1° ottobre 1998 Sentenza n. 427/98 del TAR Liguria, Sez. I


1° OTTOBRE 1998

SENTENZA N° 427/98 DEL TAR LIGURIA, SEZIONE I

 

Sul ricorso n. 845/94 R.G.R. proposto da S.T.V. sas. di Riccò Pierluigi, in qualità di legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.

Alberti e MG. Lanero ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, via Corsica, 2/11;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova via B. Partigiane, 2;

– resistente –

per l’annullamento

del decreto 17/3/1994 di rigetto della domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale notificato il 28/3/1994. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli arti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 9/7/1998, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, gli avvocati per le parti costituite;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società ricorrente, emittente televisiva locale che opera dal 1989 nella zona del Tigullio, impugnava il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Ministero intimato ha negato accoglimento alla domanda di concessione per la radiodiffusione in ambito locale sul presupposto che, alla data del 30/11/1993 il titolare dell’emittente non sarebbe stato più Riccò Pierluigi, originario titolare della richiesta di concessione, ma la STV sas di Riccò Pierluigi.

Ritenendo illegittimo l’operato dell’amministrazione ne viene chiesto l’annullamento sulla base di cinque distinti motivi di diritto qui di seguito rubricati.

Con il primo si lamenta la violazione di legge (artt. 13, 32 e 34 l.n. 223/90 ed artt. 1 e 6 della l.n. 422/93).

Il Ministero avrebbe ritenuto la sas ricorrente un soggetto diverso dall’originario richiedente pur risultando titolare dell’azienda la stessa persona fisica.

La illegittimità del provvedimento deriverebbe sia dall’impianto generale della legge sulla emittenza televisiva (n. 223/90 artt. 11 e 34) che dalla legge 323/93; entrambe le leggi citate, infatti ammettono, sia pur regolamentandolo rigidamente, il trasferimento di proprietà delle emittenti televisive concessionarie.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 1 l.n. 422/93 e dell’art. 32 l.n. 6/8/1990 n. 223. Si censura poi il difetto di motivazione e di istruttoria che affliggerebbe il provvedimento gravato, nonchè l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Il Ministero non avrebbe correttamente istruito la pratica altrimenti si sarebbe accorto che, sia l’originaria domanda che la successiva integrazione erano state sottoscritte dallo stesso soggetto in qualità di legale rappresentante sempre della STV trasformata da ditta individuale a sas in data 19/11/1993.

Le norme poste a fondamento del diniego sarebbero perciò state interpretate in maniera errata dal Ministero tendendo le stesse ad evitare la ulteriore frammentazione del sistema televisivo con l’ingresso di altri e diversi soggetti rispetto alle originarie emittenti che avevano inoltrato ai sensi dell’art. 32 della l.n. 223/90 l’originaria domanda di concessione.

Nel caso di specie invece sarebbero identici sia l’organizzazione dei beni e dei servizi, sia la titolarità del potere di gestione, sia infine gli impianti e le frequenze utilizzate.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2, comma bis l.n. 323/93 e dell’art. 3 legge n. 241/90, nonchè l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

La semplice affermazione della mancanza di identità tra l’originaria ditta individuale e la sas che la ha completamente incorporata testimoniano la presenza dei vizi rubricati quantomeno del difetto di motivazione circa le ragioni di non coincidenza tra i due soggetti, giusto quanto sopra detto in riferimento al precedente motivo di ricorso.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1 della l.n. 422/93 e dell’art. 1 l.n. 223/90 in relazione all’art. 12 preleggi, nonchè l’eccesso di potere per illogicità.

Il formalismo adottato dal Ministero per negare la concessione denuncerebbe i vizi rubricati ed in particolare la violazione dell’art. 1 della legge “Mammì” che ha riconosciuto “il carattere di preminente interesse generale alla diffusione di programmi via etere.

L’interpretazione della norma avrebbe dovuto perciò contemperare, la lettera della legge con la ratio legis voluta dal legislatore attraverso un’interpretazione logica della norma nella specie assente.

Infine si lamenta la violazione delle norme di partecipazione sul procedimento amministrativo ed in particolare l’assenza di qualunque comunicazione di avvio del procedimento.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. All’udienza di discussione la causa veniva trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è volto all’annullamento del rigetto della domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale per la non coincidenza del soggetto originario richiedente con la società ricorrente.

