20 luglio 1985 Decreto della Pretura Circondariale di Macerata

20 LUGLIO 1985

DECRETO DELLA PRETURA CINCONDARIALE DI MACERATA

 

nella causa promossa da

NUOVA R.T.M. Rete Televisiva Marchigiana s.r.l. con sede in Loreto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Morichi e Dott. Marco Rossignoli di Ancona, elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv. Sandro Baraboglia in Macerata – P.zza Pizzarello

CONTRO

TELEMACERATA s.r.l. con sede legale in Macerata – Via Crescimbeni n. 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Floriano Giannobi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata – Via Garibaldi n. 35, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Va innanzitutto premesso nel rito come il rapporto processuale è stato validamente instaurato tra le parti con piena osservanza delle norme riflettenti la regolarità del contraddittorio e la competenza del giudice adito.

Per quanto attiene alla competenza territoriale sia per l’azione ex art. 700 che per quella proposta in subordine ex art. 703 c.p.c., va osservato come la stessa appartenga alla Pretura di Macerata e pertanto il ricorso è stato proposto rettamente.

Infatti la Corte di Cassazione negli ultimi anni è stata chiamata ad esprimersi numerosissime volte in occasione di analoghe controversie e le decisioni sono sempre state univoche (sia nella ipotesi di procedura ex art. 700 c.p.c., che nell’ipotesi di procedura ex art. 703 c.p.c.) nel ritenere (esprimendosi sul dettato dell’art. 701 c.p.c.) che “il luogo ove l’istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso” deve essere identificato con il luogo ove sono ubicati gli studi e gli impianti originari di emissione dell’emittente che causa le interferenze e non con quello dove si trovano i ripetitori dell’emittente stessa.

Lo stesso è a dirsi per quanto concerne la determinazione, più perspicua nel caso in esame, della competenza territoriale ex art. 700 c.p.c.

A tal uopo è stato affermato testualmente:

“Ai fini della determinazione della competenza territoriale ad emettere i provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. richiesti ante causam, occorre avere riguardo al luogo in cui si svolge o sta per svolgersi l’attività potenzialmente pregiudizievole sulla quale deve incidere direttamente il provvedimento richiesto, a prescindere dal luogo di realizzazione del probabile effetto dannoso conseguente alla stessa attività; pertanto, qualora il proprietario di una stazione televisiva chieda un provvedimento di urgenza per l’eliminazione della turbativa alle proprie trasmissioni provocata dai segnali diffusi dall’emittente televisiva di una società, giudice competente è quello del luogo ove trovasi questa ultima emittente, in cui la stessa ha i propri studi e gli impianti originari di emissione, dove cioè i programmi vengono elaborati e quindi irradiati nelle varie zone, mentre non può assumere rilievo il luogo in cui sono installati i ripetitori necessari per la più ampia diffusione dei programmi stessi, né quello ove si producono gli effetti dannosi o vengono effettuate le riprese né quello di residenza del soggetto che agisce per la tutela del diritto, né quello della sede legale della società convenuta (ove la sua emittente risulti ubicata altrove). Cass. 1/2/1983 n. 860 Soc. Telemontecarlo c. Piccione, in Mass. 1983.

Circa la più precisa individuazione della azione più idonea a tutelare il diritto in questione va osservato come la tutela ex art. 700 c.p.c. appare in vero la più convincente.

Infatti l’organizzazione dell’attività di radiodiffusione della ricorrente in forma di impresa apre la strada alla configurazione di un diritto subiettivo di esplicazione della attività imprenditoriale in se e per se considerata; diritto che trova la sua fonte nelle norme dell’art. 41 della Costituzione e nelle disposizioni del Codice Civile in tema di impresa.

Questa impostazione è conforme al principio espresso nella recante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (1/10/1980 n. 5336 in Giust. Civ. 1980, II, 2066) la quale definisce l’attività delle emittenti locali, come attività sostanzialmente imprenditoriale e quindi soggetta ai limiti ed alla regolamentazione di cui all’art. 41 della Costituzione.

