Dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, il disegno di legge di Bilancio 2019 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati, dove inizierà il proprio iter la prossima settimana.
Il provvedimento si compone di 108 articoli. Le disposizioni di interesse del settore dell’emittenza radiofonica e televisiva locale sono specificamente contenute all’art. 14 e all’art. 57.
In particolare, l’art. 14 (Canone Rai) prevede che le somme riguardanti il cosiddetto “extragettito del canone Rai” finanzino il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche per gli anni successivi al 2018.Come noto, l’importo fissato per tale extragettito (come da ultimo previsto dall’art. 57 del DL n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017) è pari a un massimo di euro 125 milioni per ogni anno (suddivisi al 50% tra emittenza radiotelevisiva locale e carta stampata). La quota destinata ai contributi annuali per tv e radio locali previsti dal DPR n .146/2017, recepito dalla legge n. 108/2018, erogati dal Ministero dello Sviluppo economico, è prevista, pertanto, dal disegno di legge, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di euro 62,5 milioni annui. Da tale importo deve, poi, essere detratta la quota per gli investimenti pubblicitari incrementali, fissata annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM (ricordiamo che per l’anno 2018 tale quota è di euro 12,5 milioni). Conseguentemente, in caso di conferma dell’attuale stanziamento previsto per la pubblicità incrementale, l’importo dei contributi per l‘emittenza locale, a decorrere dall’anno 2019, sarebbe previsto per un massimo di euro 50 milioni annui. Sarebbe, pertanto, necessario un incremento di tale stanziamento per mantenere il sostegno statale ai livelli previsti per gli anni 2016-2018.
Il disegno di legge di bilancio, inoltre, all’art. 57 (commi da 6 a 8), rivedendo le provvidenze editoria, dispone, a partire dal 1° gennaio 2020, (e quindi con riferimento alle domande da presentare al 31 gennaio 2021) la soppressione dei rimborsi relativi alle riduzioni tariffarie telefoniche (50% del relativo costo). Il ddl di bilancio 2019 non contiene, invece, alcuna norma relativa agli indennizzi per il rilascio delle frequenze da parte degli operatori di rete televisivi in ambito locale.
Il testo delle sopracitate norme è il seguente:
(…)
Art. 14 (Canone RAI)
1. All’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 1147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “e 2018” sono sostituite dalle seguenti “, 2018 e successivi”.
2. All’articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’articolo 57 del decreto legge 24 aprile n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole “Per gli anni dal 2016 al 2018” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni dal 2016 e successivi” e le parole “per ciascuno degli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2017, 2018 e successivi”.
(…)
Art. 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)
(…)
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi da uno a quattro dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono abrogati.
8. A decorrere dalla medesima data:
a) l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 è abrogato;
b) l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250 è abrogato;
c) all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: “agli articoli 28, 29 e 30” sono sostituite dalle parole: “29 e 30”.
(…)