La stessa, per obbedire al disposto dell’art. 4, comma 3 della l.n. 422/93, aveva infatti dovuto provvedere alla ripresentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 482/92 entro il termine del 30/11/1993.

Il ricorso è fondato.

Risultano in particolare fondati, con valore assorbente rispetto agli altri vizi avanzati, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di censura che, sotto profili diversi, lamentano l’eccesso di potere e la violazione delle disposizioni di legge per aver il Ministero applicato in maniera del tutto formalistica e non aderente alla realtà la norma volta a limitare il fenomeno della frammentazione del sistema radiotelevisivo italiano.

Va premesso che, se in linea di principio appare del tutto condivisibile la disposizione volta a “congelare” la situazione di fatto esistente, caratterizzata da un sovraffollamento di emittenti di tutti i generi, in attesa dell’assegnazione definitiva delle frequenze, tuttavia non si può non considerare che il procedimento di realizzazione del piano nazionale delle frequenze è in gestazione ormai da otto anni ed ancora non ha visto una sua definitiva conclusione, come testimonia l’ulteriore differimento legislativo di nove mesi (dal 30/4/98) per l’adozione del piano stesso disposto dall’art. 1 l.n. 122/98.

Inoltre, come ricordato in ricorso, le norme in materia radiotelevisiva hanno carattere di preminente interesse generale (art. 1 l.n. 223/90) incidendo direttamente su principi di rango costituzionale (diritto all’informazione, tutela della privacy, possibilità di accesso al sistema e pluralismo, etc.) che impongono all’azione amministrativa una particolare trasparenza con la conseguenza di un particolare scrupolo nella istruttoria e nella motivazione dei provvedimenti connessi al rilascio od al diniego dei provvedimenti di concessione.

Se questa è la premessa dalla quale partire i risultano anzitutto fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei quali si censura l’assenza di una adeguata istruttoria e di un conseguente supporto motivazionale in riferimento alla difformità solo formale rinvenibile tra la STV ditta individuale di Riccò Pierluigi, presentatrice della originaria domanda di concessione, e la STV sas di Riccò Pierluigi.

Come infatti risulta dalla documentazione depositata in atti, il conferimento della originaria ditta individuale nella attuale sas è avvenuto senza alcun mutamento né della consistenza degli impianti, né della titolarità della loro gestione, sempre detenuta dal sig. Riccò.

Gli stessi soggetti partecipanti alla originaria ditta individuale sono oggi i due soci accomandatari ed il socio accomandante della sas STV.

Un’accurata istruttoria avrebbe pertanto dovuto condurre il ministero a verificare che la titolarità dei soggetti ed anche la trasformazione formale della ditta individuale in sas, non aveva comportato alcun trasferimento dell’originario soggetto che aveva presentato la domanda di concessione e di conseguenza nessuna violazione dell’art. 1 comma 1 della l.n. 422/93 era stata posta in essere.

Il decreto che nega la concessione interviene, pertanto, comprimendoli, su principi di libertà, costituzionalmente garantiti, che animano tutta la legislazione in materia radiotelevisiva denunciando, altresì, la fondatezza del quarto motivo di ricorso.

Risulta, infatti illogica una lettura formalistica della norma tendente a comprimere il diritto alla libertà d’informazione ed al pluralismo televisivo che costituiscono uno dei capisaldi della regolamentazione legislativa in materia.

Nella specie poi, come sì è visto, nessuna alterazione della originaria situazione si è verificata, né vi è stata sostituzione di un soggetto inizialmente autorizzato ad un diverso soggetto, essendo semplicemente stata conferita integralmente la primitiva ditta nella odierna sas.

Tenuto conto dell’enorme tempo trascorso, non ancora concluso, nel quale continua a sopravvivere il regime provvisorio, tale attaccamento ad un formalismo privo di oggettiva tutela della “par condicio” degli originari soggetti autorizzati, appare illegittimo per violazione dell’art. 1 della l.n. 422/93 e dei principi informatori della regolamentazione radiotelevisiva.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del Ministero delle comunicazioni (già Min. PP.TT.) e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, prima sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto 17/3/1994, trasmesso con nota prot. DCSR/8/905241 del 28/3/1994, oggetto della presente impugnativa.

Le spese di giudizio sono poste a carico del Ministero delle comunicazioni e liquidate nella misura complessiva di L.3.000.000 (tre milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.