17 luglio 2000 Sentenza n. 23815 del Tribunale di Roma, VII Sezione Civile

17 LUGLIO 2000

SENTENZA N.23815 DEL TRIBUNALE DI ROMA,VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice unico, dott. Lina Rubino, della VII sezione civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, pendente in primo grado iscritta al n. 7423 del Ruolo Affari Civili per l’anno 1997 e pendente

TRA

Erreuno T.V. di Valletta Edoardo e c. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Casoria 16, presso lo studio dell’avv. Emilia Maria Angeloni, che la rappresenta e difende per procura notarile atto notaio D’Ausilio di Savignano sul Rubicone,rep. 84459

OPPONENTE

E

Garante per la diffusione e l’editoria, in persona del Garante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 .

OPPOSTO

Oggetto opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni:

per l’opponente:

annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto giuridico l’ordinanza- ingiunzione del 17.1.1997, notificata il 27.1.1997, impugnata con il presente ricorso.Con vittoria di spese ed onorari.In subordine, voglia ritenere non manifestamente infondata e   rilevante la sollevata. questione di costituzionalità dell’art. 31, comma 3, della legge 1223\90 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, con ogni consequenziale provvedimento. Ancora in subordine,voglia ridurre la sanzione irrogata dal garante al minimo edittale di L. 10.000.000 (dieci milioni)

per l’opposto : dichiarare la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Pretore di Forlì; in subordine respingere l’avversa opposizione siccome infondata ; vinte le spese di giudizio.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26.2.1997, la Erreuno T.V, di Valletta Edoardo s.a.s. proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiuntiva emessa nei suoi confronti dai Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria per l’importo di lire 25.000.000, notificata il 27.1.l997.L’ordinanza traeva le mosse dall’atto dell’Ufficio del Garante con il quale, in data 8.4.1995, veniva contestato all’opponente di aver trasmesso con la propria emittente televisiva in data 9.1.1995 messaggi pubblicitari per tempi superiori a quanto consentito dalla legge. La società istante inviava delle note difensive, con le quali chiedeva l’archiviazione del procedimento di cui sopra.A quest’atto seguiva la notifica di una diffida in data 3.4.1996 a non porre ulteriormente in essere il comportamento vietato. Successivamente, in data 27.1.1997, l’Ufficio del garante emetteva a carico dell’opponente l’ordinanza ingiuntiva opposta, senza inviare all’opponente stesso alcuna ulteriore, precedente comunicazione. Nell’ordìnanza si diceva quindi che l’Ufficio aveva ricevuto una successiva nota da parte dell’Ufficio Circoscrizionale dell’Emilia Romagna (successiva all’invio della diffida),nella quale si comunicava il persistere del comportamento vietato, ovvero che l’emittente televisiva che faceva capo all’opponente trasmetteva messaggi pubblicitari superando il limite massimo previsto dalla legge. Per questo motivo, ritenuta persistente da parte della società opponente la violazione dell’art, 8 comma 9 , della legge 6 agosto 1990, n.223, e,quindi ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dal terzo comma dell’art. 31 della medesima legge,veniva irrogata all’opponente la sanzione di cui sopra.

La Erreuno T.V. di Valletta Edoardo s.a.s. chiedeva l’annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata, sostenendo che erano state violate le norme sul procedimento sanzionatorio, dettate dalla legge 689\81.

Infatti, rilevava che al primo di accertamento aveva fatto seguito, non avendo il Garante ritenuto fondate le giustificazioni addotte dalla parte, la diffida a non reiterare il comportamento di violazione del tetto pubblicitario, atto che concludeva il procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 2. Successivamente, a seguito di una notizia di una nuova violazione, alla quale non aveva fatto seguito né la notifica del verbale di accertamento, né l’interessato era stato posto in grado di difendersi e di essere ascoltato, era stato emesso il procedimento sanzionatorio.

