18 DICEMBRE 1987
SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE
Svolgimento del processo.- Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28 aprile 1987, ha revocato il decreto del 18 febbraio 1987 del Pretore di Rapallo di sequestro dell’impianto in località Montallegro della s.p.a. T.V. Internationale di ripetizione dei programmi televisivi di Telemontecarlo sul canale 34 UHF in procedimento a carico di William Barsanti, legale rappresentante della società, imputato del reato di cui agli art. 195 cod. postale e 38, 40 l. 14 aprile 1975 n. 103 per installazione ed esercizio di ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri senza preventiva autorizzazione.
Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione il procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello di Genova e il procuratore della repubblica della stessa città.
Il primo chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, sostenendo che erroneamente è stata ritenuta non in atto l’ipotesi di reato di cui agli art. 38, 40 l. 14 aprile 1975 n. 103 e 195 cod. postale, ma sanata ai sensi dell’art. 3, 1° comma, d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in l. 4 febbraio 1985 n. 10 che invece si applica alle emittenti private e non ai ripetitori esteri e, peraltro, prevede una sanatoria a termine, che nella specie era scaduta, sicché era necessaria l’autorizzazione per ripetere programmi esteri, ancorché in ambito locale. Il procuratore generale, con ulteriore censura, si duole della illogica motivazione con la quale il tribunale ha negato la sussistenza di esigenze di prevenzione, quando è evidente che il sequestro impedisce la prosecuzione dell’attività costituente reato. A sua volta il procuratore della repubblica di Genova chiede la cassazione della ordinanza del tribunale, censurandone la motivazione laddove ha escluso che il sequestro fosse funzionale alla confisca e potesse soddisfare le esigenze di prevenzione.
Il procuratore generale presso questa Suprema corte chiede che i ricorsi siano accolti condividendo le censure mosse avverso il provvedimento di revoca del sequestro che nega che questo fosse funzionale alla confisca e avesse scopi preventivi.
Il Barsanti, legale rappresentante della soc. T.V. Internationale, con memoria difensiva, sostiene la inammissibilità di queste ultime censure, essendo insindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento espresso dal giudice di merito, e comunque la liceità degli impianti, censiti e assentiti ai sensi della l. 10/85; quindi, con memoria aggiunta, deduce la inammissibilità del ricorso del procuratore della repubblica presso il Tribunale di Genova.
Motivi della decisione. – Osserva la corte che il ricorso del procuratore della repubblica di Genova deve essere dichiarato inammissibile. Invero le sezioni unite di questa corte (31 gennaio 1987, n. 1, c.c., De Franco) hanno affermato, in tema di riesame delle misure di coercizione processuale, che anche se il controllo è affidato al tribunale della libertà, ossia al tribunale del capoluogo, “la titolarità a proporre ricorso a norma dell’art. 263 quater c.p.p. inerisce al procuratore della repubblica che ha emesso il provvedimento revocato o all’ufficio corrispondente presso il g.i. che ha adottato l’anzidetto provvedimento. Nella specie, essendo il decreto di sequestro del Pretore di Rapallo, competente a proporre ricorso era il procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede quel pretore, che è quello di Chiavari e non di Genova.
Il ricorso del procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello di Genova, pur fondato nel motivo e nei limiti di cui deduce la illogicità della esclusa funzione preventiva del sequestro, nella specie in cui è evidente che il sequestro del ripetitore è volto a impedire la prosecuzione del fatto assunto nello schema del reato addebitato – le sezioni unite di questa corte (24 novembre 1984, Messina, Foro it., 1985, II, 65) hanno affermato che è compito istituzionale del magistrato penale impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze – deve essere rigettato per la preminente ragione che al ripetitore di Telemontecarlo in ambito locale non è applicabile l’ipotesi di reato di cui agli art. 38 l. 14 aprile 1975 n. 103 e 195 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156.
Prima di porre a raffronto tale fattispecie astratta con quella concreta, che è chiara e incontroversa, conviene innanzi tutto precisare i limiti e l’ambito del procedimento di riesame delle misure di coercizione processuale, quali si sono delineati nella giurisprudenza di questa Suprema corte.
