19 OTTOBRE 2009
SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA (SEZIONE 10)
Sul ricorso n° 664/09
depositato il 14/05/2009
avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO TASSE CC.GG. 2006
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO SCHIO
proposto dai ricorrenti:
COMUNE DI XXX
difeso da:
(…)
COMUNE DI YYY
difeso da:
(…)
COMUNE DI ZZZ
difeso da:
(…)
Avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO TASSE CC.GG. 2007
Contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI SCHIO
proposto dai ricorrenti:
COMUNE DI XXX
difeso da:
(…)
COMUNE DI YYY
difeso da:
(…)
COMUNE DI ZZZ
difeso da:
(…)
Avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO TASSE CC.GG. 2008
Contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI SCHIO
proposto dai ricorrenti:
COMUNE DI XXX
difeso da:
(…)
COMUNE DI YYY
difeso da:
(…)
COMUNE DI ZZZ
difeso da:
(…)
R.G.R. 664/09 Comuni di XXX, YYY e ZZZ
Fatto
I Comuni di XXX, YYY e ZZZ impugnano il provvedimento di diniego prot. n. 7751/09 in data 26.03.2009, con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Schio ha rigettato l’istanza con la quale detti Comuni chiedevano il rimborso di quanto versato ex art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/72 a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 2006-2008, ammontante complessivamente ad € 8.031,21, di cui 1.600,84 per il Comune di XXX, 2.607,82 per il Comune di YYY, € 3.822,62 per il Comune di ZZZ.
Assumono – in estrema sintesi – i Comuni epigrafati, nella loro veste di Parte ricorrente, di aver erroneamente effettuati i relativi versamenti e ciò per eccepita abolizione della tassa di concessione governativa dovuta sulla telefonia mobile di abbonamento a seguito dell’entrata in vigore del Codice delle Telecomunicazioni di cui al D.Lgs 01.08.2003 n. 259. A tale assunto i Comuni pervengono in forza dell’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 29.03.1973 n. 156, ad opera del citato Codice.
Parte ricorrente così conclude, chiedendo: in via pregiudiziale sospendersi il presente giudizio e proporsi rinvio alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE affinché la Corte stessa verifichi la conformità dell’art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/72 alle Direttive 97/13/CE e seguenti; nel merito dichiararsi l’illegittimità degli impugnati provvedimenti e disporsi il rimborso di quanto indebitamente versato dai Comuni ricorrenti all’Erario. Con interessi e rivalutazione dal giorno di pagamento al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituisce l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Schio, riaffermando la legittimità del proprio operato ed eccependo – tra l’altro – che l’esenzione dal tributo de quo è prevista solo in favore di particolari categorie di soggetti individuati dall’art. 13 bis del D.P.R. n. 641/1972 (ad es. onlus o soggetti con particolari condizioni di monomazioni fisiche) ed eccependo altresì che “la vigenza del citato tributo non può essere messa in discussione nemmeno a seguito dell’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 29.03.1973 n. 156”.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, in buona sostanza, assume che “…omissis… la norma tributaria riconduce la debenza della tassa concessione governativa a due presupposti tra loro alternativi: la licenza di esercizio, ora abrogata, oppure il documento sostitutivo che è costituito dall’abbonamento telefonico. A prescindere dall’abrogazione della licenza d’esercizio, la condizione di abbonato legittima ex se la pretesa tributaria. Pertanto, considerato il carattere alternativo che l’abbonamento telefonico assume rispetto alla licenza stessa, l’eliminazione di quest’ultima non incide sulla valenza de meccanismo sostitutivo previsto dal DM 33/1990”. Di conseguenza ritiene Parte resistente che possa sostenersi “l’attuale vigenza dell’art. 21 della Tariffa che rinvia all’art. 3 del DL 13 maggio 1975 n. 151, anche questo tuttora vigente, che a sua volta richiama il DM n. 33/1990 anche questo tuttora vigente”.
Conclude, dunque, detta Parte resistente chiedendo che il ricorso venga respinto in toto relativamente alle richieste formulate sia in via pregiudiziale che nel merito. Con condanna di spese a carico della controparte.
Parte ricorrente, invece, insiste nelle proprie richieste, depositando in data 29 settembre u.sc. la memoria illustrativa in atti.
Diritto
Il ricorso appare fondato per i seguenti motivi, esaminati in via preliminare.
Il D. Lgs n. 259/03, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l’art. 3 ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l’art. 218 ha abrogato l’art. 318 del D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza.
Ma. In definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l’art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione di cui all’art. 21 della tariffa non risulta più applicabile.
Si ribadisce infatti che il nuovo Codice delle Telecomunicazioni ha profondamente innovato il pregresso regime. Pertanto è venuto meno il sistema concessorio e, con l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 156/73, l’art. 21 della Tariffa non è più applicabile, Ne consegue che la previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 13.02.1990 è illegittima e come tale va disapplicata da questa Commissione, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Infatti va sottolineato che la non assoggettabilità alla tassa di concessione governativa è teleologicamente applicabile agli Enti locali in quanto pubbliche amministrazioni, come di seguito richiamato.
La Carta Costituzionale, all’art. 114 recita, infatti, “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.
Gli Enti locali nascono in sintesi con la necessità e per lo scopo di decentrare le funzioni dello Stato che delega a tali Enti l’esercizio di funzioni amministrative.
Il T.U.I.R. esclude dall’assoggettamento all’imposta sui redditi i Comuni. Infatti il D.Lgs 30.03.01 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma dell’art. 1 precisa che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi …le regioni, le province, i comuni,…”
Si ritengono assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalle parti.
Si compensano le spese, trattandosi di questione di puro diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso a spese interamente compensate.
Vicenza 19 ottobre 2009
Il Relatore
Il Presidente