Tale attività si concreta essenzialmente nell’organizzazione di mezzi e lavoro al fine di trasmettere in una certa zona programmi vari ad un certo (rilevante) numero di spazi pubblicitari, per lo più riguardanti attività commerciali ed industriali situate nella zona di ricezione, prodotti dalla stessa emittente o da apposite agenzie pubblicitarie. E così se le trasmissioni di un’emittente interferiscono sulla stessa frequenza le trasmissioni di un’altra emittente che si trova già da tempo a coprire con le proprie irradiazioni quel territorio si realizza una compressione dell’attività imprenditoriale della prima emittente attraverso un’azione comunque illecita che è rivolta ad impedire od ostacolare l’esercizio della attività stessa e si risolve quindi in fonte di danno ingiusto (art. 2043 e ss. c.c.); oppure come attentato specifico ossia come condotta di danneggiamento dell’azienda e dei segni distintivi di essa in una delle svariate forme di concorrenza sleale art. 2598 c.c.).

L’art. 2598 c.c. n. 3 afferma infatti che compie atti di concorrenza sleale chi si vale direttamente o indirettamente di qualsiasi mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Il ricorso a tale normativa importa evidentemente una tutela di tipo inibitorio ai sensi dell’art. 2599 c.c.; tale tutela si colloca efficacemente in connessione allo strumento dei provvedimenti di urgenza.

E’ evidente pertanto l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. nel caso di specie, cioè nell’ipotesi di interferenze di programmi radiofonici concretatesi in fenomeni di sovrapposizione e di alterazioni dei suoni tali da essere idonee ad allontanare il pubblico degli utenti (ascoltatori) e a far venire meno le commesse pubblicitarie (unica fonte di finanziamento della ricorrente) ed a pregiudicare quindi in modo irreparabile lo svolgimento della attività imprenditoriale e l’esistenza stessa dell’impresa. Infatti è privo di senso seguitare a programmare e diffondere trasmissioni radiofoniche che non possono essere recepite da gran parte degli ascoltatori”. (Pretura di Vipiteno ord. 4/12/1978). E inoltre “la diminuzione di gradimento, causato da interferenze con altre emittenti televisive, è causa di danno irreparabile, non completamente reintegrabile per equivalente pecuniario e certamente non facilmente quantificabile in denaro” (Pret. Ferrara ord. 23/12/1981 in Riv. Dir. Industriale 1982, Parte II, 59).

Il fumus boni juris risulta ampiamente provato, sia dalle prove testimoniali espletate che dalla perizia giurata del Sig. Belvederesi titolare dell’Electronic vice di Ancona (doc. n. 4), sia dalle fotografie prodotte (doc. n. 5-8 e doc. n. 10-11) sia dalla convenzione con la società S.M.A.E. di Firenze (doc. n. 3).

Il periculum in mora appare parimenti evidente se si considera lo stato di insoddisfazione del diritto della ricorrente che si protrarrebbe durante il giudizio di merito, qualora non venisse disposto il provvedimento di urgenza invocato.

Il pregiudizio imminente e irreparabile è ugualmente evidente se si considera che la NUOVA RTM risulta trasmettere circa 100 spot pubblicitari giornalieri con un’organizzazione aziendale che dà lavoro a dipendenti e collaboratori.

E’ evidente che il perdurare di tale situazione, cioè del godimento illegittimo da parte della Telemacerata del diritto della ricorrente di trasmettere sul canale 58 UHF si tradurrebbe in perdita di clientela, perdita di introiti pubblicitari, decadimento dell’immagine aziendale, disaffezione degli ascoltatori con elevatissimo calo di audience.

Non v’è dubbio quindi che il diritto che la ricorrente intende far valere nelle vie ordinarie è come si è detto il diritto di esplicazione dell’attività imprenditoriale, diritto che trova la sua fonte nell’art. 41 della Costituzione, e nelle disposizioni del Codice Civile in tema di impresa.

