21 marzo 1994 Sentenza n. 85/94 della Pretura Circondariale di Ascoli Piceno, Sez. dist. di San Benedetto del Tronto

21 MARZO 1994

SENTENZA N°85/94 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO,SEZ.DISTACCATA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

 

nei confronti di AA ………omissis…………

LIBERO PRESENTE

 

Imputato del reato p. e p. dall’art.195 co.3°, 2° ipotesi DPR 29/3/73 n°156 come sostituito dall’art.30 co.7° L. 223/90 per aver, quale presidente dell’Associazione “WA” attivato un impianto di radiodiffusione sonora in ambito locale senza la prescritta autorizzazione.

In YY sino al 2/3/92

 

Con l’intervento del Pubblico Ministero dr. U. MONTI

e di avv. M. Rossignoli di fid.

 

Le parti hanno concluso come segue:Il P.M.:”Assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste in quanto il comportamento dello stesso recita nel 2° co. dell’art.32 Lg. 223/90 sanzionato dal 5° co. dello stesso art. con la stessa disattivazione dell’impianto. Il reato di cui al 3°co. dell’art.195 non può applicarsi all’impianto in via provvisoria che abbia solo modificato le condizioni tecniche ed operative della trasmissione”.

La difesa:”In via principale assoluzione dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In subordine non doversi procedere contro l’imputato per intervenuta depenalizzazione del reato”.

 

MOTIVAZIONE

 

  1. AA è stato rinviato a giudizio avanti questo Pretore con l’imputazione del reato p. e p. dall’art. 195 comma 3°, 2° ipotesi del DPR 29/3/73 n°156 come sostituito dall’art. 30 comma 7° L. 223/90, per aver quale Presidente dell’Associazione “WA” attivato un impianto di radiodiffusione sonora in ambito locale senza la prescritta autorizzazione. Reato accertato in YY sino al 2/3/92.

    Al pubblico dibattimento del 9/3/94 le parti producevano documenti e si procedeva all’esame dell’imputato. Dopo di che sia la difesa che il P.M. concludevano per l’assoluzione dell’imputato ed il Pretore provvedeva come da dispositivo, del quale veniva data pubblica lettura in udienza.

  2. Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che AA, munito di regolare autorizzazione, ha trasferito l’impianto radio da XX a YY e ciò per permettere una migliore diffusione delle trasmissioni, ovviando alle interferenze di emittenti operanti nelle vicinanze.
E’ del tutto evidente che l’autorizzazione concessa al AA ( per XX) si riferiva alla prosecuzione provvisoria nell’esercizio della radiodiffusione ex art. 32 commi 1 e 3 della L.223/90.

Il comma secondo di detta legge, pur vietando qualsiasi modificazione della funzionalità tecnica operativa di detti impianti, sanziona la violazione del precetto con la disattivazione in via amministrativa, prevista dal successivo comma quinto, senza altre conseguenze sul piano penale. Ed allora poiché l’art. 195 del T.U. n° 156/73, come sostituito dall’art. 30 della stessa L. n°223/90, nel comminare la sanzione penale per “chiunque installa ed esercita un’ impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o concessione”, tale precetto non può riguardare soggetti come AA che sono in possesso di autorizzazione provvisoria e ciò nemmeno quando essi realizzino modificazioni tecnico-funzionali degli impianti.

L’unica sanzione applicabile in regime transitorio, e cioè prima della completa entrata in vigore della legge Mammì, è la disattivazione dell’impianto incombente che risulta essere stato effettuato.

Non vi è motivo, quindi, di disattendere le richieste assolutorie, concordemente effettuate dalle parti.

P.Q.M.

Il V.Pretore di Ascoli Piceno, Sez. distaccata di San Benedetto del Tronto assolve l’imputato del reato ascrittogli in quanto il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato.

S.Benedetto del Tronto, lì 9 marzo 1994

Il Pretore