L’opponente puntualizzava che il procedimento in concreto seguito dal Garante non corrispondeva a nessuno dei due possibili procedimenti previsti dall’art, 31 della legge 223\90. Il primo, previsto per determinate ipotesi si concludeva con una diffida;

In altri casi, ed in particolare nei casi di persistenza del comportamento già indicato illegittimo nella diffida, il Garante poteva, previa attivazione delle garanzie procedimentali dettate dalla 1,689\81, emettere ordinanza di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria. Qualora sì fosse ritenuto legittimo il procedimento seguito, l’opponente segnalava che esso era comunque viziato ab initio dalla tardività della notifica del verbale di accertamento.Nel merito, contestava di aver operato lo sfondamento del tetto, pubblicitario in data 14.8.1996, e comunque segnalava la non manifesta infondatezza della questione dì legittimità costituzionale della norma sanzionatoria Art,31,comma 3, della legge 223\90), in quanto la stessa non distingueva, nell’indicare la misura delle sanzioni, tra emittenti televisive che trasmettono con più reti nazionali, ed emittenti che trasmettono soltanto in ambito locale. Chiedeva comunque la riduzione della sanzione al mimino edittale.

Si costituiva in giudizio il Garante per la Radiodiffusione e Editoria, eccependo in primo luogo l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il pretore di Forlì, quale giudice del luogo nel quale è stata commessa la violazione.

Rilevava l’infondatezza della eccezione di tardività della notifica dell’atto di contestazione, in quanto il dies a quo doveva ricomprendere il tempo ragionevolmente necessario all’amministrazione per valutare i dati acquisiti.Contestava inoltre che il procedimento sanzionatorio posto in essere fosse viziato,sostenendo trattarsi non dì due autonomi procedimenti, l’uno dei quali si concludeva con l’emissione della diffida e il secondo con l’emissione della pena pecuniaria, ma di un unico procedimento, in cui automaticamente, se dopo l’emanazione della diffida si verificava nuovamente il comportamento contestato, veniva emessa la sanzione pecuniaria. Pertanto, sosteneva che solo il primo atto di accertamento doveva essere portato a conoscenza dell’interessato a mezzo della notifica. Quanto alla misura della sanzione, riteneva da un lato che i rilievi di incostituzionalità fossero infondati, in quanto esisteva la possibilità di determinare la sanzione da irrogare in concreto spaziando tra i minimi e i massimi, ed in tal modo commisurandola alla gravità del caso concreto e alla situazione della singola emittente. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe indicate, la causa veniva discussa e decisa con lettura immediata del dispositivo all’udienza del 3.7.2000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione appare fondata e va pertanto accolta.

Preliminarmente va detto che l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito appare infondata, in quanto per giurisprudenza costante si intende che il luogo in cui è stata commessa l’infrazione coincida con il luogo in cui essa è stata accertata.
Ciò premesso,il procedimento sanzionatorio previsto avverso le disposizioni delle norme che regolamentano il servizio radiotelevisivo pubblico e privato è disciplinato,per quanto concerne le violazioni addebitate alla Erreuno s.a.s, commesse nel 1995 e nel 1996, dell’art. 31 della legge 223 del 1990. Non pare da condividere la tesi, sviluppata dall’opponente, che l’articolo in questione preveda due diversi procedimenti che possono essere attivati,uno dei quali si conclude con il provvedimento(sanzionatorio) della diffida,e l’altro si conclude con il provvedimento sanzionatorio della pena pecuniaria.Sembra piuttosto che si tratti di un procedimento unitario, che si articola in due fasi ,la prima delle quali si conclude con la diffida, la seconda, meramente eventuale, che ha luogo cioè solo in caso di un nuovo accertamento di violazione del comportamento già inibito con la diffida, si conclude con l’irrogazione della pena pecuniaria.

