20 febbraio 2002 Sentenza n.1221/2002 del T.A.R. Lazio, Sezione II

20 febbraio 2002

Sentenza n.1221/2002 del T.A.R. Lazio, Sezione II

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO Sezione Seconda

composto dai Signori Magistrati:

Filippo MARZANO Presidente

Francesco RICCIO Consigliere relatore

Giancarlo LUTTAZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 8937/2001 proposto dall’Associazione Coordinamento Nazionale Nuove Antenne con sede in Roma, da Rampani Alessandro, dalla Societa a r.l. Pubbli Media Italia con sede in Bari, da Mondini Walter, Cimaduomo Leandro Italo, Pasquariello Remo e Postiglione Bonaventura, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluigi Falchi e Alfredo Besi e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Napoleone III n. 75;

C O N T R O

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Comunicazioni, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge;

per l’annullamento

della determinazione della Direzione Generale delle Comunicazioni del 28.6.2001 con la quale si dettano le norme di attuazione del Decreto Legge del 23.1.2001 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001 n. 66;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 16.1.2002 il consigliere Francesco RICCIO e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso, notificato il 13.7.2001 e depositato il successivo 20.7, gli interessati, in qualità di singoli gestori di radio locali, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi dell’interesse connesso alla tutela del diritto alla libertà di iniziativa economica.

Al riguardo, i medesimi ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione degli art. 1, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione da parte dell’art. 2 della determinazione impugnata e dell’art. 2 bis del D.L. n. 5 del 2001, nella misura in cui le norme citate riservano esclusivamente alle società la gestione delle emittenti radio locali.

Con ulteriore atto, notificato il 12.9.2001 e depositato il successivo 14.9, i ricorrenti hanno proposto come motivi aggiunti:

altra violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione da parte delle norme sopra indicate, nella parte in cui ritiene di applicare la nuova normativa anche ai rinnovi delle concessioni, andando così ad incidere fortemente sui diritti di concessione già acquisiti;

impossibilità di applicare la nuova normativa per l’imposizione di un termine troppo ristretto rispetto alla data di pubblicazione del relativo decreto di attuazione sulla Gazzetta Ufficiale (1.8.2001).

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

Nella Camera di Consiglio del 27.9.2001 con ordinanza n. 6097/2001 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

D I R I T T O

Occorre preliminarmente osservare che le norme interessate dalle censure di illegittimità costituzionale non sono quelle contenute negli articoli erroneamente indicati nel ricorso introduttivo e nell’atto contenente i motivi aggiunti, ma sono contenute negli artt. 1, comma 2 bis, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge dalla L. 20.3.2001, n. 66, e 1, commi 1 e 2, della Determinazione del Direttore Generale delle Concessioni e Autorizzazioni.

Rispetto alla normativa di settore, così individuata, i ricorrenti prospettano come motivi di doglianza, principalmente, la violazione di diritti espressamente garantiti dalle norme costituzionali (artt. 1, perché si sottrae al singolo la possibilità del lavoro autonomo; art. 3, perché si crea diseguaglianza di diritti fra cittadini e fra persone fisiche e giuridiche; art. 4, perché si limita la possibilità del singolo di espletare la propria attività lavorativa nel settore delle radiocomunicazioni e la conseguente libertà di impresa; art. 35, perché si vieta il lavoro del cittadino quale piccolo imprenditore di emittente radiofonica privata; art. 41, perché si limita ed esclude l’iniziativa economica privata).

In particolare, ci si duole delle disposizioni che:

-lasciano alle sole società (di persone, di capitali o cooperative) la possibilità di gestire l’emittenza delle radio locali, impedendo in tal modo alle imprese individuali di poter rinnovare le concessioni di cui sono già titolari;

-impongono alle medesime imprese l’impiego di almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale, condizionando in tal modo sia l’organizzazione della singola impresa che il relativo impegno finanziario.

Le censure di illegittimità costituzionale degli articoli di legge e regolamentari summenzionati sono prive di fondamento.

