20 giugno 2003
Sentenza n. 3673 del Consiglio di Stato, Sezione VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.4631 del 1998, proposto dalla S.r.l. “ANTENNA TARANTO 6”, in persona dell’Amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Piero G. Relleva, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9;
contro
il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, I Sez, n.678 del 28 novembre 1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1° aprile 2003 il
Consigliere Giuseppe Minicone;
Uditi, altresì, l’avv. Relleva e l’avv. dello Stato Fiorilli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 24 marzo 1994, l’“Antenna Taranto 6” s.r.l. impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, il decreto del 28 febbraio 1994, con il quale il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni aveva respinto la sua domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, in quanto l’Amministratore unico sig. XX (nel frattempo sostituito nella carica dalla sig.ra YY) era risultato condannato a pena detentiva per delitto non colposo.
Di tale provvedimento l’istante sosteneva l’illegittimità per i seguenti motivi:
- violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art.16, commi 13 e 14, della legge n.223 del 1990, dal momento che la circostanza ritenuta ostativa dall’Amministrazione era stata rimossa, alla data di adozione del decreto, attraverso la sostituzione dell’Amministratore unico, avvenuta nell’assemblea dei soci del 26 febbraio 1994;
- violazione degli artt.7 e 8 della legge n.241 del 1990, per avere l’Amministrazione omesso di comunicare l’avvio del procedimento, impedendo, in tal modo, all’interessata di fornire la prova della rimozione del fatto ostativo al rilascio della concessione;
- violazione dell’art.2 del D.L. 27 agosto 1993, n.323, convertito con L. 27 ottobre 1993, n.422, per non essere stato acquisito il parere della Commissione prevista dal quarto comma di detto articolo;
- violazione degli artt.3, 41 e 21 Cost., per avere il legislatore, in contrasto con il principio del pluralismo nell’informazione, ancorato il possesso dei requisiti soggettivi ad una data fissata a posteriori (28 febbraio 1993), irragionevolmente non correlata alla scadenza del termine per il rilascio delle concessioni (28 febbraio 1994).
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso in quanto infondato.
Avverso detta decisione ha proposto appello la società interessata, reiterando le censure già svolte in primo grado, erroneamente, a suo avviso, disattese dal T.A.R..
Si è costituito il Ministero delle Comunicazioni, subentrato al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che ha chiesto il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La Società a r.l. “Antenna Taranto 6” si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il suo ricorso contro il decreto del 28 febbraio 1994, con il quale il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni aveva negato il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, in quanto l’Amministratore unico sig. XX era risultato condannato a pena detentiva per delitto non colposo.
2. Con il primo motivo di gravame, l’istante ripropone la censura di violazione dell’art.16, 13° e 14° comma, della legge 6 agosto 1990, n.223, per non avere il T.A.R. considerato che, alla data del diniego di concessione, il sig. XX, nei cui confronti si era verificata la causa ostativa, era cessato dalla carica, onde si doveva aver riguardo alla persona del nuovo amministratore, anche tenuto conto dell’art.1, comma 7, del d.l. 27 agosto 1993 n.323, convertito con L. 27 ottobre 1993, n.422, che, con il prevedere la revoca della concessione ove vengano meno i requisiti indicati dal citato art.16, avallerebbe un’interpretazione dello stesso volta a dar valore alle sopravvenienze sia in senso sfavorevole sia in senso favorevole.
2.1. L’assunto è privo di fondamento.
2.2. Ai sensi dell’art.1 del menzionato D.L. n.323/93, le concessioni per l’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale potevano essere rilasciate esclusivamente ai soggetti già autorizzati a proseguire nell’esercizio stesso, che, alla data del 28 febbraio 1993, fossero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n.223, tra i quali, appunto, il non avere gli amministratori delle società di capitali riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo.
E, dunque, l’Amministrazione non poteva che fare riferimento, per la valutazione della sussistenza del requisiti in parola, all’anzidetta data del 28 febbraio 1993, senza che potessero assumere rilevanza vicende sopravvenute successivamente alla data stessa.
2.3. In presenza di tale tassativa disposizione, del tutto incomprensibile (oltre che irrilevante) appare il richiamo all’art.1, comma 7, del D.L. n.323/93, disciplinante l’ipotesi affatto diversa di revoca della concessione per il venir meno dei requisiti originari.
Oltre tutto, la causa di risoluzione prevista da quest’ultima disposizione non opera solo (come sembra sostenere l’appellante) qualora subentri nella carica di amministratore di una società di capitali, titolare di concessione, un soggetto con precedenti penali, ma anche (e soprattutto) in presenza della sopravvenuta condanna dell’amministratore, originariamente in possesso del requisito specifico; ipotesi questa che, ugualmente, non è suscettibile di essere superata, stando al dettato della norma, attraverso il mero cambiamento della persona dell’amministratore.
Il che trova, del resto, giustificazione nell’esigenza di prevenire l’elusione della normativa in subiecta materia, facilmente attuabile nelle società di capitali, mediante la semplice sostituzione, di volta in volta, degli amministratori incorsi in una delle cause preclusive della costituzione o della prosecuzione del rapporto concessorio.
3. Con il secondo motivo di appello, l’interessata ripropone la doglianza di mancato avviso dell’inizio del procedimento, che, impedendo la sua partecipazione allo stesso, le avrebbe anche precluso la possibilità di fornire la prova dell’avvenuta rimozione del fatto ritenuto ostativo alla prosecuzione dell’attività, già autorizzata con provvedimento del 1° agosto 1992.
3.1. La censura, che opera una commistione di più argomenti, da considerare, invece, distintamente, non merita accoglimento.