Tuttavia, la ricostruzione del procedimento come procedimento unico in due fasi non impedisce di aderire alle considerazioni dell’opponente in merito all’illegittimità del provvedimento adottato nei confronti della Erreuno s.a.s. per mancato rispetto delle regole procedimentali. Infatti, non si aderisce alla tesi dell’esistenza di due autonomi procedimenti sanzionatori per il semplice fatto che non appare corretto qualificare una semplice diffida come provvedimento autonomamente sanzionatorio, in quanto essa contiene semplicemente un ordine a non porre in essere o a non continuare, un determinato comportamento, e non ha portata direttamente afflittiva. La stessa emanazione della diffida è circondata dalla previsione dell’art. 31 da una serie di garanzie procedimentali  grazie alle quali in primo luogo il Garante è tenuto a contestare gli addebiti che sono stati portati a sua conoscenza agli interessati, i quali hanno poi quindici giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni. Se il termine decorre senza che gli interessati forniscano alcuna giustificazione, o se le giustificazioni fornite non sono ritenute valide, il Garante diffida gli interessati a cessare tale comportamento illegittimo entro un termine di quindici giorni. Terminata questa prima fase il comma tre dell’art. 31 prevede che, in caso di persistenza del comportamento,il Garante deliberi l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria,all’epoca dei fatti da lire 10 a 100 milioni, oggi ridotta ad un decimo dalla legge 1997 n.249.Nei casi più gravi alla sanzione pecuniaria può abbinarsi la sanzione accessoria della sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un breve periodo.II comma 3 nulla dice circa il procedimento mediante il quale si arriva all’irrogazione della sanzione pecuniaria e della eventuale sanzione accessoria, ma il successivo comma 4 rinvia (per le sanzioni conseguenti alle norme richiamate nel comma 1, ovvero inosservanza delle norme di cui agli arti. 8, escluso il comma 10,9,20,21 e 26) alle norme contenute nel capo I sezioni I e II,della legge 24 novembre 1981, n.689,ovvero tutte le norme relative ai principi generali che regolano le sanzioni amministrative e al procedimento di applicazione delle stesse).Pertanto, qualora sia necessario attivare sulla base di una seconda segnalazione di violazione, come è avvenuto nel caso di specie,la seconda fase procedimentale, ovvero quella direttamente sanzionatoria, la stessa è circondata da tutte le garanzie previste dalla legge 689\81 : in primo luogo il secondo accertamento di violazione deve essere portato a conoscenza dell’interessato mediante la notifica, dalla quale inizierà a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 per presentare le proprie osservazioni o anche per poter chiedere di essere ascoltato direttamente. Soltanto allo scadere di questo termine e dopo aver compiuto questi adempimenti (e qualora non decida di archiviare), il Garante potrà legittimamente adottare la sanzione pecuniaria.Essa costituisce la sanzione conseguente non alla prima violazione (nel caso specifico, si tratta dello sforamento del tetto massimo per i messaggi pubblicitari),ma all’ordine, contenuto nella diffida ( la cui adozione presuppone l’accertamento in ordine al compimento della prima violazione) di non ripetete. tale violazione.Il comportamento sanzionato non è quindi il primo,ma il secondo, e pertanto non può ritenersi sufficiente la notifica del verbale di accertamento relativo alla prima violazione.Nel caso di specie, infatti, la sanzione è stata emessa per una violazione del tetto pubblicitario effettuata dalla Erreuno s.a.s. a distanza di diversi mesi dalla prima, accertata in base alla segnalazione dell’Ufficio Circoscrizionale dell’Emilia Romagna della quale l’opponente non è stata portata a conoscenza fino alla notifica del provvedimento afflittivo e in ordine alla quale la opponente non è stata in alcun modo messa in condizione di provare che la violazione non sussisteva.

La sanzione amministrativa impugnata va pertanto annullata.

Attesa la mancanza di precedenti specifici in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti

PQM

Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento amministrativo impugnato . Spese compensate.

IL GIUDICE

DOTT. LINA RUBINO