18 ottobre 1999 Sentenza n. 658/99 del TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma


18 OTTOBRE 1999

SENTENZA N. 658/99 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

Composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente, Dott. Ugo Di Benedetto Primo Referendario Rel. Est., Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 311/94 proposto dalla Cooperativa Culturale Multimedia scrl rappresentata e difesa dall’Avv. Flavio Antelmi e domiciliata presso la Segreteria di questa Sezione;

contro

il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Direzione Centrale dei Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Bologna, Via G. Reni, 4

per l’annullamento

del provvedimento in data 30.03.1994 con il quale il Ministero delle PP.TT. ha respinto la domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale della ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 5 ottobre 1999 il relatore Dott. Ugo Di Benedetto e udito altresì l’Avv. Flavio Antelmi per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. La Società ricorrente, titolare dell’impresa di radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, riferisce di aver presentato regolare domanda, entro il 23.10.1990, di concessione per la radiodiffusione sonora, a seguito dell’entrata in vigore della legge 6.8.1990, n. 223, e di essere stata autorizzata, pertanto, alla prosecuzione della propria attività.

A seguito della legge n. 422/93 inoltrava al Ministero competente la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 482/1992 per il rilascio della concessione in parola.

2. Il Ministero negava la concessione richiesta in quanto “la documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, della legge 482/92 è stata inoltrata in data 24.1.1994” e, quindi, tardivamente rispetto al termine del 30.11.1993.

Avverso detto provvedimento presentava ricorso al TAR l’interessata deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 192/1994 e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5.10.1999.

3. Il ricorso è fondato.

L’unica ragione del diniego, addotta dal provvedimento impugnato, è la tardività dell’inoltro della documentazione richiesta dall’articolo 1, comma 3, della legge 482/1993.

Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale (TAR Veneto n. 110/89 e TAR Lombardia – Milano n. 784/1996) secondo il quale il termine del 30.11.1993 per l’inoltro della documentazione, non ha carattere perentorio. Ciò in quanto manca una specifica indicazione normativa in questo senso sia perché il legislatore non fa conseguire alla eventuale violazione di detto termine, la perdita di efficacia della concessione a trasmettere che, invece, è stabilita fino al 28.2.1994 e, quindi, la domanda presentata posteriormente al 30.11.1993 ma anteriormente al 28.2.1994, non può ritenersi tardiva.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.