La previsione normativa di una forma societaria per lo svolgimento di un’attività commerciale, avente anche un contenuto pubblicistico, si giustifica di per sé con le caratteristiche proprie della medesima attività.

In pratica, il legislatore ha voluto pretendere che la struttura preposta all’esercizio dell’attività di radiodiffusione, a livello locale, sia quantomeno organizzata in una qualsiasi forma societaria, laddove all’utilizzo di radiofrequenze per la diffusione di notizie e programmi musicali o culturali in genere si associ anche un’attività commerciale quale è quella dell’inoltro di messaggi pubblicitari.

Ciò posto è poi possibile affermare che individuare la forma societaria come organizzazione minima indispensabile non sottrae al singolo cittadino la possibilità di lavoro autonomo, atteso che lo stesso potrà esser svolto o sotto forma di partecipazione alla costituenda società, oppure inserendosi nella struttura organizzativa della medesima.

Per tale ragione non si creano, nemmeno situazioni di diseguaglianza, poiché al singolo cittadino non è preclusa la partecipazione alla costituenda o costituita società, che può assumere qualsiasi forma prevista dal vigente codice civile.

Allo stesso modo e per le medesime argomentazioni, il singolo può espletare la propria attività lavorativa nel settore delle radiocomunicazioni, anche per ciò che concerne l’iniziativa imprenditoriale.

Né si può ritenere che l’iniziativa economica è del tutto esclusa, atteso che le norme in questione si limitano ad individuare una forma alquanto generica con cui tale iniziativa deve essere intrapresa.

Per ciò che riguarda il secondo aspetto, relativo all’ulteriore previsione che comporta per le singole imprese operanti nel settore di dover assumere almeno due dipendenti, in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale, è sufficiente rilevare che la disposizione legislativa si giustifica con le valenze pubblicistiche di cui è connotata l’attività commerciale in discussione.

Anche in questo caso il legislatore ha voluto individuare una struttura minima indispensabile per il corretto esercizio dell’attività di radiodiffusione a scopo principalmente commerciale.

Giova, altresì, rilevare che la previsione di una forma societaria per la titolarità dell’impresa non è affatto incompatibile con una struttura organizzativa minima quale è quella determinata dalla previsione di soli due dipendenti.

Ora tale previsione in sé non comporta la drastica riduzione di posti di lavoro, ma è finalizzata, attraverso una naturale selezione delle imprese più solide operanti nel settore commerciale della radiodiffusione, a creare occasioni di impiego regolari e durature nel tempo.

Del resto lo stesso terzo comma dell’art. 41 della Costituzione demanda alla legge la possibilità di stabilire i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Infine, del tutto priva di fondamento, oltre che genericamente formulata, è l’ultima censura dedotta con i motivi aggiunti, secondo cui il termine imposto per adeguarsi alla nuova normativa sarebbe troppo ristretto, atteso che la determinazione amministrativa sarebbe stata pubblicata soltanto il 1.8.2001.

Al riguardo, è, invece, opportuno notare che l’obbligo di adeguamento deriva direttamente dalla legge.

Quindi, i soggetti legittimamente operanti nel settore delle radiodiffusioni, già per effetto dell’art. 1, comma 2 bis, del D.L. 23.1.2001, convertito con legge 20.3.2001 n. 66, avrebbero dovuto adeguare la titolarità dell’impresa e la propria struttura entro il 30 settembre 2001.

Sarebbe stato inutile e, quindi, illogico stabilire un deverso termine per la presentazione delle domande di prosecuzione dell’esercizio in discussione alla Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, respinge il ricorso perché infondato.

Stante la novità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto da dall’Associazione Coordinamento Nazionale Nuove Antenne con sede in Roma, da Rampani Alessandro, dalla Societa a r.l. Pubbli Media Italia con sede in Bari, da Mondini Walter, Cimaduomo Leandro Italo, Pasquariello Remo e Postiglione Bonaventura, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2002.

  Filippo MARZANO                               Presidente
  Francesco RICCIO                             Consigliere est.
 
  Il Segretario