17 luglio 2001 Sentenza n.9708 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile

17 LUGLIO 2001

SENTENZA N. 9708 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE

 

………OMISSIS………

 

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

  • ricorrente –

contro

RADIO TRENTINO ALTO ADIGE Srl, già PUNTO BLU Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 88, presso l’avvocato AMICONI VITALIANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

 

  • controricorrente –

 

avverso la sentenza n. 5831/98 del Pretore di Roma, depositata il 18/09/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/04/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;

udito per il resistente, l’Avvocato Amiconi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza impugnata il Pretore di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da Radio Punto Blu s.r.l, ha annullato l’ordinanza con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di £. 20.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver trasmesso pubblicità differenziata in ambito locale, nelle province di Trento e Bolzano, in violazione dell’art. 15 comma 15 legge 6 agosto 1990, n. 223, che impone ai concessionari di emittenza radiotelevisiva pubblici e privati di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione.

Disattesa un’eccezione di incompetenza per territorio, il pretore ha ritenuto che la disposizione invocata dall’Autorità opposta non si applichi ai programmi pubblicitari, specificamente disciplinati dall’art. 8 della legge n. 223 del 1990, che vieta solo ai concessionari nazionali, e non a quelli locali, la differenziazione territoriale dei messaggi pubblicitari.

Ricorre per cassazione l’Autorità opposta, che propone due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la società opponente.

 

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 22 legge n. 689 del 1981, che attribuisce al giudice del luogo in cui è stato commesso l’illecito la competenza a decidere sull’opposizione all’ordinanza irrogativa della conseguente sanzione.

    Aggiunge che, comunque, l’accertamento dell’illecito fu compiuto dall’ufficio circoscrizionale di Bolzano del Ministero delle comunicazioni. Sicchè la competenza a decidere apparteneva al Pretore di Bolzano o a quello di Trento.

    Il motivo è infondato.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l’infrazione – in base al quale si radicano sia la competenza dell’autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) – deve intendersi quello in cui l’infrazione è stata accertata, purchè sussista la competenza territoriale degli organi accertatori (Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876, m. 534105). Vero è che, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale dell’Autorità che emette l’ordinanza – ingiunzione, il criterio del luogo dell’accertamento della violazione, dedotto dal predetto orientamento giurisprudenziale dal sistema, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (art. 17 l. n. 689-1981), ma lo presuppone (Cass. Sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243, m. 539174). Tuttavia, nel caso in esame la contemporaneità delle violazioni commesse in luoghi diversi rende impossibile il riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell’illecito amministrativo, che deve per necessità essere integrato dal criterio del luogo dell’accertamento. Ed è evidente che,essendo competente all’accertamento l’Autorità opposta, che all’epoca aveva sede in Roma, giudice dell’opposizione era appunto il Pretore di Roma.

  2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 8 commi 2 e 10, dell’art. 15 comma 15 e dell’art. 14 comma 2 legge n. 223 del 1990, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene che il pretore ha erroneamente interpretato la legge n. 223 del 1990, in quanto non ha considerato che la disposizione dell’art. 8 comma 10, laddove impone ai concessionari di trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti, è solo un’applicazione dell’art. 15 comma 15, che impone di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Sicchè l’art. 8 comma 10, come l’art. 15 comma 15,deve ritenersi riferibile non solo ai concessionari nazionali ma anche a quelli locali; altrimenti rimarrebbe priva di senso la principale proposizione della norma,che riserva la pubblicità locale ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale. Infatti “l’ambito locale della diffusione del messaggio promozionale deve coincidere con l’intero bacino servito dall’emittente, poiché solo questo “definisce” i confini della “località” altrimenti del tutto indeterminati”.

Del resto nel contesto dell’art. 8 comma 10 l’esplicita imposizione alle emittenti nazionali del divieto di pubblicità territorialmente differenziata è conseguenziale all’affermazione del principio generale di riserva della pubblicità locale all’emittenza locale. E non si vede perché questo stesso principio non debba applicarsi anche alle emittenti locali, in modo da evitare che quelle operanti in un ambito più ristretto subiscano l’impari concorrenza delle emittenti pur locali ma operanti in un ambito territoriale più esteso.