3.2. Va osservato, innanzi tutto, che l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, rilasciata anteriormente, in forza del regime provvisorio istituito dalla legge n.223/90, non aveva comportato, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, alcuna valutazione dei requisiti soggettivi dell’esercente l’impianto, in quanto rivolta esclusivamente a consentire il mantenimento della situazione di fatto instauratasi nel mercato specifico, in attesa del verificarsi dei complessi presupposti previsti dalla legge stessa per il rilascio delle concessioni.
Ne consegue che il diniego impugnato non si atteggia come estintivo di un rapporto giuridico in corso, bensì come semplice accertamento dell’insussistenza delle condizioni per l’instaurazione di un rapporto concessorio, restando solo non sanzionabile l’attività precedentemente espletata in assenza dei prescritti requisiti.
3.3. Correlativamente, il diniego stesso non ha costituito l’esito di un procedimento di secondo grado, volto a riesaminare il precedente procedimento autorizzatorio, bensì l’atto finale dell’unico procedimento instaurato con la domanda di concessione avanzata dalla parte nei termini stabiliti dalla citata legge n.223/90, onde non si rendeva necessaria, alla stregua della giurisprudenza pacifica, alcuna comunicazione ex art.7 della legge n.241/90.
3.4. D’altra parte, come si è detto, la sostituzione dell’amministratore unico, avvenuta il 26 febbraio 1994, era del tutto irrilevante, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito prescritto dall’art.16, commi 13 e 14, della legge n.223/90, onde neppure sotto un profilo meramente sostanziale la partecipazione dell’appellante avrebbe potuto produrre una qualche utilità.
4. Con il terzo mezzo di gravame, l’istante reitera la
censura di mancata acquisizione, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato in prime cure, del parere della Commissione costituita ai sensi dell’art.2, quarto comma, del D.L. n.323/1993.
4.1. Anche tale doglianza si rivela destituita di fondamento.
4.2. Come giustamente posto in luce del primo giudice, le funzioni consultive di tale Commissione sono circoscritte ai problemi generali attinenti all’assetto del sistema radio televisivo, mentre, per quel che riguarda i procedimenti istruttori relativi al rilascio di concessioni, tale organo può formulare solo “osservazioni e proposte”: nell’uno e nell’altro caso, comunque, trattasi di funzioni non configurate come obbligatorie, tali, quindi, da viziare, ove non esercitate, il provvedimento finale.
5. Con il quarto e ultimo motivo, l’istante deduce, in via subordinata, l’incostituzionalità dell’art.1, quarto comma, del D.L. n.323/93, per violazione degli artt.3, 41 e 21 Cost., nella parte in cui fissa ad una data anteriore a quella prevista per il rilascio delle concessioni, il momento di verifica del possesso dei requisiti.
Assume, in proposito, l’appellante che tale discrasia temporale sarebbe irragionevole, in quanto inciderebbe sul principio di pluralismo dell’informazione, recepito dalla legge n.223/90, impedendo agli interessati, attraverso l’ingiustificata retrodatazione, a posteriori, di detta data, di regolarizzare le situazioni non conformi al dettato legislativo.
5.1. La questione, nei termini prospettati, è manifestamente infondata.
5.2. Premesso che il principio di pluralismo dell’informazione appare inconferentemente invocato nel caso di specie, dal momento che le libertà garantite dagli artt.21 e 41 Cost. non escludono che il legislatore possa fissare determinati requisiti per la concessione dell’esercizio di mezzi di comunicazione tecnicamente limitati (quali sono le radiofrequenze), sempre che tali requisiti siano oggettivamente non discriminatori (e questo profilo non viene posto in discussione nel caso concreto), non appare censurabile, sotto il profilo della ragionevolezza, la scelta della data del 28 febbraio 1993, cui ancorare il possesso dei requisiti in questione.
5.3. Al riguardo, va ricordato che l’art.32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, aveva autorizzato in via eccezionale la prosecuzione dell’esercizio di emittenti televisive e radiofoniche, che già operavano alla data di entrata in vigore della legge medesima, giustificando tale autorizzazione attraverso la previsione che essa era destinata ad operare fino al rilascio della concessione definitiva o al suo diniego e, comunque, per un periodo non superiore a settecentotrenta giorni dalla sua entrata in vigore.
Il termine per l’esercizio provvisorio è stato, poi, differito al 28 febbraio 1993, per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, dal D.L. 19 ottobre 1992 n.407, convertito dalla legge 17 dicembre 1992 n.482, ed è stato, quindi, ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1994 dalla più volte citata legge n.422 del 1993, di conversione del D.L. n.323 del 1993.
Orbene, il protrarsi di tale situazione di favore per gli operatori, fondata su una posizione di mero fatto, non appare suscettibile di essere invocata, a sua volta, per censurare di irrazionalità la scelta legislativa di non fissare nella stessa data del 28 febbraio 1994 il momento di verifica dei requisiti per la concessione, tenuto conto che la data del 28 febbraio 1993 (già abbondantemente posteriore a quella stabilita per l’inoltro della domanda di concessione) era stata individuata, dal precedente D.L. n.407/92, come momento entro il quale gli interessati già avrebbero dovuto documentare il possesso dei requisiti stessi, onde il differimento di tale data, operato ai soli fini di agevolare il reperimento della documentazione relativa, non recava con sé alcuna esigenza costituzionalmente rilevante di spostare ulteriormente in avanti anche il momento al quale ascrivere il possesso dei requisiti prescritti dall’art.16 della legge n.223/90.
6. L’appello, in conclusione, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge. Spese compensate.
Condanna la Società soccombente al pagamento delle spese e onorari del grado di giudizio, che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 1° aprile 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.