Passando ad esaminare il merito vero e proprio della causa va osservato come dalle prove testimoniali sia emerso in modo univoco che la Telemacerata dal dicembre 1984 al 6/6/1985 non ha più effettuato trasmissioni di programmi limitandosi a tenere occupati alcuni canali sui quali irradiava solo un monoscopio emesso con un generatore di barre (cioè un’immagine fissa consistente in alcune bande verticali di diversi colori emesse da un apparecchio elettronico). Tale monoscopio per un certo periodo di tempo è stato assolutamente anonimo; successivamente sullo stesso è stata sopra impressa la denominazione Telemacerata e ancora dopo l’indicazione che i programmi avrebbero avuto inizio in via sperimentale dapprima l’1/6/1986, poi il 4/6/1985 e infine il 6/6/1985.

La circostanza è stata confermata dai testimoni, teste Cenci: “Ho potuto verificare personalmente diverse volte che Telemacerata irradiava solo barre colore (barre verticali con i colori fondamentali irradiate da un generatore di barre) su tutti i ripetitori; solo ultimamente e precisamente dopo circa 15 giorni dall’entrata in funzione del loro impianto operante sul canale 58 UHF dal traliccio S.M.A.E. la Telemacerata ha sovrapposto alla barra la propria denominazione.

Teste Cesari: “Confermo la circostanza capitolata. Preciso che ricevo dalla mia abitazione 2 canali su cui trasmette Telemacerata: posso dire che dal febbraio la stessa Telemacerata inizialmente irradiava barre colore e successivamente ha sovrapposto alle barre colore delle scritte con il proprio nome e solo dai primi di giugno hanno iniziato ad annunciare l’inizio delle prove tecniche di trasmissione effettuando in media due ore di trasmissione giornaliere”.

Teste Betti: “Dal fine gennaio, febbraio 1985 non erano più presenti sul canale 58 UHF le barre a colori di occupazione del canale che sapevo appartenere alla Telemacerata” e inoltre “Telemacerata trasmetteva su alcuni canali un segnale costituito da barre colori con scritte scorrevoli contenenti la denominazione dell’emittente, l’indirizzo e la data presunta dell’inizio delle trasmissioni che era fissata per il giorno 6 giugno 1985”.

Anche il teste Cerquetella di parte resistente ha confermato alla udienza del 24/6/1985 la circostanza “Si è vero per alcuni mesi, anzi per un certo periodo che non so bene quantificare la Telemacerata non effettuava trasmissioni complete emanando un segnale di avvertimento per gli utenti che si stava operando una ristrutturazione della stazione e che le trasmissioni avrebbero ripreso quanto prima”;

che l’impianto della Telemacerata operante sul canale 58 UHF del traliccio S.M.A.E. del 7/5/1985 ha irradiato dapprima un monoscopio consistente nelle barre colore senza l’indicazione della stazione e successivamente lo stesso monoscopio con la denominazione Telemacerata e l’indicazione che le trasmissioni sperimentali sarebbero iniziate l’1/6/1985, poi il 4/6/1985 e infine il 6/6/1985. Tale circostanza risulta provata dalla perizia giurata Belvederesi (doc. n. 4) con l’allegata videocassetta; dalla videocassetta prodotta (doc. n. 19) relativamente alla quale il teste Cesari ha confermato che la stessa è stata registrata in data 30/5/1985 e che nella stessa si vedono le immagini ricevute da un televisore installato in Recanati e sintonizzato sul canale 58 UHF.

La circostanza è inoltre provata dalle dichiarazioni dei teste. Teste Cerquetella di parte resistente: “Posso confermare che al momento dell’installazione dell’impianto della Telemacerata ubicato sul traliccio S.M.A.E. di Monte Conero, anzi non posso precisare se da quello di Monte Conero o da quello del Poggio, veniva irradiato un monoscopio con un generatore di barre. Inizialmente veniva irradiato tale monoscopio solo in alcune ore perché si riteneva che il trasmettitore ne soffrisse, successivamente accertato che il trasmettitore poteva funzionare ininterrottamente, tale segnale con generatore di barre fu irradiato continuamente”.