Tale procedimento è caratterizzato da peculiari note di autonomia, rispetto al procedimento principale, ed è volto al controllo della correttezza della disposta cautela. A tal fine, e senza vincolo per il giudice del procedimento principale, il giudice del riesame, che certo non può verificare la fondatezza nel merito del reato imputato, deve accertare, nei limiti in cui è apprezzabile, la rispondenza della fattispecie concreta a quella legale ipotizzata dando ad essa la qualificazione giuridica appropriata purché non sia mutato il fatto contestato (cfr., tra le altre, Cass., sez. I, 27 ottobre 1986, Ferrario; sez. I 21 ottobre 1983, Filippi, id., 1984, II, 113; sez. VI 6 agosto 1986, Leonzi; sez. V 10 maggio 1984, Losuriello, id., 1984, II, 440; sez. I 11 luglio 1985, Pangallo, id., Rep. 1986, voce Libertà personale dell’imputato, n. 220; sez. I 15 gennaio 1985, Falcioni, ibid., voce Sequestro penale, n. 36; sez. V 11 ottobre 1985, Fresi, ibid., voce Libertà personale dell’imputato, n. 218; sez. III 23 febbraio 1987, Gargiulo).
Nella specie è indiscusso, risultando ciò dal decreto di sequestro del pretore, dall’ordinanza del tribunale e dal ricorso avverso di essa proposto e dalle memorie difensive, che la soc. T.V. Internationale gestisce un ripetitore che opera in ambito locale sul canale 34 UHF e ripete i programmi di Telemontecarlo; pertanto, essendo chiaramente delineato il fatto, ai fini della verifica di legittimità del disposto sequestro degli impianti, è ben apprezzabile se tale fatto rientri nell’ipotesi di reato addebitata, che è quella di esercizio non autorizzato di ripetitore via etere nel territorio nazionale di programmi sonori e televisivi irradiati da organismi esteri.
A tal fine è opportuno tener presente la vigente disciplina delle emittenti televisive, che per quanto concerne le emittenti private si risolve in una perdurante mancanza di una disciplina appropriata.
In proposito è noto che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 225 e 226 del 10 luglio 1974 (id., 1974, I, 1945), ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusiva statale dei ripetitori di stazioni estere e dell’esercizio di stazioni locali di televisione via cavo, stabilita da d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
Al voto legislativo così determinatosi ha sopperito la l. 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), e di tale legge la corte, con sentenza n. 202 del 28 luglio 1976 (id., 1976, I, 2066), ha dichiarato l’illegittimità di quelle norme che non consentivano l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale. Il regime misto delle trasmissioni televisive così introdotto, con riserva allo Stato di quelle di ambito nazionale, ha avuto conferma dalla corte con sentenza n. 148 del 21 luglio 1981 (id., 1981, I, 2094), che poi, con sentenza n. 237 del 30 luglio 1984 (id., 1984, I, 2049), ha rilevato, tra l’altro, che le trasmissioni via etere, su scala locale sono assolutamente libere, nel senso che si svolgono in regime di totale carenza legislativa.
Successivamente, con la sentenza n. 231 del 17 ottobre 1985 (id., 1985, I, 2829) la corte ha dichiarato l’illegittimità di quelle disposizioni della l. 103/75 – emanata a seguito delle sentenze n. 225 e 226 della corte – che imponevano ai ripetitori di programmi emessi da stazioni televisive estere di “oscurare” i messaggi pubblicitari, e infine, con la sentenza n. 35 del 5 febbraio 1986 (id., 1986, I, 605), ha dichiarato legittima altra disposizione della stessa legge relativa a modalità per ottenere l’autorizzazione provvisoria per i titolari di impianti ripetitori (sia di programmi esteri, che di programmi nazionali) già installati al momento di entrata in vigore della legge.
Nel frattempo è intervenuto il d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in l. 4 febbraio 1985 n. 10 (disposizioni urgenti in materia dì trasmissioni radiotelevisive) che, tra l’altro, ha consentito la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del l° ottobre 1984, che il ricorrente procuratore generale ha ritenuto inapplicabile nella specie.
Precisate quindi le vicende delle trasmissioni televisive private e il loro spazio di libertà nell’etere, risulta chiaro il quadro di riferimento nel quale deve essere esaminato l’art. 38 l. 103/75, che subordina ad autorizzazione i ripetitori esteri, nel contesto di una legge (emanata a seguito delle sentenze nn. 225 e 226 del 1974 della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità dell’esclusiva statale dei ripetitori di stazioni estere e dell’esercizio di stazioni locali di televisione via cavo, stabilita dal d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156) che disciplina, tra l’altro, i ripetitori esteri e le emittenti private via cavo in ambito locale e sul cui impianto normativo ha profondamente inciso la sentenza n. 202 del 1976 della stessa corte che ne ha dichiarato illegittimi gli art. 1, 2 e 45 nella parte in cui non consentivano l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale.
