19 maggio 2003 Sentenza n. 2696 del Consiglio di Stato, Sezione VI

19 maggio 2003

Sentenza n.2696 del Consiglio di Stato, Sezione VI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE SESTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 99 del 1998,   proposto dalla Soc. COTAR Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Gianluca Rastelli, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in Roma, via Paisiello n. 55

contro

il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui é per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 547 del 6 novembre 1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Police in dichiarata sostituzione dell’Avv. Scoca e l’Avv. dello Stato Giacobbe, per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F  A  T  T  O

E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 547 del 6 novembre 1997, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del decreto ministeriale 19 luglio 1994, prot. CD/7149/R/906475, di reiezione della domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata ad ambito locale, dall’emittente “Radio Todi”, presentata, dalla suddetta interessata,  ai sensi del D.L. n. 323 del 1993.

La circostanza che la richiedente fosse divenuta titolare dell’azienda “Radio Todi” a seguito di cessione di ramo di azienda, in data  21 agosto 1992  (ovvero, successivamente al 30 novembre 1990, data di riferimento fissata dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ai fini dell’autorizzazione provvisoria all’emittenza) erroneamente sarebbe stata ritenuta, dal giudice di primo grado, legittima ragione ostativa alla concessione.

La sentenza appellata, invero, sarebbe viziata da omessa motivazione su un punto principale del ricorso introduttivo nonché da erronea (e vietata) applicazione retroattiva di norme sopravvenute (I motivo) in quanto, da un lato, il giudice di primo grado, avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto fondamentale dell’illegittima applicazione retroattiva delle norme dalle quali è scaturito il divieto di trasferimento di azienda (L. n. 482 del 1992), non presente nella legge del 1990, e dall’altro, avrebbe convalidato l’illegittima applicazione delle norme in questione da parte dell’amministrazione, senza alcuna specifica motivazione se non un formale ossequio all’orientamento del Consiglio di Stato sulla materia. In ogni caso, sarebbe viziato il procedimento logico che ha indotto a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso di primo grado avverso una serie di disposizioni di legge, ed in particolare con riguardo all’art. 32 della L. n. 223 del 1990 e dell’art. 3 ter della L. n. 482 del 1992, per violazione degli artt. 3, 21, 41 e 43 della Costituzione, in ordine alla quale, parte appellante ribadisce – sia pure subordinatamente al mancato accoglimento del I motivo di impugnazione ed alla consequenziale riforma della sentenza appellata nel senso dell’accoglimento del ricorso originario – i punti essenziali della richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale dedotti in primo grado  con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. (II motivo).

Costituitasi l’amministrazione per resistere all’impugnazione, la causa, chiamata alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2003, è stata trattenuta in decisione.

D  I  R  I  T  T   O

1. La controversia, avente ad oggetto il diniego di concessione per radio diffusione in ambito locale, ex L. n. 323 del 1993, in favore di società cooperativa a responsabilità limitata divenuta titolare dell’emittente “Radio Todi” a seguito di cessione del ramo aziendale da parte della originaria titolare, in data 21 agosto 1992, è portata alla cognizione del giudice di appello dopo che, sulla questione, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale anche della Sezione (per tutte, Sez. VI. n. 1736 del 23 dicembre 1996  e 315 del 21 febbraio 1997), in senso conforme al provvedimento impugnato ed alle ragioni che lo sorreggono, ed all’orientamento espresso dalla sentenza appellata.

Anche successivamente, peraltro, la Sezione ha avuto modo di approfondire la questione (per tutte, Sez. VI, dec. n. 566 del 28 aprile1998 e in epoca ancor più recente, n. 2054 dell’8 aprile 2000 e n. 4110 del 25 luglio 2001), in linea, peraltro (quanto ai profili di illegittimità costituzionale sollevati in questa sede) con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale (sent. n. 112 del   26 marzo 1993).

Muovendo da tale premessa, osserva la Sezione che l’appellante, nell’imputare al giudice di primo grado la mancata pronuncia su un punto della controversia (illegittimità del diniego per essersi fatta applicazione retroattiva delle disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1 ter, D.L. 19 ottobre 1992, n 407), avrebbe  dovuto, quanto meno, chiarire (in questa sede) sotto quale profilo il diniego impugnato debba farsi risalire alla disposizione da ultimo citata e non invece, direttamente ed immediatamente al complesso normativo rappresentato dal D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993 n. 422, del quale è stata fatta applicazione da parte dell’Amministrazione e su cui si è incentrato l’esame, invero minuzioso e pertinente, del giudice di primo grado.

Le norme delle quali si è fatta applicazione nel caso in esame, per la verità, devono essere ricercate propriamente nel D.L. n. 323 del 1993, sulla cui base è stata avanzata dalla attuale appellante la domanda di concessione, in immediata e diretta correlazione con l’art. 32 della legge del 1990, atteso che la formulazione letterale della disposizione contenuta nel l’art. 1 del D.L. n. 323 del 1993 è proprio nel senso che il Ministro rilascia «ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell’art. 32 della L. 6 agosto 1990 n. 223, le relative concessioni».

