19 FEBBRAIO 2002
SENTENZA N. 141/2002 DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
……OMISSIS……..
Sul ricorso n. 501/ 98 proposto da “RETE MALVISI” di Malvisi Giancarlo e C. S.n.c. rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Borgoni e Marco Sgroi,ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Eugenia Monegatti in Parma , Piazza Garibaldi 17;
contro
Minstero delle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Bologna ed elettivamente domiciliato negli uffici della stessa, in Bologna alla via G.Reni 4
e contro
Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna,n.c.
e nei confronti
della Soc.Coop.va Radio Bruno a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Monica Prandi e Mario Ramis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Parma B.go Tommasini, 20;
e con l’atto di intervento ad adiuvandum
dell’Associazione Radio Maria, rappresentata e difesa dagli avv. Valeria Colombo, Giorgio Giacomini e Margherita Ferrari, ed selettivamente domiciliata nello studio di quest’ultima in Parma B.go S. Chiara, 8;
per l’annullamento
dell’ordinanza n.854/98 del 21/10/98 prot.n.III B/010859/RC-2P-534/598/GT con la quale il ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale, diffida la “rete Malvisi” a proseguire in comportamento ritenuto difforme dalla concessione in esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale e ordina il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di cosituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, della Soc.Coop.Radio Bruno e dell’atto di intervento della Radio Maria;
Viste le memorie prodotte dalla radio Maria e dalla ricorrente a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19 febbraio 2002 gli avv. Sgroi Ramis e Colombo per le parti e l’avv. Gentile per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato alMinisero delle Comunicazioni e all’Ispettorato territoriale dell’Emilia Romagna di tale Ministero nonché alla s.c.r.l. Radio Bruno, S.n.c. Rete Malvisi ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza dell’Ispettorato n.854/98 del 21/10/98 con cui viene diffidata a proseguire in attività ritenuta difforme dalla concessione di esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale e le viene ordinato il ripristino del corretto funzionamento previsto dagli atti di concessione, nonché di ogni altro atto connesso.
La ricorrente ha premesso di essere titolare di emittete radiofonica, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalla legge n.6/8/1990, n. 223, ottenendo poi la concessione il 21/3/94; perdurando l’autorizzazione provvisoria ex art.32,3° comma, di tale legge, aveva promosso una causa civile al Tribunale di Monza contro l’emittente “Associazione Radio Maria” lamentando interferenze di quest’ultima nella trasmissione; il CTU nominato dal giudice aveva imposto modifiche agli impianti di trasmissione per renderli compatibili in modo ottimale con quelli delle altre emittenti, rendendosi di ciò partecipe l’Ispettorato, che aveva svolto ispezioni, e da ultimo aveva emesso l’atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt.32,2°comma l.n.223/90 e 6 D.L. n. 323/93
conv.con mod. in l.n. 412/93; travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; sviamento.
Nella fase transitoria, fino al rilascio dell concessione, sarebbero ammessi gli interventi derivanti da provvedimenti i organi giurisdizionali, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti elettromagnetici.
La c.d. “compatibilizzazione” sarebbe stata ordinata dal C.T.U. proprio in applicazione di tali norme, il 22/2/94, nella fase transitoria di cui sopra, per cui non si tratterrebbe di attività illegittima.
2) Ancora violazione degli artt. 32, 2° comma, l.n.223/90 e 6 D.L.n. 323/93 conv.con mod. in l.n. 412/93; eccesso di potere per travisamento ed errore nei presupposti, nonché per sviamento.
La c.d. “compatibilizzazione” sarebbe anche ammessa,a livello di principio generale, fino all’intervento dell’Amministrazione, e ciò anche a prescindere dalla sua riferibilità al periodo transitorio.
3) Ulteriore violazione degli artt.32, 2° comma l.n.223/90, 6 D.L. n. 323/93, 1,2,3,18 l.n. 241/90; travisamento, ingiustificato aggravamento dell’istruttoria, sviamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.
Sarebbe precipuo compito dell’Amministrazione prescrivere le modifiche agli impianti ai fini dell’ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro audio e per motivate ragioni quale la compatibilizzazione radioelettrica.
L’Amministrazione in un primo tempo aveva avviato la sua azione nell’ottica della suddetta finalità, poi discostandosene senza motivate ragioni, nonostante il riscontro dell’avvenuto miglioramento delle interferenze fra le tre stazioni emittenti interessate.
4) Ancora violazione delle norme sopra menzionate ed eccesso di potere, anche per l’affidamento ingenerato nei confronti della ricorrente che confidava nella regolarità delle modifiche effettuate.
5) Sarebbero ingiustificatamente stati assunti come vani gli esposti della Radio Bruno, nonostante l’accertamento dell’inesitenza attuale di reciproche interferenze.
Si è costituita in giudizio L’Avvocatura dello Stato e la cotrointeressata le quali hanno contestato la fondatezza del ricorso.
Con atto ritualmente notificato è intervenuta nel procedimento “ad adiuvandum” l’Associazione Radio Maria.
La ricorrente e l’interveniente hanno depositato memoria come risulta dalla documentazione acquisita, le modifiche agli impianti di trasmissione effettuate dalla ricorrente e contestate dall’atto impugnato risultano essere proprio quelle disposte dal CTU nel corso di un procedimento civile promosso dalla ricorrente nei confronti dell’emittente Radio Maria.
Tali modifiche, tendenti a realizzare la c.d.“compatibilizzazione” (e cioè la riduzione delle reciproche interferenze nelle trasmissioni) delle emittenti interessate, sono previste e consentite fino all’ottenimento della concessione, e cioè nella fase transitoria di cui alla legge n. 223/90, purchè effettuate su ordine dell’autorità giudiziaria,che quindi nella materia adempie ad una funzine di supplenza dell’attività amministrativa contemplata e disciplinata da tale legge.
Così e avvenuto nel caso di specie, ad anzi la sentenza del Tribunale di Monza che ha concluso il procedimento, ha accertato che a seguito delle modifiche effettuate la situazione è molto migliorata, con esclusione di interferenze fra le tre emittenti interessate, cioè con qualità dei segnali notevolmente migliorato dopo la sperimentazione ordinata dal C.T.U..
Risulta pertanto fondato e assorbente il primo motivo e l’atto impugnato dev’essere annullato, con compensazione di spese per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativa Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma il giorno 19 febbraio 2002.