Orbene, l’art. 38 l. 103/75 subordina ad autorizzazione del ministero delle poste e telecomunicazioni (e il 2° comma dell’art. 195 d.p.r. 156/73, nel testo sostituito dall’art. 45 l. 103/75, prevede la sanzione in caso di mancanza) “l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi …”. L’art. 40, ultimo comma, stessa legge poi presidia i connotati di contemporaneità ed integralità della ripetizione via etere dei programmi esteri, richiamando le sanzioni previste per i ripetitori non autorizzati, stabilendo che i programmi non devono essere diversi da quelli autorizzati e che gli impianti non possono essere usati per scopi diversi. E il significato di quest’ultimo divieto è chiaro perché, in un regime di monopolio statale dell’etere, si voleva evitare che un ripetitore estero via etere si potesse trasformare in una emittente via etere.
Brevemente: nel generale divieto di trasmissioni televisive via etere l’unico caso eccettuato è quello dei ripetitori esteri nel territorio nazionale, e come ogni eccezione è rigorosamente delimitata.
Oggi però il quadro di riferimento è completamente ribaltato (e ciò non è tenuto presente in precedente decisione di questa corte, sez. III, l° dicembre 1986, Barsanti, id., 1987, II, 137, che è pervenuta a diversa soluzione) perché la regola è la libertà degli impianti privati di diffusione via etere in ambito locale (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale), sicché l’art. 38 l. 103/75 ha perso il suo connotato derogatorio ad un generale divieto.
Le conseguenze sono ovvie. Da un canto non può essere compresso lo spazio di libertà degli impianti privati di diffusione in ambito locale se non con atto legislativo, dall’altro ad essi, ancorché ripetano programmi esteri, non può essere applicato l’art. 38 cit., con la conseguente sanzione penale, se non violando il principio di legalità posto dagli art. 1 c.p. e 25, 2° comma, Cost. perché la fattispecie autorizzatoria prevede non solo la integrale e contemporanea ripetizione dei programmi esteri, ma anche la loro diffusione sul territorio nazionale e non può quindi applicarsi a quegli impianti di diffusione che operino in ambito locale, sia a quelli c.d. misti, che cioè inseriscano nel proprio palinsesto programmi irradiati da organismi esteri, sia a quelli che ripetano solo questi ultimi, qual è appunto il caso in esame.
Certo l’art. 38 ha cambiato ruolo, da fattispecie derogatoria in un regime di generale divieto a fattispecie di confine per uno spazio di libertà in ambito locale, e certamente nel mutato quadro della materia deve essere rimodellato in modo più appropriato, ma a ciò non deve provvedere l’interprete ma il legislatore.
Anche perché – come è stato acutamente rilevato in dottrina – quando il giudice si fa legislatore, il governo si fa giudice emanando, in veste di legislatore, un interdictum uti possidetis, come nella specie in cui il d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in l. 4 febbraio 1985 n. 10, ha voluto tutelare l’emittenza privata, in attesa della futura riforma, ritenendo che iniziative penali intraprese contro emittenti radiotelevisive fossero illegittime.
Questo provvedimento, dettante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, ribadisce che è riservata allo Stato la diffusione sonora e televisiva sull’intero territorio nazionale e, nell’art. 3, l° comma, dispone che “sino alla approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi”.
Tale decreto deve essere qui esaminato poiché il procuratore generale ricorrente – pur non essendo discusso che la soc. T.V. Internationale abbia assolto agli adempimenti ivi previsti – lo ha ritenuto inapplicabile al caso in esame, perché gli impianti sono ripetitori esteri e non emittenti locali e perché la sanatoria è a termine, e questo è scaduto (il termine di sei mesi fissato dall’art. 3, 1° comma, è stato prorogato al 31 dicembre 1985 dal d.l. 1° giugno 1985 n. 223, convertito in l. 2 agosto 1985 n. 397).
Conviene innanzitutto fare due considerazioni di fondo. La prima è che il legislatore deve essere stato mosso dalla convinzione che le iniziative penali intraprese contro l’emittenza esistente fossero illegittime, altrimenti avrebbe potuto interpretare la norma incriminatrice, ma non certo consentire la prosecuzione di una attività che avesse ritenuto illegittima. E ben a ragione perché questa corte ha già rilevato che non commette il reato di cui all’art. 195 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 chi installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale (sez. III 13 giugno 1984, Giangrisostomi, id., Rep. 1985, voce Radiotelevisione, n. 56), e qui si è esaminato perché tale reato non lo commette anche chi in ambito locale ripeta programmi esteri. La seconda considerazione è che l’ulteriore scopo del legislatore – questo dichiarato – è stato quello di censire e razionalizzare l’esistente per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze.