Deve perciò ritenersi che, come per tutti gli altri programmi, anche per quelli pubblicitari deve esservi omogeneità di emissione in tutto l’ambito territoriale in cui opera il concessionario. E questa interpretazione è confermata dall’ultima proposizione dell’art. 8 comma 10, che per le emittenti locali operanti in interconnessione nazionale consente la deroga al divieto di differenziazione territoriale dei messaggi pubblicitari, ma solo a condizione della temporanea interruzione dell’interconnessione e solo nell’ambito di ciascuna concessione locale. Sicchè ciascuna emittente interconnessa, ove si avvalga della facoltà di interrompere a fini pubblicitari l’interconnessione, dovrà pur sempre trasmettere messaggi promozionali omogenei in tutto il proprio ambito locale di utenza.

Il motivo è infondato, perché, come già chiarito in altra decisione di questa Corte, “l’art. 15, comma quindicesimo della legge n. 6 agosto 1990, n. 223, nel disporre l’obbligo per i concessionari di trasmettere il medesimo programma per tutto il territorio per il quale è assegnata la concessione, non si riferisce anche alla pubblicità” (Cass. , sez. I, 9 dicembre 1998, n. 12388, m. 521476.

La tesi sostenuta dalla ricorrente, in realtà, ha una plausibilità logica in una prospettiva di favore per una redistribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla pubblicità. Ma questo favore per la redistribuzione non è un valore assoluto, perché, se è vero che sarebbe dannoso un eccesso di concentrazione delle risorse pubblicitarie, è vero anche che altrettanto dannoso risulterebbe un eccesso di frammentazione. Ed è evidente, perciò, che il legislatore ha recepito la logica redistributiva solo nei limiti di una differenziazione tra remittenza locale ed remittenza nazionale. Non l’ha recepita invece come criterio di determinazione dell’ambito di necessaria diffusione di qualsiasi emissione pubblicitaria; come dimostra appunto l’art. 8 comma 10, che non si è limitato a richiamare per i programmi pubblicitari la regola della necessaria omogeneità di emissioni nell’ambito di ciascuna concessione,dettata dall’art. 15 comma 15 per tutti gli altri programmi.

Il principio posto dalla prima parte dell’art. 8 comma 10, quindi, deve essere inteso nel senso, reso esplicito dalla sua seconda parte, di un divieto alle emittenti operanti in ambito nazionale di differenziare territorialmente i programmi pubblicitari, essendo tale differenziazione riservata alle emittenti non operanti in ambito nazionale, vale a dire alle emittenti che abbiano un bacino di utenza inferiore al sessanta per cento del territorio nazionale. Né questa interpretazione contrasta con l’ultima parte dell’art.8 comma 10, perché è vero che qui si consente un’ interruzione a fini pubblicitari dell’interconnessione nazionale tra emittenti locali, ma non è affatto vero che, come sostiene la ricorrente, ciascuna emittente interconnessa, ove si avvalga della facoltà di interruzione dell’interconnessione, dovrà pur sempre trasmettere messaggi promozionali omogenei in tutto il proprio ambito locale di utenza. L’ultima parte dell’art. 8 comma 10, invero, va intesa nel senso che l’interruzione dell’interconnessione consente a ciascuna delle emittenti interconnesse la trasmissione di pubblicità locale diversificata nell’ambito della sua zona di concessione. Non può essere intesa nel senso auspicato dalla ricorrente, proprio perché sarebbe in contraddizione con la facoltà, riservata alle emittenti locali, di diversificare territorialmente le proprie emissioni pubblicitarie, in modo da poter reggere la concorrenza di quelle operanti a livello nazionale.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, l’11 marzo 2001, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile.

 

Il Consigliere estensore Il Presidente

Aniello Nappi Vincenzo Baldassarre

 

Depositata in Cancelleria

Oggi, 17 luglio 2001