Della norma di cui al D.L. del 1992, ci si può avvalere, in questa sede (e probabilmente se ne è avvalsa l’amministrazione nell’assumere il provvedimento impugnato) al solo fine ermeneutico di accertare il significato e la portata  dell’espressione “soggetti autorizzati” adoperata dal legislatore del 1993.

La Sezione ha avuto modo di chiarire che la ratio sottesa al sistema normativo dell’assetto radiotelevisivo, quale delineatosi a seguito della L. 6 agosto 1990 n. 223, dimostra l’intento del legislatore di pervenire ad un definitivo assetto del sistema, non ancora realizzatosi, attraverso un periodo transitorio caratterizzato: da un congelamento della situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990; dalla possibilità di trasferimenti di impianti o aziende solo tra soggetti già presenti sul mercato a quella data e perciò «autorizzati»; dal conseguente favore, in considerazione della limitatezza delle frequenze disponibili nell’etere, verso le concentrazioni in soggetti di medie dimensioni di più emittenti di ridotte dimensioni.

La Corte costituzionale (sent. 112 del 26 marzo 1993) ha, a sua volta, apprezzato, a livello dei valori di cui all’art. 3 e 41 della Cost., la prescrizione soggettiva di cui all’art. 32 della L. n. 2231 del 1990 in esame, precisando che: “In realtà, l’autorizzazione ex lege alla prosecuzione nell’attività di teletrasmissione, contenuta nell’art. 32, rappresenta una misura provvisoria, diretta a congelare la situazione delle emittenti radiotelevisive risultante all’atto dell’entrata in vigore della legge fino al momento della decisione sul rilascio delle concessioni. Tale misura, mentre non viola l’art. 3 della Costituzione, dal momento che non si rivela irragionevole alla luce della consistente diffusione delle emittenti radiotelevisive occorsa in via di fatto prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 e provvisoriamente legittimata con la legge n. 10 del 1985, non si pone in contrasto neppure con l’art. 41 della Costituzione, per il fatto che il carattere assolutamente provvisorio e transitorio della norma contestata fa si che non sia introdotta una regola volta a connotare stabilmente l’accesso dei privati nel sistema radiotelevisivo e a porre, pertanto, un limite ingiustificato al normale svolgimento della libertà d’iniziativa economica privata”.

Nessun elemento è fornito dalla parte appellante perché possa essere rimesso in discussione il significato desunto da quello grammaticale delle espressioni adoperate (nella legge del 1990 e nel D.L. del 1993), che rispondono entrambe al medesimo obiettivo di salvaguardare – in una fase ancora transitoria, quale ben può essere definita anche quella disciplinata dal D.L. del 1993 – le posizioni degli operatori privati con riferimento non soltanto alle emittenti ed agli impianti esistenti alla data di riferimento della legge n. 223 del 1990, ma anche e soprattutto agli operatori, considerati nella loro identità soggettiva.

Deve dunque essere ribadito che (indipendentemente dal disposto del D.L. n. 407 del 1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 482 del 1992, il cui contenuto è irrilevante per i fini che interessano la controversia in esame) è legittimo il diniego di rilascio della concessione opposto al soggetto subentrato nella proprietà dell’impianto al precedente titolare autorizzato ai sensi della cit. legge n. 223 del 1990, sulla base dell’art. 1 primo comma D.L. 27 agosto 1993 n. 323 che prevede il rilascio da parte del Ministero delle poste delle concessioni per radiodiffusione in ambito locale ai soggetti che già erano stati autorizzati ai sensi dell’art. 32 L. 6 agosto 1990 n. 223 (considerati nella loro coincidenza con le “persone” contemplate nella norma di riferimento).

Che poi la disposizione del 1992 configuri, con il sistema delineato dalle disposizione citate, un “unicum”, sotto il profilo degli obiettivi e delle finalità perseguite, non implica affatto che essa assuma rilievo ai fini del provvedimento impugnato.

Deve essere, pertanto respinto il primo motivo di appello.

2. Anche la censura relativa all’apprezzamento negativo del dubbio di illegittimità costituzionale sollevata con il ricorso di primo grado non ha pregio, dovendosene confermare l’irrilevanza per una parte e la manifesta infondatezza dall’altra.

Irrilevante è la questione, per quanto concerne  l’art. 1 del D.L. nell’art. 1, comma 1 ter, D.L. 19 ottobre 1992, n 407, la cui applicazione non interessa il caso in esame.

Quanto all’art. 32 L. n. 223/1990, si è già detto come la norma sia passata al vaglio della Corte costituzionale, con riferimento ai parametri in questa sede riproposti.

3. In definitiva, l’appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio di appello, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore dell’amministrazione resistente.

P.   Q.   M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, della spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 1500,00 oltre oneri fiscali e contributivi come per legge;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 11 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Salvatore GIACCHETTI                         PRESIDENTE

Carmine VOLPE                                    CONSIGLIERE

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI   CONSIGLIERE Est.

Pietro FALCONE                                   CONSIGLIERE

Giuseppe ROMEO                               CONSIGLIERE