Teste Cenci: “Tale impianto appena installato irradiava barre verticali che occupavano la metà del video e venivano irradiate da un generatore di barre che si trovava presso il traliccio”.

Teste Carella: “Solo ultimamente la Telemacerata o dalle ore 20,30 irradia le sue trasmissioni”. Da tutto ciò deriva che l’attività della Telemacerata è illegittima in quanto in contrasto con la legge 4/2/1985 n. 10 con la quale è stato convertito il D.L. 6/12/84 n. 807 (doc. n. 21) il quale prevede che le emittenti che irradiano segnali fissi (cioè monoscopi) vengano disattivate (art. 4 comma III).

Inoltre estremamente rilevante ai fini della determinazione del preuso è il problema dell’effettivo esercizio del diritto di radiodiffusione e quindi di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. Infatti nella ipotesi di cui al caso di specie e cioè di una emittente che si limita ad irradiare un segnale fisso (monoscopio irradiato da un generatore di barre) non può certamente farsi risalire il preuso alla data di inizio delle emissioni di tale segnale fisso. Il monoscopio non è sufficiente ad integrare una attività di manifestazione del pensiero attraverso una attività imprenditoriale privata.

Ne deriva che la tutela del canale utilizzato dalle altrui interferenze deve essere accordata solo in funzione dell’effettiva esplicazione di una impresa di radiodiffusione visiva o sonora che si attui con la trasmissione di messaggi a contenuto intellettuale, di manifestazione del pensiero. Una soluzione che prevedesse la tutela anche della emissione di un monoscopio comporterebbe infatti il riconoscimento e la protezione di fenomeni di accaparramento di frequenze.

Ora non v’è dubbio, pertanto, che nel caso di specie, come risulta ampiamente provato, la Telemacerata risulta per mesi aver sospeso le proprie trasmissioni limitandosi a tenere occupati alcuni canali sui quali irradiava solo una immagine fissa con la propria denominazione o monoscopio emesso con un generatore di barre. Alla luce anche di queste ultime conclusioni è pertanto evidente in ogni caso il buon diritto della ricorrente.

P.Q.M.

Il Consigliere Pretore

Dichiara il preuso della NUOVA RTM – Rete Televisiva Marchigiana s.r.l. del Canale 58 UHF rispetto all’uso della Telemacerata s.r.l. nel tratto di costa adriatica compreso tra il Monte Conero e San Benedetto del Tronto, nonché nei versanti nord di tutti i centri abitati della Provincia di Macerata e della zona del Fermano (Provincia di Ascoli Piceno), è conseguentemente ordina alla TLEMACERATA s.r.l. con sede legale in Macerata – Via Crescimbeni n. 5 in persona del legale rappresentante pro-tempore:

a) di sospendere immediatamente le trasmissioni irradiate con il proprio impianto ubicato in Ancona località Monte Conero su un traliccio di proprietà della società S.M.A.E. operante sul canale 58 UHF;

b) di astenersi per il futuro di effettuare con lo stesso impianto o con altri ubicati nello stesso luogo, o in altri limitrofi, emissioni televisive sul canale 58 UHF;

dispone in caso di inottemperanze a cura dell’Ufficiale Giudiziario competente, assistito se d’uopo da un consulente tecnico da lui scelto, il sequestro degli impianti (trasmettitori, amplificatori lineari e antenne) di trasmissione della Telemacerata s.r.l. ubicati nella località sopra indicata.

Rimette la liquidazione delle spese di causa al Giudice competente a decidere in via definitiva il merito della causa.

Concede il termine di mesi 4 dal depositato in Cancelleria del presente provvedimento per l’inizio della causa davanti al Giudice competente per il merito.

Macerata lì 19/7/1985

 Il Consigliere Pretore