19 maggio 1997 Sentenza n. 1653/97 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale

19 MAGGIO 1997

SENTENZA N° 1653/97 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE


Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

avverso l’ordinanza del 2/12/96 pronunciata dal Tribunale del riesame di Ferrara, nel procedimento contro XY, indagata del reato di cui all’art. 195, comma 2, D.P.R. n. 156/1973.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;

Sentite le conclusioni del P.M., in persona del S.Procuratore Generale dr. E. Scardaccione, con le quali chiede il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore, avv. F. Vaccaro, che chiede il rigetto del ricorso;

la Corte osserva:

FATTO E DIRITTO

Il G.I.P. presso la Pretura di Ferrara, con provvedimento 31/10/96, in accoglimento della richiesta del P.M., ordinava il sequestro preventivo di un trasmettitore (marca “R.V.R.”, mod. P J20) e di un’antenna (marca IRTE) in quanto pertinenti al reato indicato in epigrafe, in ordine al quale erano in corso indagini, affermando che la libera disponibilità dei detti beni avrebbe comportato la protazione delle trasmissioni radiofoniche “non concessionate”, e quindi il menzionato reato.

Avverso tale decreto veniva proposto riesame dall’indagata ed il Tribunale di Ferrara, con l’ordinanza sopra indicata, revocava il provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P., ritenendo insussistente, anche astrattamente, il fatto-reato in questione.

Ricorre per Cassazione il P.M. chiedendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento per violazione di legge e carenza di motivazione. Infatti, ad avviso del ricorrente, il Tribunale aveva omesso di valutare che WZ di cui l’indagata è legale rappresentante, pur trasmettendo su “frequenza” (……..MHZ) regolarmente concessionata, opera su una “tratta” non concessionata; inoltre l’apparecchiatura in sequestro (“ponte radio”) doveva considerarsi a tutti gli effetti impianto oggetto di concessione e non semplice componente di un impianto già concessionato.

Con memoria depositata il 25/3/97 ex art. 127 c.p.p., l’indagata chiede il rigetto del ricorso in quanto, anche ai sensi della legge n. 650/1996, il “ponte radio” non può essere considerato impianto di radiodiffusione, ma semplicemente un collegamento di telecomunicazione ricompreso, quindi, nel provvedimento concessorio giacché non modifica il bacino di irradiazione.

All’odierna udienza camerale, il P.M. e la difesa concludono come sopra riportato.

Il ricorso è infondato.

Quantunque, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, il controllo del giudice del riesame non possa investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un’accusa, esso deve pur sempre avere ad oggetto l’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all’indagato in una determinata ipotesi di reato (sent. 23 aprile 1993, n. 4, Gifuni).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che nell’ordinanza impugnata, con motivazione congrua logica e corretta, il Tribunale abbia dato conto della verificata insussistenza, anche in astratto, dell’antigiuridicità penale del fatto ascritto alla legale rappresentante di WZ.

Il reato ipotizzato a suo carico (art. 195, comma 2, D.P.R. n. 156/1973, così come modificato dall’art. 30, comma 7, L. n. 223/1990), infatti – riferendosi soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un impianto – non si può configurare in relazione all’installazione di un semplice “ponte radio”, che non può certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un semplice “collegamento di telecomunicazione” per migliorare il segnale di un determinato bacino di utenza. E l’accessorietà dei collegamenti di telecomunicazione rispetto all’impianto la si ricava anche dalla recente L. n. 650/1996, che – a proposito della vendita di intere emittenti o di singoli impianti – stabilisce che detti trasferimenti “… danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti…”.

Peraltro non risulta dagli atti di causa, né viene ipotizzato dal ricorrente, che il “ponte radio” in questione abbia in alcun modo modificato il bacino di irradiazione ovvero abbia causato interferenze o disturbi ad altri impianti pubblici o privati.

Appare, pertanto, corretta la gravata ordinanza, donde il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.