19 marzo 1987 Ordinanza della Pretura di Roma

19 MARZO 1987

ORDINANZA DELLA PRETURA DI ROMA

Est. Macioce

Radio Incontro s.r.l. c. Radio Mary 3 Fedeltà

 

(Omissis) – Il C.T.U. ing. Ettore Carcani, nella relazione peritale 16 febbraio 1987, ha affermato, a seguito di attente e rigorose valutazioni, che:

– la ricorrente soc. Radio Incontro trasmette sin dal 1977 i propri programmi radiofonici dallo studio di via Appia Nuova 251 e, attraverso un ponte radio, da apparecchiatura di 1500 W sita su Monte Mario;

– i programmi vengono diffusi sulla frequenza di 96.800 MHz e possono raggiungere (sin da metà 1981, quando l’impianto era a Monte Cavo) l’intera città di Roma;

– la diffusione dei programmi della ricorrente non ha avuto, in questi dieci anni, apprezzabili interruzioni;

– l’impresa della resistente Fiori, di contro, e secondo le sue stesse iniziali precisazioni, ha iniziato le diffusioni radiofoniche dal 22 marzo 1984;

– quest’ultima, con stazione trasmittente sita in v.le Agosta 52, si vale di un trasmettitore di 1000 W di potenza, situato, dal settembre 1984, in Monte Porzio Catone;

– l’impresa della Fiori serve – o può servire – tutta la zona di Roma e dintorni e, sino al luglio 1986, usava la frequenza di MHz 96.600;

– a seguito di una disattivazione Circostel, disposta per lamentate interferenze nei confronti della Radio Vaticana (causate dall’insufficiente distacco di soli 100 KHz), la frequenza utilizzabile dalla resistente «Radio Mary 3 Fedeltà» venne portata a 96.650 MHz;

– anche tal discatto (di 150 KHz) rispetto alle trasmissioni vaticane si rivelò insufficiente (la Radio Vaticana utilizza la frequenza di 96.500 MHz), si ché nel novembre 1986 l’impianto, per nuova iniziativa Circostel, venne disattivato e poi rimesso in funzione;

nel luglio 1986, contestualmente alla riduzione del distacco cagionato dal passaggio da 91600 a 91650 MHz (imposto dalla esigenza di eliminare turbative alle trasmissioni vaticane), iniziarono a manifestarsi interferenze, mai prima ravvisate, nei riguardi delle trasmissioni di Radio Incontro, sempre effettuate con frequenza di 96.800 MHz.

Questi dunque i fatti descritti dal C.T.U.

Da essi discende, palesemente, sia l’affermazione della priorità d’uso, da parte della ricorrente, delle frequenze «limitrofe» alla utilizzata 96.800 (intendendosi convenzionalmente come zona di rispetto quella tra 96.601 e 97.000), sia la esistenza di disturbi di recezione dei programmi di Radio Incontro sia, e da ultimo, il collegarsi dei disturbi stessi al mutamento (da 96.600 a 96.650 MHz) disposto da Radio Mary 3 Fedeltà della propria frequenza di trasmissione nello stesso bacino di utenza della ricorrente. In sostanza, con l’aumento del distacco dalla frequenza usata dalla Radio Vaticana (peraltro insufficiente anche ad eliminare le interferenze con detta) la Fiori avrebbe invaso la zona di rispetto della odierna ricorrente (appunto da 96.601) provocando i lamentati disturbi.

Da tal ultima diagnosi, e sol da questa, dissente l’egregia difesa della resistente, giustamente facendo notare che nel verbale 8 gennaio 1987 delle oo.pp. il C.T.U., in sede di esperimento di interferenze, non avrebbe ravvisato mutamenti nella (disturbata) qualità del segnale di Radio Incontro all’atto della disattivazione del segnale di Radio Mary 3: il ché, ad avviso della stessa difesa, vorrebbe indicare che interferenze non vi sono come effetti delle trasmissioni della propria assistita, ma, semmai, di terzi.

