21 MAGGIO 1999
SENTENZA N.338/99 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PORDENONE
Nei confronti di XX ….. omissis …….
-libero non comparso –
imputato
del reato di cui all’art.195, 3° comma del D.P.R. 29.03.73 così come modificato dall’art.30 della legge 06.08.90 n.223 perché esercitava un impianto di radiodiffusione sonora in ambito locale (emittente privata denominata “WW”)operando sulla frequenza radiofonica .. omissis .. irradiata dalla postazione trasmittente ubicata in loc. .. omissis .. ,pur non essendo tale impianto di trasmissione tra quelli previsti dall’ultimo atto di concessione datato 20.04.95;
in qualità di legale rappresentante della società “ZZ” con sede a .. omissis .. .
Accertato sino al 06.11.1995
Con l’intervento del Pubblico Ministero DR. D’ANDREA – V.S.P.O.
e di AVV. G. BARZAN – difensore di fiducia per l’imputato –
Le parti hanno concluso come segue Il P.M.: mesi 4 di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche in subordine si riporta alle richieste ai sensi del 507 C.P.P.
Il difensore dell’imputato: assoluzione per non aver commesso il fatto ed in subordine perché il fatto non costituisce reato.
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione ritualmente notificatogli, XX era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in rubrica.
Alla pubblica udienza del 18/9/98, disposta preliminarmente la registrazione e successiva trascrizione degli atti dibattimentali, si procedeva all’audizione dei testi indotti dall’organo inquirente nonché di quelli indicati a discarico, previa acquisizione della copiosa documentazione prodotta dalla difesa.
Esaurita la discussione finale, corredata dal deposito di una memoria scritta, questo Pretore pronunciava come da dispositivo di cui dava lettura sulle trascritte conclusioni delle parti.
E’ circostanza pacifica, in quanto avente riscontro per tabulas:
-che alla Società “ZZ” con sede in .. omissis .. legalmente rappresentata dall’odierno imputato era stata dapprima rilasciata (con DM 9/3/94) la concessione avente per oggetto due impianti di diffusione operanti rispettivamente sulle frequenze … omissis … ;
-che successivamente con un secondo D.M.(in data 20/4/95) veniva modificato l’oggetto della suddetta concessione (cioè mutandosi l’allegato A del DM 9/3/94) con l’esclusione dalla stessa concessione dell’impianto oggetto del presente procedimento (impianto operante su .. omissis MHZ);
-che avverso detto provvedimento di esclusione la “ZZ” proponeva ricorso al TAR Lazio, ottenendo la sospensiva dello stesso con una prima ordinanza del 22/11/95 confermata definitivamente con ordinanza del 10/4/96 (documenti agli atti del giudizio);
-che sotto il diverso profilo testimoniale l’Ing. Migali Gianpietro, sentito nelle vesti di Direttore e Coordinatore dell’Ispettorato territoriale F.V.G. del Ministero delle Comunicazioni, ha asserito che anche dopo la seconda concessione ERA MANTENUTO IN ESERCIZIO L’IMPIANTO DI RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE SULLA FREQUENZA … omissis … ATTRAVERSO L’EMITTENTE PRIVATA “WW”;
-che per converso secondo il collaboratore tecnico di quest’ultima AA e stando anche alla deposizione del socio della “ZZ” BB IL MENZIONATO IMPIANTO VENIVA DISATTIVATO NON APPENA CONOSCIUTO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.
Ciò premesso, ad avviso di questo Pretore non si ravvisano elementi di responsabilità a carico dell’imputato, tenuto conto:
- che gli organi competenti al controllo effettuavano periodicamente verifiche in etere ogni due-tre mesi (depos. Migali pg. 11 trascriz.) RISULTANDO PERTANTO IMPOSSIBILE APPURARE CON CERTEZZA, IN MANCANZA DELL’ACQUISIZIONE DELLA PROVA DELL’ESATTO MOMENTO DELLA NOTIFICA DELL’ATTO DI DINIEGO (pg. 15 trascrizione), IL TEMPO TRASCORSO TRA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO E VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO (disattivazione apparecchiature);
- che comunque IL PROCEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIVA, anticipatorio del giudizio di merito, rimuove gli effetti del provvedimento amministrativo sia dal momento dell’emanazione dello stesso, sicchè L’ATTO DIVIENE TAMQUAM NON ESSET, cioè inesistente se pur provvisoriamente sul piano giuridico;
- che detta valenza è stata rafforzata dalla legge 30/4/98 n.122 la quale, all’art.2 co.12, ha stabilito che coloro che hanno ottenuto un provvedimento in sede di giurisdizione amministrativa POSSONO PROSEGUIRE L’ATTIVITA’ RADIOTELEVISIVA PRIVATA SINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA, a condizione che l’emittente fosse legittimamente operante (come quella dell’imputato) alla data di entrata in vigore della L. 31/7/97 n.249.
- Appare pertanto conforme a giustizia la formula assolutoria di cui al dispositivo
P.Q.M.
Visto l’art.530 cpp.
Assolve XX dall’imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 25 dalla pronuncia del dispositivo.
PORDENONE, 26/4/99
IL PRETORE