dell’autorità e del termine per la proposizione dell’impugnazione deve ritenersi mera irregolarità.

Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame, con il quale si lamenta la mancata indicazione delle norme di legge applicate.

E’ sufficiente al riguardo evidenziare che il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 32 della legge 6.8.1990 n. 223, espressamente richiamato, il quale prevede, nel periodo transitorio in esso contemplato, il divieto di modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti e comunque di interventi negli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva in esercizio alla data di entrata in vigore della legge n. 223/1990, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (v. in particolare art. 32 n. 2) e la misura della disattivazione per l’inosservanza di tale disposizione (v. art. 32 n. 5).

Né può ritenersi che tali norme non potrebbero trovare applicazione nel caso di specie, come sostenuto dalla ricorrente società nel successivo quinto motivo, laddove si nega in sostanza la necessità della autorizzazione trovandosi nella specie di una mera modifica dei collegamenti.

Premesso che con la raccomandata del 28.12.1994 la stessa ricorrente ha riconosciuto la necessità di tale autorizzazione, tanto che l’ha richiesta senza riserve, si osserva, comunque, che le norme sopra richiamate, nonchè il successivo art. 6 n. 2 del D.L. 27.8.1993 n. 323, come convertito nella legge 27.10.1993 n. 422 richiamato dalla ricorrente, allorchè si riferiscono agli impianti, ricomprendono anche quelli di collegamento tra l’emittente e i ponti di trasferimento.

Fondata risulta invece la censura di eccesso di potere sotto il profilo della violazione del corretto procedimento, sostanzialmente dedotta nell’ultima parte dello stesso quinto motivo di gravame, laddove la ricorrente si duole che l’Amministrazione anziché disporre la disattivazione, avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione al trasferimento in sanatoria, da ritenersi sempre possibile.

Come già affermato da questa sezione (cfr. sentenza 12.5.1994 n. 359), deve infatti ritenersi sempre ammissibile, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, l’autorizzazione in sanatoria perché sussistano al momento in cui risalgono gli effetti della sanatoria i presupposti di fatto e di diritto che consentono il provvedimento autorizzativo.

Nella specie la richiesta autorizzazione al trasferimento dell’impianto in questione era stata formulata dalla ricorrente in maniera implicita con la comunicazione del 21.6.1993 e, in forma esplicita, con la raccomandata del 28.12.1994, che risulta ricevuta dal Circolo Costruzioni intimato il 30.12.1994, in date anteriori quindi a quella dell’adozione del provvedimento impugnato (27.1.1995), dove veniva in entrambe, altresì, espressamente evidenziato che il trasferimento era avvenuto per causa di forza maggiore a causa dello sfratto dai locali di Ospedaletto.

A tale stregua l’Amministrazione, per il principio generale di correttezza del procedimento amministrativo, avrebbe dovuto previamente esaminare e decidere sulla predetta richiesta, e soltanto successivamente, in caso di reiezione della stessa, adottare il provvedimento impugnato.

Né al riguardo può ritenersi provvedimento reiettivo della richiesta di trasferimento del 28.12.1994 la nota prot. n. 50748 del 27.1.1995, in quanto, pur facendosi riferimento a detta richiesta, l’Amministrazione con la predetta nota si è limitata a comunicare che, essendo il trasferimento in questione avvenuto senza la preventiva autorizzazione, era stata emessa l’ordinanza di disattivazione impugnata, senza peraltro fare riferimento alla precedente implicita richiesta del 21.6.1993.

Non avendo l’Amministrazione operato secondo la sequenza procedimentale di cui sopra il provvedimento impugnato risulta, pertanto, illegittimo per violazione del principio della correttezza nel procedimento amministrativo.

Violazione tanto più evidente nella specie, in quanto lo stesso Ministero-Direzione Centrale Servizi Radioelettrici, con il fax del 1°.12.1994 (doc n. 9 dell’Avvocatura erariale), non esclude la riattivazione qualora sussistano le motivazioni comprovate da specifica documentazione; né risulta che il trasferimento in questione sia causa di interferenze ovvero disturbi su segnali di altre emittenti.

L’accoglimento del motivo di gravame di cui sopra deve ritenersi assorbente del sesto motivo relativo al vizio di ingiustizia manifesta.

Quanto, infine, al quarto motivo, con il quale è stata dedotta l’incompetenza del Direttore di Circolo a sottoscrivere per il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni il provvedimento di disattivazione, sull’assunto che i due DD.MM. del 5.11.1990 e 5.12.1990, autorizzativi della predetta firma, sarebbero ormai caducati a seguito della legge 27.10.1993 n. 422, la censura risulta inammissibile per genericità, non essendo state in alcun modo precisate le ragioni per le quali la predetta legge avrebbe dovuto operare l’effetto caducatorio dedotto.

Peraltro, pur volendo ritenere che con detta censura la società ricorrente abbia inteso sostenere l’inefficacia dei predetti DD.MM sul presupposto che gli stessi sarebbero finalizzati all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 32 della legge n. 223/1990, la stessa censura risulta comunque infondata.

Premesso che non risulta contestata la legittimità degli atti di delega di cui ai menzionati DD.MM., ma soltanto la loro inefficacia, non essendo stati gli stessi impugnati, si osserva che l’art. 6, secondo comma, del D.L. 27.8.1993 n. 323, come convertito nella L. 27.10.1993 n. 422, non ha abrogato il potere di intervento del Ministro ex art. 32, secondo comma della legge n. 223/1990, ma ha soltanto ulteriormente precisato detto potere, richiamando peraltro proprio le procedure di cui al citato art. 32, secondo comma.

Ne consegue che la delega a sottoscrivere i provvedimenti di cui al menzionato art. 32, secondo comma, contenuta nei richiamati DD.MM. non può ritenersi divenuta inefficace per l’entrata in vigore della L. n. 422/1993.

Va infine precisato che risultano inconferenti con il giudizio in trattazione le argomentazioni dell’Amministrazione contenute nella relazione del 10.4.1995, laddove si evidenzia la eventuale possibilità di procedere nei confronti dell’emittente ricorrente ai sensi dell’art. 2 del D.L. 28.6.1993 n. 208 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal successivo D.L. n. 323/1993), il quale prevede che “gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati”, in quanto non è questa la ragione del provvedimento di disattivazione impugnato.

In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto in accoglimento della censura di eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di correttezza procedimentale di cui alla seconda parte del quinto motivo di gravame e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di disattivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ivi compresi onorari e competenze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione I^, accoglie il ricorso n. 474/1995 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze,il 23 aprile 1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:

DOTT. ALBERTO BERRUTI – Presidente

DOTT. FRANCESCO GIORDANO – Consigliere

DOTT. RENZO CONTI – Consigliere, rel. est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 luglio 1996

Firenze, lì 17 luglio 1996