L’obiezione coglie nel segno colà dove contesta che da quella data indagine possa inferirsi in atto un procedimento di interferenza ai danni della odierna ricorrente, cagionato dalle emissioni della resistente impresa Fiori.

Ma il rilievo avrebbe valore decisivo – si da impedire al Pretore l’adozione di provvedimenti interdittali – ove la doglianza della Radio Incontro avesse assunto le forme della azione di reintegrazione, mossa a tutela del possesso delle proprie emissioni radiofoniche quali emanazioni della propria azienda. In tal contesto, infatti, censurare l’avvenuto spoglio (in atto) vuol dire dover comprovare che in concreto l’interferenza sussista e che i ravvisati disturbi siano, momento per momento, effetto di specifiche diffusioni sulla limitrofa banda di frequenza.

Ma non è questa la prospettiva nella quale la domanda attorea induce a muoversi.

La soc. Radio Incontro, infatti, non agisce affatto a tutela del possesso bensí, ed esclusivamente, a tutela del proprio diritto di impresa («in parte qua» coincidente con il diritto alla diffusione del pensiero), minacciato dalla altrui «sleale concorrenza» (cfr. 3° cpv. del 3°  fol. ricorso) ad al fine di impedire il gravissimo ed irreparabile pregiudizio che dalla protrazione della situazione potrebbe ad essa impresa derivare. In sostanza, l’invocazione della cautela innominata è operata nel quadro di una denunzia di concorrenza sleale da parte della resistente Radio Mary 3 Fedeltà, le cui emissioni su frequenza di 96.650 MHz, suscettibili di interferire con le proprie e quindi di creare illecitamente un calo della qualità del messaggio e confusione tra l’utenza, andrebbero – pertanto riportate alla osservanza dell’area di rispetto di 260 KHz.

Ma se ciò è vero, ne discende che non occorre affatto che la ricorrente provi il concreto effetto di interferenza prodotta (e quindi la reale confusione indotta) ma solo la potenzialità lesiva del comportamento denunciato.

Infatti «a concretare l’ipotesi della concorrenza sleale è sufficiente che l’atto relativo sia idoneo a danneggiare l’altrui azienda, indipendentemente da un danno concretamente verificatosi» (Cass. 2 aprile 1982, n. 2020).

E poiché il danno potenziale in materia di interferenza tra emittenti radiofoniche è «in re ipsa», e cioè sia nel calo di «audience» correlato alla cattiva qualità dei segnali sia allo «storno» di clienti dovuto alla contiguità di segnali, resta solo da chiarire che l’interferenza – fonte di danni certi – vi possa essere. Nella specie, come correttamente ed incontestatamente rilevato dal C.T.U., le due emissioni si situano ad una distanza di soli 150 KHz (96.650 e 96.800) e cioè all’interno di quella fascia minima di rispetto – secondo la raccomandazione 412 del CCIdR – che, per non cagionare interferenze, presuppone l’adozione E 8 o 18 dB al di sotto del segnale interferito. E poiché nella specie non solo tale distacco non è realizzato ma nessuna nelle alternative poste in essere da Radio Mary 3 (riduzione della modulazione) appare durevole e percorribile, ne consegue che, senza la ricostituzione del distacco sino ad almeno 200 KHz (il discatto superiore divisato dalla ricorrente non apparendo né necessario né esigibile), devesi affermare la permanenza della ridetta situazione potenzialmente lesiva.

Su tali basi, ritenuta la sussistenza del buon diritto della ricorrente e della urgenza di provvedere, va accolta la richiesta attorea (contenendo l’ordine di giustizia al rispetto di 96.600 MHz) e disattesa quella della resistente.

Non è poi adottabile la richiesta, subordinata e condizionata, di disattivazione in caso di inottemperanza, essendo questa oggetto o della fase esecutiva del provvedimento o di altro eventuale ricorso alla giustizia. Spese da liquidare nella fase di cognizione piena, cui il Pretore rimette le parti dando gg. di termine per la introduzione innanzi al Giudice competente. (Omissis).