Orbene, il legislatore, che voleva troncare ogni possibile controversia su una situazione che ha ritenuto lecita, che voleva razionalizzare l’esistente, non poteva ignorare che l’esistente, a seguito dello spazio di libertà introdotto dalla sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, nell’ambito locale era costituito da emittenti in senso proprio, da emittenti c.d. miste, che cioè nel proprio palinsesto inseriscono la ripetizione di programmi esteri, e da ripetitori esteri.
E se così è, non pare ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto esprimere il suo giudizio assolutorio nei confronti delle sole emittenti in senso proprio, discriminando le altre.
Ecco perché, nell’art. 3, 1° comma, della legge, l’emittenza privata, alla quale viene consentita la prosecuzione dell’attività in essere alla data del 1° ottobre 1984, deve essere letta in senso estensivo, comprensiva di ogni forma di diffusione radiotelevisiva privata, anche mediante ripetitori esteri.
Né tale significato dell’espressione, riferito ad una disposizione base concernente la situazione televisiva privata esistente, e che del resto corrisponde ad una espressione di uso comune per sintetizzare il fenomeno, può essere contraddetto dal fatto che i successivi commi dello stesso art. 3, relativi alla interconnessione c.d. strutturale e funzionale degli impianti, usino la stessa parola “emittente” perché qui il significato proprio di essa si staglia nella situazione tecnica in cui è inserita ed è noto che una stessa parola, una stessa espressione, possono assumere un diverso significato a seconda del contesto in cui sono poste.
Del resto che il legislatore abbia voluto esprimere il suo assenso a tutti gli impianti in funzione, compresi i ripetitori esteri, purché censiti, ha la conferma dalla loro espressa menzione nella scheda B allegata al d.m. 13 dicembre 1984 dettante norme tecniche attuative per la comunicazione prevista nella legge. Perché è ovvio che il censimento dell’esistente per l’assegnazione delle frequenze non può prescindere dalla considerazione di quelle occupate dai ripetitori esteri.
Non par dubbio poi che l’assenso alla prosecuzione dell’attività, prestato per le emittenti con impianti già in funzione, non sia a termine “Sino all’approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti…” sicché, scaduto questo, le emittenti si debbano ritenere non più assentite, ma che il termine stesso sia riferito al legislatore che in tal modo ha voluto autovincolarsi all’approvazione, in tempi brevi, della legge generale sul sistema radiotelevisivo.
Che questo sia il significato del termine apposto risulta in modo non equivoco dai successivi commi dello stesso art. 3. Non tanto dal 2° comma (“Ai fini di quanto previsto dal precedente 1° comma sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto”), che ammette la c.d. interconnessione strutturale degli impianti mediante ponti radio con carattere di provvisorietà, quanto dal 3° comma (“E’ consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti”), che consente la c.d. interconnessione funzionale fra emittenti, senza alcun possibile riferimento ad un termine, e quindi come disposizione di carattere stabile, e ancor più al 4° comma che, nell’imporre alle emittenti di riservare almeno il venticinque per cento del tempo destinato alla trasmissione di film a opere italiane o di paesi della Cee, eleva tale aliquota al quaranta, a partire dal 1° luglio 1986, a partire cioè da un momento che supera ampiamente, anche tenendo conto della proroga al 31 dicembre 1985, il termine più volte ricordato.
Esso quindi non può essere riferito all’attività di emittenza di cui viene consentita la prosecuzione, ma al legislatore per il riordino del sistema radiotelevisivo.
E infine che il termine non possa essere volto all’attività delle emittenti che viene “consentila”, si da farla divenire “non più consentita” alla sua scadenza, appare di estrema evidenza non solo dalla irragionevolezza di far dipendere tale situazione non da fatto delle emittenti ma dall’inadempienza del legislatore, ma anche dallo scopo immediato del provvedimento tampone, che è quello di troncare ogni iniziativa penale nei confronti dell’emittenza in atto ad una determinata data.
In conclusione, gli impianti sequestrati non rientrano nello schema sanzionatorio di cui agli art. 38 l. n. 103/75 e 195 cod. postale ed essi devono ritenersi consentiti ai sensi dell’art. 3 d.l. cit. sussistendo le condizioni ivi previste.
Ne consegue che il ricorso del procuratore generale presso la corte di Genova deve essere rigettato, mentre quello del procuratore della repubblica di Genova, per quanto in precedenza esposto, deve essere dichiarato inammissibile.